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AS 2023 405

Ordinanza del DFF
sulle agevolazioni doganali per le merci in base allo scopo d’impiego
(Ordinanza sulle agevolazioni doganali, OADo)
(Ordinanza sulle agevolazioni doganali, OADo)

Preambolo

L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini,

visto l’articolo 14 capoverso 3 della legge del 18 marzo 20051 sulle dogane,

ordina:

I

L’allegato 1 dell’ordinanza del 4 aprile 20072 sulle agevolazioni doganali è modificato come segue:

Modifica dell’aliquota di dazio per la voce di tariffa 1104.2932

Voce di tariffa

Designazione della merce

Impiego

Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo

1104.

  • 29 32

Altri cereali lavorati, di orzo

per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento

11.40

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2023.

20 luglio 2023

Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini:

Isabelle Emmenegger

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