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AS 2023 420

Ordinanza del DFAE concernente l’ordinanza sul personale federale (O-OPers-DFAE)

Preambolo

Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE),
d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze (DFF),

ordina:

I

L’ordinanza del DFAE del 20 settembre 20021 concernente l’ordinanza sul personale federale è modificata come segue:

Art. 56 cpv. 2–4

2 e 3 Abrogati

4 Se un impiego all’estero inizia o termina durante un anno civile, il diritto alle vacanze è calcolato in modo proporzionale alla durata del soggiorno all’estero e in Svizzera.

Art. 60

1 Gli impiegati in servizio all’estero possono ricevere un congedo pagato in particolare per le attività e gli eventi indicati nell’allegato 3.

2 Per matrimoni, malattie, infortuni e decessi conformemente all’articolo 40 capoverso 3 lettere a–e O-OPers2 e per nascite conformemente all’articolo 60b OPers il congedo può essere prolungato per la durata del viaggio di quattro giorni al massimo.

3 Agli impiegati in servizio all’estero viene concesso, su richiesta, un congedo pagato per anno civile della durata seguente:

  • a. nei luoghi d’impiego secondo l’articolo 23 capoverso 2:

    1. con condizioni di vita difficili: 5 giorni lavorativi,

    2. con condizioni di vita molto difficili: 10 giorni lavorativi;

  • b. nei luoghi d’impiego che in occasione dell’indicizzazione di cui all’articolo 23 capoverso 1 ottengono al massimo 55 punti nel settore della sanità: 5 giorni lavorativi, purché non venga superata la durata del congedo per i luoghi d’impiego con condizioni di vita molto difficili.

4 Una richiesta secondo il capoverso 3 è ammessa solo se il saldo delle vacanze e del congedo di cui al capoverso 3 degli anni precedenti è nullo. La data di presentazione della richiesta non influisce sul numero dei giorni di congedo.

5 In caso di trasferimenti in luoghi d’impiego con altre condizioni di vita durante un anno civile, il congedo di cui al capoverso 3 è calcolato in modo proporzionale alla durata del soggiorno nei diversi luoghi d’impiego.

6 Il congedo pagato di cui al capoverso 3 deve essere preso nell’anno civile in cui è stato concesso. Se ciò non è possibile a causa di impellenti motivi di servizio o a causa di malattia o infortunio, il congedo pagato deve essere preso l’anno successivo. Il congedo pagato viene a cadere senza risarcimento se non viene preso per altri motivi, ma al più tardi al termine dell’impiego all’estero.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

2 luglio 2023

Dipartimento federale degli affari esteri:

Ignazio Cassis