1. La presente Convenzione si applica a tutte le attività economiche che comportano l’utilizzazione dei prodotti chimici.
2. L’autorità competente di un Membro che ratifichi la presente Convenzione, dopo aver consultato le organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate e valutato i rischi esistenti per la salute nonché le misure di sicurezza da applicare:
a. potrà escludere dall’applicazione della Convenzione o da talune sue disposizioni determinati settori di attività economica, imprese o prodotti, qualora:
i. sussistano particolari problemi di sufficiente importanza,
ii. la protezione concessa in virtù della legislazione e della prassi nazionali non sia inferiore a quella concessa dalla totale applicazione delle disposizioni della Convenzione;
b. dovrà stabilire disposizioni speciali al fine di tutelare i dati confidenziali la cui divulgazione a un concorrente potrebbe nuocere all’attività di un datore di lavoro, sempre che non vengano compromesse la sicurezza e la salute dei lavoratori.
3. La Convenzione non si applica agli oggetti che, in condizioni di utilizzazione normali o ragionevolmente prevedibili, non comportano l’esposizione dei lavoratori a un prodotto chimico pericoloso.
4. La Convenzione non si applica agli organismi bensì ai loro derivati chimici.