1. La presente Convenzione ha per oggetto la prevenzione degli incidenti rilevanti implicanti prodotti chimici pericolosi e la limitazione delle conseguenze di tali incidenti.
2. La Convenzione si applica agli impianti a rischio di incidente rilevante.
3. La Convenzione non si applica:
a. agli impianti nucleari e alle fabbriche che trattano sostanze radioattive, ad eccezione delle parti di tali impianti nelle quali sono trattate sostanze non radioattive;
b. agli impianti militari;
c. al trasporto al di fuori del sito di un impianto, sempre che non avvenga mediante condotta.
4. Un Membro che ratifichi la presente Convenzione può, consultate le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate come pure altre parti interessate, escludere dal campo d’applicazione della Convenzione impianti o rami di attività economica per i quali è assicurata una protezione equivalente.