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AS 2023 455

Dichiarazione della Svizzera sull’adesione a BBMRI ERIC

Preambolo

Traduzione

1. In vista della sua domanda di adesione a BBMRI ERIC la Svizzera, rappresentata dal Consiglio federale svizzero, dichiara quanto segue:

  • (a) BBMRI ERIC ha personalità giuridica secondo le disposizioni normative e amministrative svizzere e ha la capacità giuridica di cui all’articolo 7 paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 20091, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca (ERIC);

  • (b) l’adesione della Svizzera a BBMRI ERIC è retta da disposizioni determinate in applicazione dell’articolo 15 del regolamento (CE) n. 723/2009.

2. La Svizzera accorda a BBMRI ERIC un trattamento conforme:

  • (a) all’articolo 5 paragrafo 1 lettera d del regolamento (CE) n. 723/2009, ossia un trattamento equivalente a quello riservato a un organismo internazionale secondo gli articoli 143 lettera g e 151 paragrafo 1 lettera b della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 20062, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto e a un’organizzazione internazionale secondo l’articolo 12 paragrafo 1 lettera b della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 20083, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE e, dopo la sua entrata in vigore, conforme all’articolo 11 paragrafo 1 lettera b della direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, del 19 dicembre 20194, che stabilisce il regime generale delle accise (rifusione), fatti salvi i limiti e le condizioni previsti dallo statuto BBMRI ERIC; e

  • (b) all’articolo 7 paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 723/2009, ossia come per un’organizzazione internazionale secondo l’articolo 9 paragrafo 1 lettera b della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 20145, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE.

Di conseguenza BBMRI ERIC è esentato dall’imposta sul valore aggiunto, dalle imposte sul consumo e dai dazi doganali in Svizzera alle stesse condizioni previste dalla legislazione svizzera per le organizzazioni internazionali e nel quadro dei limiti definiti dallo statuto BBMRI ERIC.

3. La presente dichiarazione è vincolante per la Svizzera per l’intera durata della sua appartenenza a BBMRI ERIC.

Dichiarazione della Svizzera sull’adesione a BBMRI ERICDichiarazione della Svizzera sull’adesione depositata il 21 aprile 2023Approvata dall’Assemblea federale il 16 dicembre 2022 RU 2023 391 Entrata in vigore per la Svizzera il 16 agosto 2023