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AS 2023 466

Ordinanza dell’USAV
che istituisce provvedimenti per evitare l’introduzione dell’influenza aviaria da taluni Stati membri dell’Unione europea
Modifica del 23 agosto 2023

Preambolo

L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV)

ordina:

I

L’allegato dell’ordinanza dell’USAV del 15 ottobre 20211 che istituisce provvedimenti per evitare l’introduzione dell’influenza aviaria da taluni Stati membri dell’Unione europea è sostituito dalla versione qui annessa.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 25 agosto 20232.

23 agosto 2023

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria:

Hans Wyss

Allegato

(art. 1, 2 cpv. 1 e art. 3–5)

Territori interessati e zone soggette a restrizioni

1 Zone soggette a restrizioni negli Stati membri dell’UE interessati

Gli Stati membri dell’UE interessati nonché le zone soggette a restrizioni nellʼUE sono stabiliti nella decisione di esecuzione seguente:

Atto normativo di base UE

Titolo e data di pubblicazione dell’atto normativo di base nonché atti modificatori
con date di pubblicazione

Decisione di esecuzione (UE) 2021/641

Decisione di esecuzione (UE) 2021/641 della Commissione, del 16 aprile 2021, relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri, GU L 134 del 20.4.2021, pag. 166; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2023/1604, GU L 197 del 7.8.2023, pag. 9

2 Stati membri dell’UE interessati

Nei seguenti Stati membri dell’UE vi sono zone soggette a restrizioni:

Danimarca

Francia

Germania

Italia

Paesi Bassi

Polonia

Svezia

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