AS 2023 467
Ordinanza dell’USAV
che istituisce provvedimenti contro la propagazione della peste suina africana nel traffico con Stati membri dell’Unione europea, Islanda e Norvegia
Modifica del 23 agosto 2023
Preambolo
L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV)
ordina:
I
L’ordinanza dell’USAV del 6 agosto 20211 che istituisce provvedimenti contro la propagazione della peste suina africana nel traffico con Stati membri dell’Unione europea, Islanda e Norvegia è modificata come segue:
Art. 2 cpv. 1 lett. a, nota a piè di pagina
1 L’importazione di animali vivi e prodotti di origine animale di cui all’articolo 1 capoverso 2 provenienti dalle seguenti zone degli Stati membri interessati è vietata:
a. zone soggette a restrizioni e zone infette disciplinate nel regolamento di esecuzione (UE) 2023/5942;
II
L’allegato è sostituito dalla versione qui annessa.
III
La presente ordinanza entra in vigore il 25 agosto 20233.
23 agosto 2023 | Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria: Hans Wyss |
Allegato
(art. 3)
Stati membri e zone interessati
1 Zone soggette a restrizioni e zone infette disciplinate secondo il regolamento di esecuzione (UE) 2023/594
Gli Stati membri dell’UE e le relative zone soggette a restrizioni e zone infette secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettera a sono stabiliti nel seguente regolamento di esecuzione:
Atto normativo di base UE | Titolo e data di pubblicazione dell’atto normativo di base nonché atti modificatori con date di pubblicazione |
|---|---|
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 | Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione, del 16 marzo 2023, che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, GU L 79 del 17.3.2023, pag. 65; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/1590, GU L 195 del 3.8.2023, pag. 4 |
1.1 Zone soggette a restrizioni disciplinate secondo l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594
Nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, determinate zone negli Stati membri interessati sono suddivise in base al rischio di introduzione del virus della peste suina africana come segue:
Zona soggetta a restrizione I zona di cui all’allegato I parte I del regolamento di esecuzione, disciplinata in base al rischio derivante dalla prossimità a una zona soggetta a restrizione II.
Zona soggetta a restrizione II zona di cui all’allegato I parte II del regolamento di esecuzione, disciplinata in base alla popolazione di cinghiali infetta.
Zona soggetta a restrizione III zona di cui all’allegato I parte III del regolamento di esecuzione, disciplinata in base alle detenzioni di suini infette e alla popolazione di cinghiali infetta.
Stati membri con zone soggette a restrizioni I
Nei seguenti Stati membri dell’UE vi sono zone soggette a restrizioni I:
Cechia
Estonia
Germania
Grecia
Italia
Lettonia
Lituania
Polonia
Slovacchia
Ungheria
Stati membri con zone soggette a restrizioni II
Nei seguenti Stati membri dell’UE vi sono zone soggette a restrizioni II:
Bulgaria
Cechia
Estonia
Germania
Italia
Lettonia
Lituania
Polonia
Slovacchia
Ungheria
Stati membri con zone soggette a restrizioni III
Nei seguenti Stati membri dell’UE vi sono zone soggette a restrizioni III:
Bulgaria
Estonia
Germania
Grecia
Italia
Lettonia
Lituania
Polonia
Romania
1.2 Zone infette e zone soggette a restrizioni disciplinate secondo l’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594
Nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, determinate zone negli Stati membri interessati sono suddivise come segue:
Zona infetta zona di cui all’allegato II parte A del regolamento di esecuzione, istituita a seguito di un focolaio di peste suina africana nei cinghiali in uno Stato membro o in una zona precedentemente indenni da malattia.
Zona soggetta a restrizioni zona di cui all’allegato II parte B del regolamento di esecuzione, istituita a seguito di un focolaio di peste suina africana in suini detenuti in uno Stato membro o in una zona precedentemente indenni da malattia.
Stati membri con zone infette
Nei seguenti Stati membri dell’UE vi sono zone infette:
Croazia
Italia
Stati membri con zone soggette a restrizioni
Nei seguenti Stati membri dell’UE vi sono zone soggette a restrizioni:
Croazia
Grecia
2 Zone infette e zone soggette a restrizioni secondo il regolamento delegato (UE) 2020/687
2.1 Zone infette
Non vi sono Stati membri dell’UE con zone infette secondo il regolamento delegato (UE) 2020/6874 ubicate al di fuori delle zone di cui al numero 1.
2.2 Zone soggette a restrizioni
Non vi sono Stati membri dell’UE con zone soggette a restrizioni secondo il regolamento delegato (UE) 2020/687 ubicate al di fuori delle zone di cui al numero 1.