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AS 2023 475

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Bielorussia

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 16 marzo 20221 che istituisce provvedimenti nei confronti della Bielorussia è modificata come segue:

Art. 7 cpv. 1, frase introduttiva e lett. f, 2, frase introduttiva e lett. e nonché h e 3–5

1 I divieti di cui agli articoli 4‒6 non si applicano alla vendita, alla fornitura, all’esportazione, al transito e al trasporto di beni e tecnologie né alla fornitura dei servizi a essi connessi se i beni e le tecnologie sono destinati:

  • f. Abrogata

2 La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui agli articoli 4 capoversi 1 e 2 e 5 capoversi 1 e 2 per i beni, le tecnologie e i servizi destinati ai seguenti fini civili o destinatari finali civili:

  • e. alle reti di comunicazione elettronica civile non accessibili al pubblico che non sono di proprietà di un’organizzazione sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 per cento;

  • h. alla garanzia della cibersicurezza e della sicurezza dell’informazione delle persone fisiche e giuridiche, delle organizzazioni e degli organismi in Bielorussia, fatta eccezione per il suo governo e le imprese direttamente o indirettamente controllate da tale governo.

3 La SECO nega l’autorizzazione di deroghe secondo il capoverso 2 se vi è motivo di ritenere che i beni, le tecnologie o i servizi siano destinati:

  • a. a un destinatario finale militare o a una persona fisica, un’impresa o un’organizzazione di cui all’allegato 5;

  • b. a un uso finale militare; o

  • c. all’aviazione o all’industria spaziale.

4 Il capoverso 3 lettere a e b non si applica ai beni, alle tecnologie e ai servizi che sono necessari alla prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull’ambiente, o alla risposta a catastrofi naturali.

5 Il capoverso 3 lettera c non si applica ai beni, alle tecnologie e ai servizi che sono destinati alla cooperazione intergovernativa nei programmi spaziali.

Art. 10a Beni per l’aviazione e l’industria spaziale

1 È vietato vendere, fornire, esportare o far transitare i beni idonei a essere utilizzati nell’aviazione e nell’industria spaziale di cui all’allegato 16 a destinazione della Bielorussia o per un uso in Bielorussia.

2 È vietato fornire direttamente o indirettamente assicurazioni e riassicurazioni per i beni di cui all’allegato 16 a persone fisiche o giuridiche o a organizzazioni in Bielorussia o per un uso in Bielorussia.

3 Sono vietate la revisione, la riparazione, l’ispezione, la sostituzione e la modifica di un aeromobile o di un componente a beneficio di persone od organizzazioni in Bielorussia o per un uso in Bielorussia. Fa eccezione l’ispezione pre-volo.

4 È vietato fornire servizi, compresi l’assistenza tecnica e i servizi di intermediazione, relativi ai beni di cui all’allegato 16 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali beni a beneficio di persone od organizzazioni in Bielorussia o per un uso in Bielorussia.

5 È vietato fornire mezzi finanziari o assistenza finanziaria in relazione alla vendita, alla fornitura, all’esportazione o al transito dei beni di cui all’allegato 16 o per i servizi connessi, a beneficio di persone od organizzazioni in Bielorussia o per un uso in Bielorussia.

6 La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1, 4 e 5 per i beni delle voci di tariffa doganale 8517 71 00, 8517 79 00 e 9026, se sono necessari per scopi medici, farmaceutici o umanitari.

Art. 31 cpv. 4–7

4 In deroga ai divieti di cui all’articolo 5 capoversi 1 e 2, la SECO autorizza le domande per le attività relative ai beni di cui all’articolo 5 capoverso 1, a condizione che tali attività siano destinate alla liquidazione, entro il 6 febbraio 2024, di contratti conclusi prima del 31 agosto 2023 e necessari per la fornitura di servizi di telecomunicazione per scopi civili alla popolazione civile bielorussa.

5 In deroga ai divieti di cui all’articolo 5 capoversi 1 e 2, la SECO autorizza le domande presentate entro il 6 febbraio 2024 per le attività relative ai beni delle voci di tariffa doganale 8536 69, 8536 90, 8541 30 e 8541 60, a condizione che:

  • a. i beni siano trasformati in Bielorussia da parte di una joint venture in cui un’impresa con sede in Svizzera o in uno Stato membro dello Spazio economico europeo (SEE) deteneva una partecipazione maggioritaria prima del 31 agosto 2023;

  • b. i beni trasformati in Bielorussia siano utilizzati in Svizzera per la produzione di altri beni destinati all’uso nel settore sanitario o farmaceutico, o nell’ambito della ricerca e sviluppo.

6 L’articolo 10a non si applica agli affari concordati in via contrattuale prima del 31 agosto 2023 e conclusi entro il 30 settembre 2023.

7 La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui all’articolo 10a capoversi 1, 4 e 5 per l’adempimento di un contratto di leasing finanziario di aeromobili concluso prima del 31 agosto 2023, a condizione che:

  • a. ciò sia necessario per garantire il pagamento dei canoni del leasing a una persona giuridica, un’impresa o un’organizzazione registrata o costituita secondo il diritto svizzero o secondo il diritto di uno Stato membro dello SEE cui non si applica nessuno dei provvedimenti di cui alla presente ordinanza; e

  • b. nessuna risorsa economica venga messa a disposizione della controparte bielorussa, a eccezione del trasferimento di proprietà dell’aeromobile dopo il rimborso integrale del leasing finanziario.

II

1 L’allegato 32 è modificato.

2 Alla presente ordinanza è aggiunto un allegato 16 secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 30 agosto 2023 alle ore 18.003.

30 agosto 2023

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

(art. 10a cpv. 1–3 e 5)

Beni per l’aviazione e l’industria spaziale

Voce di tariffa doganale

Designazione

88

Veicoli di navigazione aerea o spaziale e loro parti

ex 2710 19 94

Oli idraulici per l’uso nei veicoli del capitolo 88

2710 19 99

Altri oli lubrificanti e altri oli destinati all’uso nell’aviazione

4011 30 00

Pneumatici di gomma, nuovi, dei tipi utilizzati per veicoli aerei

ex 6813 20 00

Dischi e pastiglie per freni destinati all’uso in veicoli di navigazione aerea

6813 81 00

Guarnizioni per freni

841111

Turboreattori di spinta non eccedente 25 kN

841112

Turboreattori di spinta eccedente 25 kN

841121

Turbopropulsori di potenza non eccedente 1 100 kW

841122

Turbopropulsori di potenza eccedente 1 100 kW

841191

Parti di turboreattori o di turbopropulsori

8517 71 00

Antenne e riflettori di antenne di ogni tipo; parti riconoscibili come destinate a essere utilizzate insieme a tali oggetti

8517 79 00

Altre parti relative alle antenne

9024 10 00

Macchine e apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali: macchine e apparecchi per prove su metalli

9026

Strumenti e apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio, misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore), esclusi gli strumenti e apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032