AS 2023 475
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Bielorussia
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 16 marzo 20221 che istituisce provvedimenti nei confronti della Bielorussia è modificata come segue:
Art. 7 cpv. 1, frase introduttiva e lett. f, 2, frase introduttiva e lett. e nonché h e 3–5
1 I divieti di cui agli articoli 4‒6 non si applicano alla vendita, alla fornitura, all’esportazione, al transito e al trasporto di beni e tecnologie né alla fornitura dei servizi a essi connessi se i beni e le tecnologie sono destinati:
f. Abrogata
2 La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui agli articoli 4 capoversi 1 e 2 e 5 capoversi 1 e 2 per i beni, le tecnologie e i servizi destinati ai seguenti fini civili o destinatari finali civili:
e. alle reti di comunicazione elettronica civile non accessibili al pubblico che non sono di proprietà di un’organizzazione sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 per cento;
h. alla garanzia della cibersicurezza e della sicurezza dell’informazione delle persone fisiche e giuridiche, delle organizzazioni e degli organismi in Bielorussia, fatta eccezione per il suo governo e le imprese direttamente o indirettamente controllate da tale governo.
3 La SECO nega l’autorizzazione di deroghe secondo il capoverso 2 se vi è motivo di ritenere che i beni, le tecnologie o i servizi siano destinati:
a. a un destinatario finale militare o a una persona fisica, un’impresa o un’organizzazione di cui all’allegato 5;
b. a un uso finale militare; o
c. all’aviazione o all’industria spaziale.
4 Il capoverso 3 lettere a e b non si applica ai beni, alle tecnologie e ai servizi che sono necessari alla prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull’ambiente, o alla risposta a catastrofi naturali.
5 Il capoverso 3 lettera c non si applica ai beni, alle tecnologie e ai servizi che sono destinati alla cooperazione intergovernativa nei programmi spaziali.
Art. 10a Beni per l’aviazione e l’industria spaziale
1 È vietato vendere, fornire, esportare o far transitare i beni idonei a essere utilizzati nell’aviazione e nell’industria spaziale di cui all’allegato 16 a destinazione della Bielorussia o per un uso in Bielorussia.
2 È vietato fornire direttamente o indirettamente assicurazioni e riassicurazioni per i beni di cui all’allegato 16 a persone fisiche o giuridiche o a organizzazioni in Bielorussia o per un uso in Bielorussia.
3 Sono vietate la revisione, la riparazione, l’ispezione, la sostituzione e la modifica di un aeromobile o di un componente a beneficio di persone od organizzazioni in Bielorussia o per un uso in Bielorussia. Fa eccezione l’ispezione pre-volo.
4 È vietato fornire servizi, compresi l’assistenza tecnica e i servizi di intermediazione, relativi ai beni di cui all’allegato 16 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali beni a beneficio di persone od organizzazioni in Bielorussia o per un uso in Bielorussia.
5 È vietato fornire mezzi finanziari o assistenza finanziaria in relazione alla vendita, alla fornitura, all’esportazione o al transito dei beni di cui all’allegato 16 o per i servizi connessi, a beneficio di persone od organizzazioni in Bielorussia o per un uso in Bielorussia.
6 La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1, 4 e 5 per i beni delle voci di tariffa doganale 8517 71 00, 8517 79 00 e 9026, se sono necessari per scopi medici, farmaceutici o umanitari.
Art. 31 cpv. 4–7
4 In deroga ai divieti di cui all’articolo 5 capoversi 1 e 2, la SECO autorizza le domande per le attività relative ai beni di cui all’articolo 5 capoverso 1, a condizione che tali attività siano destinate alla liquidazione, entro il 6 febbraio 2024, di contratti conclusi prima del 31 agosto 2023 e necessari per la fornitura di servizi di telecomunicazione per scopi civili alla popolazione civile bielorussa.
5 In deroga ai divieti di cui all’articolo 5 capoversi 1 e 2, la SECO autorizza le domande presentate entro il 6 febbraio 2024 per le attività relative ai beni delle voci di tariffa doganale 8536 69, 8536 90, 8541 30 e 8541 60, a condizione che:
a. i beni siano trasformati in Bielorussia da parte di una joint venture in cui un’impresa con sede in Svizzera o in uno Stato membro dello Spazio economico europeo (SEE) deteneva una partecipazione maggioritaria prima del 31 agosto 2023;
b. i beni trasformati in Bielorussia siano utilizzati in Svizzera per la produzione di altri beni destinati all’uso nel settore sanitario o farmaceutico, o nell’ambito della ricerca e sviluppo.
6 L’articolo 10a non si applica agli affari concordati in via contrattuale prima del 31 agosto 2023 e conclusi entro il 30 settembre 2023.
7 La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui all’articolo 10a capoversi 1, 4 e 5 per l’adempimento di un contratto di leasing finanziario di aeromobili concluso prima del 31 agosto 2023, a condizione che:
a. ciò sia necessario per garantire il pagamento dei canoni del leasing a una persona giuridica, un’impresa o un’organizzazione registrata o costituita secondo il diritto svizzero o secondo il diritto di uno Stato membro dello SEE cui non si applica nessuno dei provvedimenti di cui alla presente ordinanza; e
b. nessuna risorsa economica venga messa a disposizione della controparte bielorussa, a eccezione del trasferimento di proprietà dell’aeromobile dopo il rimborso integrale del leasing finanziario.
II
1 L’allegato 32 è modificato.
2 Alla presente ordinanza è aggiunto un allegato 16 secondo la versione qui annessa.
III
La presente ordinanza entra in vigore il 30 agosto 2023 alle ore 18.003.
30 agosto 2023 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset |
(art. 10a cpv. 1–3 e 5)
Beni per l’aviazione e l’industria spaziale
Voce di tariffa doganale | Designazione |
|---|---|
88 | Veicoli di navigazione aerea o spaziale e loro parti |
ex 2710 19 94 | Oli idraulici per l’uso nei veicoli del capitolo 88 |
2710 19 99 | Altri oli lubrificanti e altri oli destinati all’uso nell’aviazione |
4011 30 00 | Pneumatici di gomma, nuovi, dei tipi utilizzati per veicoli aerei |
ex 6813 20 00 | Dischi e pastiglie per freni destinati all’uso in veicoli di navigazione aerea |
6813 81 00 | Guarnizioni per freni |
841111 | Turboreattori di spinta non eccedente 25 kN |
841112 | Turboreattori di spinta eccedente 25 kN |
841121 | Turbopropulsori di potenza non eccedente 1 100 kW |
841122 | Turbopropulsori di potenza eccedente 1 100 kW |
841191 | Parti di turboreattori o di turbopropulsori |
8517 71 00 | Antenne e riflettori di antenne di ogni tipo; parti riconoscibili come destinate a essere utilizzate insieme a tali oggetti |
8517 79 00 | Altre parti relative alle antenne |
9024 10 00 | Macchine e apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali: macchine e apparecchi per prove su metalli |
9026 | Strumenti e apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio, misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore), esclusi gli strumenti e apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032 |