AS 2023 484
Ordinanza dell’Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari
Preambolo
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 27 gennaio 20221;
visto il parere del Consiglio federale del 16 febbraio 20222,
decreta:
I
L’ordinanza dell’Assemblea federale del 18 marzo 19883 concernente la legge sulle indennità parlamentari è modificata come segue:
Art. 8a cpv. 3
3 I parlamentari in congedo maternità o in congedo paternità hanno diritto a un importo pari al 100 per cento della diaria persa.
II
La Conferenza di coordinamento determina l’entrata in vigore della presente ordinanza dell’Assemblea federale.
Consiglio nazionale, 17 marzo 2023 Il presidente: Martin Candinas | Consiglio degli Stati, 17 marzo 2023 La presidente: Brigitte Häberli-Koller |
Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 4 dicembre 2023.
28 agosto 2023 | Conferenza di coordinamento dell’Assemblea federale |