AS 2023 484
Ordinanza dell’Assemblea federale
concernente la legge sulle indennità parlamentari
(Congedo di paternità: importo sostitutivo della diaria)
Modifica del 17 marzo 2023
Preambolo
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 27 gennaio 20221;
visto il parere del Consiglio federale del 16 febbraio 20222,
decreta:
I
L’ordinanza dell’Assemblea federale del 18 marzo 19883 concernente la legge sulle indennità parlamentari è modificata come segue:
Art. 8a cpv. 3
3 I parlamentari in congedo maternità o in congedo paternità hanno diritto a un importo pari al 100 per cento della diaria persa.
II
La Conferenza di coordinamento determina l’entrata in vigore della presente ordinanza dell’Assemblea federale.
Consiglio nazionale, 17 marzo 2023 Il presidente: Martin Candinas | Consiglio degli Stati, 17 marzo 2023 La presidente: Brigitte Häberli-Koller |
Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 4 dicembre 2023.
28 agosto 2023 | Conferenza di coordinamento dell’Assemblea federale |