AS 2023 489
Ordinanza 2
concernente la legge sul lavoro
(OLL 2)
(Disposizioni speciali per determinate categorie di aziende e di lavoratori)
(Disposizioni speciali per determinate categorie di aziende e di lavoratori)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza 2 del 10 maggio 20001 concernente la legge sul lavoro è modificata come segue:
Art. 14 cpv. 2bis
2bis La semigiornata libera settimanale si considera accordata se restano otto ore libere tra le 12.00 e le 22.00.
Art. 35 cpv. 1
1 Ai teatri permanenti e alle persone in essi impiegate per la creazione artistica di spettacoli si applicano l’articolo 4 per la notte fino alle 01.00 e per tutta la domenica, nonché gli articoli 11, 12 capoversi 1 o 2, 13, 14 capoversi 2 o 2bis e, per la preparazione delle prime, l’articolo 7 capoverso 1.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 15 ottobre 2023.
30 agosto 2023 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset |