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AS 2023 489

Ordinanza 2
concernente la legge sul lavoro
(OLL 2)
(Disposizioni speciali per determinate categorie di aziende e di lavoratori)
(Disposizioni speciali per determinate categorie di aziende e di lavoratori)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza 2 del 10 maggio 20001 concernente la legge sul lavoro è modificata come segue:

Art. 14 cpv. 2bis

2bis La semigiornata libera settimanale si considera accordata se restano otto ore libere tra le 12.00 e le 22.00.

Art. 35 cpv. 1

1 Ai teatri permanenti e alle persone in essi impiegate per la creazione artistica di spettacoli si applicano l’articolo 4 per la notte fino alle 01.00 e per tutta la domenica, nonché gli articoli 11, 12 capoversi 1 o 2, 13, 14 capoversi 2 o 2bis e, per la preparazione delle prime, l’articolo 7 capoverso 1.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 15 ottobre 2023.

30 agosto 2023

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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