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AS 2023 490

Ordinanza sulla compensazione dei rischi nell’assicurazione malattie (OCoR)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

  • L’ordinanza del 19 ottobre 2016 sulla compensazione dei rischi nell’assicurazione malattie è modificata come segue: 1

Art. 4 cpv. 1bis–3 e 5

1bis Un PCG comprende i medicamenti utilizzati per il trattamento di una malattia specifica particolarmente costosa.

1ter Un PCG non autonomo comprende medicamenti utilizzati per il trattamento di una malattia che di per sé non è particolarmente costosa, ma che combinata con una data altra malattia particolarmente costosa può comportare costi supplementari e di conseguenza un ulteriore aumento del rischio di malattia. Il PCG non autonomo costituisce, insieme al PCG per la malattia particolarmente costosa, un PCG combinato.

2 L’elenco dei PCG riporta per ogni PCG i medicamenti attribuiti a tale PCG. Per ciascuno di questi medicamenti è indicato il numero commerciale internazionale (Global Trade Item Number, codice GTIN) e il numero di dosi giornaliere standard per forma galenica e per confezione.

3 Un medicamento può essere attribuito a un solo PCG.

5 La Commissione federale dei medicamenti consiglia il DFI in merito all’attribuzione di medicamenti a un PCG e alla determinazione delle dosi giornaliere standard ogni qualvolta un medicamento viene ammesso nell’elenco delle specialità per la prima volta o per un’indicazione supplementare.

Art. 6 cpv. 1, frase introduttiva e lett. h, nonché 4

1 Per il raggruppamento dei dati e il calcolo della compensazione dei rischi, l’assicuratore deve fornire a proprie spese all’istituzione comune, secondo le direttive di quest’ultima, per assicurato e per anno civile, i seguenti dati:

  • h. prestazioni lorde, detratte le restituzioni versate dai titolari dell’omologazione all’assicuratore per i medicamenti;

4 La fornitura di dati deve prendere in considerazione le prestazioni fatturate fino a fine febbraio e i cambiamenti registrati nell’effettivo degli assicurati riguardanti l’anno civile determinante per l’insieme di dati.

Art. 10 cpv. 3, frase introduttiva

3 Se, sulla base dei dati del primo insieme di dati secondo l’articolo 6 capoverso 2, riscontra che una persona è assicurata per 13 o più mesi, comunica a ciascun assicuratore interessato:

Art. 22 cpv. 1 lett. a, 2, 2bis e 5

1 L’istituzione comune fornisce ogni anno all’UFSP:

  • a. i dati forniti dagli assicuratori secondo l’articolo 6 per l’ulteriore sviluppo della compensazione dei rischi e l’esecuzione dell’analisi degli effetti secondo l’articolo 17a capoverso 2 LAMal e l’allestimento di statistiche;

2 Dopo ogni calcolo della compensazione dei rischi, allestisce una statistica:

  • a. sulla base dei dati del primo insieme di dati secondo l’articolo 6 capoverso 2 concernente:

    1. gli importi delle tasse di rischio e dei contributi compensativi per i gruppi di rischio, per Cantone,

    2. i supplementi per PCG,

    3. i fattori di rincaro, per Cantone,

    4. lo sgravio degli assicuratori per singolo giovane adulto, per Cantone,

    5. l’aggravio degli assicuratori per singolo assicurato che ha già compiuto 26 anni sulla base delle ripercussioni delle quote parte degli assicuratori al finanziamento dello sgravio, per Cantone;

  • b. sulla base dei dati di entrambi gli insiemi di dati secondo l’articolo 6 capoverso 2 concernente:

    1. i mesi d’assicurazione, le prestazioni lorde e le partecipazioni ai costi, per gruppi di rischio e per Cantone, nonché per tutta la Svizzera,

    2. i mesi d’assicurazione, le prestazioni lorde e le partecipazioni ai costi per PCG, per tutta la Svizzera,

    3. i mesi d’assicurazione, le prestazioni lorde e le partecipazioni ai costi degli assicurati attribuiti a PCG, per gruppi di rischio e per PCG, per tutta la Svizzera,

    4. i mesi d’assicurazione, le prestazioni lorde e le partecipazioni ai costi degli assicurati non attribuiti a PCG, per gruppi di rischio, per tutta la Svizzera,

    5. i mesi d’assicurazione degli assicurati che sono attribuiti ad almeno un ulteriore PCG, per PCG, per tutta la Svizzera,

    6. il numero di assicurati per 13 o più mesi, indicando i nomi e i numeri d’identificazione dei loro assicuratori, per Cantone,

    7. il numero di assicurati per 13 o più mesi in due anni consecutivi, indicando i nomi e i numeri d’identificazione dei loro assicuratori, per Cantone.

  • 2bis I gruppi di rischio costituiti da assicurati che insieme raggiungono meno di 120 mesi d’assicurazione non sono riportati nella statistica.

5 Abrogato

Art. 32a Disposizione transitoria della modifica del 30 agosto 2023

Per gli anni di compensazione 2020–2022, in aggiunta alla statistica di cui all’articolo 22 del diritto anteriore, sarà allestita una statistica secondo l’articolo 22 capoverso 2 lettera b numeri 3–7 e capoverso 2bis del nuovo diritto.

II

  • L’ordinanza del 27 giugno 1995 sull’assicurazione malattie è modificata come segue: 2

Art. 37e cpv. 1

1 La Commissione federale dei medicamenti consiglia l’UFSP in merito alla stesura dell’elenco delle specialità ai sensi dell’articolo 34. Consiglia il DFI riguardo alla definizione delle disposizioni che attengono al proprio ambito ai sensi degli articoli 36 capoverso 1, 75, 77k e 104a capoverso 4. Consiglia inoltre il DFI in merito all’attribuzione di medicamenti a un gruppo di costo farmaceutico (PCG) dell’elenco di cui all’articolo 4 dell’ordinanza del 19 ottobre 20163 sulla compensazione dei rischi nell’assicurazione malattie e in merito alla determinazione delle dosi giornaliere standard ogni qualvolta un medicamento è ammesso nell’elenco delle specialità per la prima volta o per un’indicazione supplementare.

III

1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

2 L’articolo 6 capoverso 1 lettera h entra in vigore il 1° gennaio 2025.

30 agosto 2023

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr