AS 2023 509
Ordinanza sull’assicurazione per l’invalidità (OAI)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 17 gennaio 19611 sull’assicurazione per l’invalidità è modificata come segue:
Art. 3novies Analisi, medicamenti nonché mezzi e apparecchi necessari per esami o cure
1 A condizione che figurino negli elenchi di cui all’articolo 52 capoverso 1 LAMal2, l’assicurazione per l’invalidità rimborsa:
a. le specialità farmaceutiche e i medicamenti confezionati; e
b. i preparati e le sostanze attive e ausiliarie impiegati per la prescrizione magistrale.
2 Rimborsa inoltre:
a. i medicamenti necessari per la cura delle infermità congenite secondo l’articolo 3sexies;
b. i provvedimenti diagnostici necessari per la diagnosi o la cura delle infermità congenite e dei relativi postumi;
c. le analisi di laboratorio; e
d. i mezzi e gli apparecchi diagnostici o terapeutici.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2023.
6 settembre 2023 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset |