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AS 2023 509

Ordinanza sull’assicurazione per l’invalidità (OAI)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 17 gennaio 19611 sull’assicurazione per l’invalidità è modificata come segue:

Art. 3novies Analisi, medicamenti nonché mezzi e apparecchi necessari per esami o cure

1 A condizione che figurino negli elenchi di cui all’articolo 52 capoverso 1 LAMal2, l’assicurazione per l’invalidità rimborsa:

  • a. le specialità farmaceutiche e i medicamenti confezionati; e

  • b. i preparati e le sostanze attive e ausiliarie impiegati per la prescrizione magistrale.

2 Rimborsa inoltre:

  • a. i medicamenti necessari per la cura delle infermità congenite secondo l’articolo 3sexies;

  • b. i provvedimenti diagnostici necessari per la diagnosi o la cura delle infermità congenite e dei relativi postumi;

  • c. le analisi di laboratorio; e

  • d. i mezzi e gli apparecchi diagnostici o terapeutici.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2023.

6 settembre 2023

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr