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AS 2023 52

Ordinanza
sulla garanzia delle capacità di fornitura di gas naturale in situazioni di grave penuria
Modifica del 1° febbraio 2023

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 18 maggio 20221 sulla garanzia delle capacità di fornitura di gas naturale in situazioni di grave penuria è modificata come segue:

Art. 2 Obbligo di garanzia

1 I seguenti gestori regionali della rete del gas sono tenuti ad adottare misure adeguate per garantire alla Svizzera, in situazioni di grave penuria, un approvvigionamento sufficiente di gas naturale da ottobre 2023 ad aprile 2024:

  • a. Aziende Industriali di Lugano SA;

  • b. Erdgas Ostschweiz AG;

  • c. Erdgas Zentralschweiz AG;

  • d. Gasverbund Mittelland AG;

  • e. Gaznat SA.

2 Devono garantire che dal 1° novembre 2023 sia stoccato in appositi impianti un volume di gas naturale pari ad almeno il 15 per cento del consumo medio annuo svizzero nella qualità usuale commerciale e che questo volume sia disponibile.

Art. 7 cpv. 3

3 La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 30 settembre 2024.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2023.

1° febbraio 2023

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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