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AS 2023 526

AS 2023 526 (OIAgr)

Preambolo

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca,

visto l’articolo 15 capoverso 1 dell’ordinanza del 7 dicembre 19981 concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura,

ordina:

I

L’allegato 3 dell’ordinanza del 26 ottobre 20112 sulle importazioni agricole è modificato come segue:

N. 11 voce 20.1

11. Disciplinamento del mercato: frutta da sidro e prodotti di frutta

Contingente doganale n.

Prodotto

Volume del contingente doganale (tonnellate)

20.1

Aumento temporaneo del contingente doganale per il 2023: dal 1° ottobre fino al 31 dicembre 2023

500

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2023 e ha effetto sino al 31 dicembre 2023.

15 settembre 2023

Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca:

Guy Parmelin

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