AS 2023 528
Ordinanza tecnica del DFGP e del DDPS sul registro fondiario (OTRF)
Preambolo
Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) e
il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS)
ordinano:
I
L’ordinanza tecnica del DFGP e del DDPS del 28 dicembre 20121 sul registro fondiario è modificata come segue:
Ingresso
visti gli articoli 949a capoverso 3 e 949c del Codice civile (CC)2;
visti gli articoli 19 capoverso 4, 23e, 34b capoverso 7, 34c capoverso 5, 40 capoverso 2 e 41 capoverso 1 dell’ordinanza del 23 settembre 20113 sul registro fondiario (ORF);
visti gli articoli 7 capoverso 5 e 46 capoverso 1 dell’ordinanza del 18 novembre 19924 concernente la misurazione ufficiale (OMU),
Art. 5 UFRF e servizio specializzato Direzione federale delle misurazioni catastali
1 L’UFRF e il servizio specializzato Direzione federale delle misurazioni catastali sono incaricati di diffondere il MDMURF e l’IMURF nonché la relativa documentazione.
2 Garantiscono lo sviluppo del MDMURF, con la collaborazione dei Cantoni e dei produttori del sistema.
Titolo dopo l’art. 7
Sezione 3a: Piano per il registro fondiario
Art. 7a Contenuto
Il piano per il registro fondiario secondo l’articolo 7 OMU contiene i seguenti dati della misurazione ufficiale:
a. i punti e le linee di confine dei beni immobili, dei diritti per sé stanti e permanenti costituiti sui fondi e differenziati secondo la superficie nonché le miniere;
b. i territori interessati da spostamenti di terreno permanenti (art. 660a CC);
c. i punti fissi;
d. gli edifici esistenti secondo gli articoli 2 lettera b e 7 capoverso 1 lettera b dell’ordinanza del 9 giugno 20175 sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni (OREA) nonché gli altri impianti e costruzioni esistenti;
e. le caratteristiche della superficie terrestre;
f. i confini giurisdizionali;
g. gli indirizzi degli edifici secondo gli articoli 26b e 26c dell’ordinanza del 21 maggio 20086 sui nomi geografici (ONGeo);
h. altri oggetti, nella misura in cui sono rilevanti per lo sfruttamento del fondo;
i. i nomi geografici.
Art. 7b Precisione e attendibilità
L’UFRF e il servizio specializzato Direzione federale delle misurazioni catastali stabiliscono in istruzioni comuni i requisiti di precisione e attendibilità del piano per il registro fondiario per i confini di:
a. beni immobili;
b. diritti per sé stanti e permanenti costituiti sui fondi e differenziati secondo la superficie;
c. miniere;
d. territori interessati da spostamenti di terreno permanenti.
Titolo dopo l’art. 7b
Sezione 3b: Documenti della misurazione ufficiale per la tenuta del registro fondiario
Art. 7c Descrizione del fondo
1 La descrizione del fondo comprende:
a. il nome del Comune;
b. la superficie in metri quadrati, il numero e l’E‑GRID del fondo o del diritto per sé stante e permanente;
c. un’informazione adeguata sull’ubicazione degli oggetti interessati, come il nome locale o il nome della via;
d. gli indirizzi degli edifici secondo gli articoli 26b e 26c ONGeo7;
e. una lista degli edifici esistenti secondo gli articoli 2 lettera b e 7 capoverso 1 lettera b OREA8 nonché degli altri impianti e costruzioni esistenti;
f. indicazioni sulle caratteristiche della superficie terrestre.
2 La descrizione del fondo deve essere datata.
Art. 7d Documenti di mutazione
1 I documenti di mutazione sono costituiti dal piano di mutazione e dalla tabella di mutazione. Forniscono informazioni sulle modifiche intervenute nell’andamento dei confini dei beni immobili e dei diritti per sé stanti e permanenti costituiti sui fondi nonché sulle modifiche spaziali delle miniere.
2 Il piano di mutazione contiene segnatamente:
a. il nome del Comune e il numero della mutazione;
b. il vecchio e il nuovo stato delle linee di confine con la messa in evidenza grafica delle modifiche previste;
c. il vecchio e il nuovo numero del fondo;
d. un’informazione adeguata sulla localizzazione, per esempio il nome locale o il nome della strada;
e. la direzione del nord, la scala del piano;
f. la data d’esecuzione e la firma dell’ingegnere geometra.
3 La tabella di mutazione contiene segnatamente:
a. il nome del Comune e il numero di mutazione;
b. le indicazioni sulla superficie aggiunta o tolta ai beni immobili o ai diritti per sé stanti e permanenti, in metri quadrati;
c. le eventuali differenze di arrotondamento;
d. la data d’esecuzione e la firma dell’ingegnere geometra.
Art. 26b Disposizioni transitorie per la modifica del 29 agosto 2023
1 L’UFRF e il servizio specializzato Direzione federale delle misurazioni catastali prescrivono, per il momento dell’entrata in vigore della modifica del 29 agosto 2023 nell’ambito del nuovo modello di geodati della misurazione ufficiale, un modello di geodati del piano per il registro fondiario che sostituisce il modello di dati della misurazione ufficiale di cui all’articolo 7 e all’allegato A dell’ordinanza tecnica del DDPS del 10 giugno 19949 sulla misurazione ufficiale.
2 Il passaggio al nuovo modello di geodati deve essere completato entro il 31 dicembre 2027. La data del cambio di modello corrisponde al momento stabilito dal Cantone per il passaggio al nuovo modello di geodati della misurazione ufficiale. Il Cantone adegua le sue basi legali in tale data. Fino al momento del cambio di modello, continuano a valere le disposizioni relative al modello di dati precedente.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.
Dipartimento federale di giustizia e polizia: 29 agosto 2023 Elisabeth Baume-Schneider | Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport: 24 agosto 2023 Viola Amherd |