AS 2023 532
Ordinanza sulla cinematografia (OCin)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero,
ordina:
I
L’ordinanza del 3 luglio 20021 sulla cinematografia è modificata come segue:
Art. 1 lett. d
La presente ordinanza disciplina:
d. l’obbligo di notifica per le imprese di distribuzione e proiezione;
Art. 3 cpv. 1
1 L’Ufficio federale della cultura (UFC) valuta periodicamente la pluralità dell’offerta nelle singole regioni cinematografiche.
Art. 4 cpv. 2
2 Il termine per la presa di posizione è di 90 giorni nel caso della valutazione periodica e di 60 giorni nel caso di una valutazione intermedia ai sensi dell’articolo 3 capoversi 2 e 3.
Art. 14 Registro
L’UFC tiene il registro pubblico di cui all’articolo 23 LCin.
Art. 14a e 14b inserire prima del titolo della sezione 2 del capitolo 3
Art. 14a Registrazione
1 Le imprese di distribuzione e di proiezione soggette all’obbligo di registrazione sono tenute a notificarsi spontaneamente all’UFC.
2 Nella notifica indicano nome, indirizzo, scopo aziendale, sede e numero d’identificazione dell’impresa e, per le persone giuridiche, i membri del comitato direttivo.
3 Le imprese di proiezione comunicano inoltre nome e numero degli schermi in esercizio.
4 Ogni cambiamento concernente i dati di cui ai capoversi 2 e 3 dev’essere notificato spontaneamente all’UFC entro 30 giorni.
Art. 14b Comunicazione degli obblighi delle imprese registrate
1 Una volta effettuata la registrazione, l’UFC verifica a quali obblighi legali è soggetta l’impresa e glieli comunica.
2 Se un’impresa non è d’accordo, l’UFC emana una decisione impugnabile.
Art. 15 Obbligo di notifica per le imprese di distribuzione
1 Per ogni film proiettato in un cinema registrato, le imprese di distribuzione notificano:
a. il titolo originale e il titolo nelle lingue ufficiali della Svizzera;
b. i numeri SUISA e ISAN;
c. i principali responsabili della parte creativa e della realizzazione, segnatamente:
il regista,
il produttore e i coproduttori,
gli interpreti principali;
d. il genere di film;
e. il Paese produttore, i Paesi coproduttori e il Paese con la maggiore quota di finanziamento;
f. la lingua originale;
g. l’anno di realizzazione;
h. la data della prima visione svizzera;
i. la durata in minuti, il colore, il formato, le condizioni di proiezione, il sistema sonoro e le versioni linguistiche delle copie importate;
j. il titolare dei diritti di proiezione;
k. il numero di ingressi realizzati annualmente in Svizzera.
2 Il capoverso 1 lettera c numero 2 si applica esclusivamente ai film svizzeri e alle coproduzioni svizzere con l’estero.
Art. 16a
Abrogato
Art. 17 cpv. 1 e 3
1 La rilevazione dei dati conformemente all’articolo 24 LCin e agli articoli 15 e 16 della presente ordinanza è di competenza dell’Ufficio federale di statistica.
3 L’Ufficio federale di statistica raccoglie i dati pertinenti per la valutazione della pluralità dell’offerta e li trasmette in forma anonima all’UFC.
Art. 18 Composizione della Commissione federale della cinematografia
La Commissione federale della cinematografia si compone di esperti del settore audiovisivo, segnatamente dei settori della creazione cinematografica, della diffusione di film, del diritto cinematografico, delle nuove tecnologie, della cultura cinematografica e del mercato cinematografico.
Art. 21b Disposizione transitoria della modifica del 6 settembre 2023
1 Le imprese già registrate devono notificare gli ulteriori dati necessari secondo l’articolo 14a capoverso 2 a seguito della modifica del 6 settembre 2023 entro 90 giorni dall’entrata in vigore di tale modifica.
2 Per i film commercializzati fino al 31 dicembre 2023, l’obbligo di notifica per le imprese che commercializzano film al di fuori dei cinema è retto dal diritto previgente.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.
6 settembre 2023 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset |