AS 2023 539
Ordinanza
relativa alla Convenzione di Rotterdam
sulla procedura di assenso preliminare in conoscenza di causa per taluni prodotti chimici nel commercio internazionale
(Ordinanza PIC, OPICChim)
(Ordinanza PIC, OPICChim)
Preambolo
L’Ufficio federale dell’ambiente,
visto l’articolo 15 capoverso 3 dell’ordinanza PIC del 10 novembre 20041,
ordina:
I
Le appendici 1 e 2 dell’ordinanza PIC del 10 novembre 2004 sono modificate secondo la versione qui annessa.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2023.
18 settembre 2023 | Ufficio federale dell’ambiente: Katrin Schneeberger |
(art. 2 cpv. 1 lett. a)
Sostanze vietate o soggette a rigorose restrizioni in Svizzera
Il simbolo # è inserito dopo «Decabromodifeniletere» e «Acido perfluoroottanoico, i suoi sali e le sostanze correlate».
(art. 2 cpv. 1 lett. b)
La voce seguente è inserita dopo quella concernente il «pentabromodifeniletere commerciale»:
Sostanza/formulato pesticida altamente pericoloso | Numero/i | Categoria |
|---|---|---|
... | ... | ... |
Decabromodifeniletere | 1163-19-5 | Prodotto chimico industriale |
La voce seguente è inserita dopo quella concernente il «fluoruro di perfluorottano sulfonile»:
Sostanza/formulato pesticida altamente pericoloso | Numero/i | Categoria |
|---|---|---|
... | ... | ... |
Acido perfluoroottanoico (PFOA), i suoi sali e i composti correlati,
esclusi:
| 335-67-1 | Prodotto chimico industriale |