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AS 2023 541

Ordinanza sulla requisizione di impianti di protezione e letti per affrontare situazioni d’emergenza nel settore dell’asilo (OReq)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero,

ordina:

I

L’ordinanza dell’11 marzo 20161 sulla requisizione di impianti di protezione e letti per affrontare situazioni d’emergenza nel settore dell’asilo è modificata come segue:

Ingresso

vista la legge federale del 20 dicembre 20192 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC),

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina la requisizione di impianti di protezione di cui all’articolo 67 LPPC e di letti in rifugi pubblici secondo l’articolo 61 capoverso 3 LPPC da parte della Confederazione e dei Cantoni per affrontare situazioni d’emergenza nel settore dell’asilo.

Art. 3 cpv. 1 lett. c

1 Gli impianti di protezione e i letti possono essere requisiti se:

  • c. dei militi di protezione civile sono impiegati per far fronte a una situazione d’emergenza nel settore dell’asilo in virtù dell’articolo 46 capoversi 1 lettera a o 2 LPPC; e

Art. 12 cpv. 2

2 Per quanto concerne la prescrizione di pretese di risarcimento secondo il capoverso 1 si applicano le disposizioni di cui all’articolo 83 capoversi 1 e 4 LPPC.

Art. 13 cpv. 3

3 La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 31 dicembre 2025.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

22 settembre 2023

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr