AS 2023 541
Ordinanza sulla requisizione di impianti di protezione e letti per affrontare situazioni d’emergenza nel settore dell’asilo (OReq)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero,
ordina:
I
L’ordinanza dell’11 marzo 20161 sulla requisizione di impianti di protezione e letti per affrontare situazioni d’emergenza nel settore dell’asilo è modificata come segue:
Ingresso
vista la legge federale del 20 dicembre 20192 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC),
Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina la requisizione di impianti di protezione di cui all’articolo 67 LPPC e di letti in rifugi pubblici secondo l’articolo 61 capoverso 3 LPPC da parte della Confederazione e dei Cantoni per affrontare situazioni d’emergenza nel settore dell’asilo.
Art. 3 cpv. 1 lett. c
1 Gli impianti di protezione e i letti possono essere requisiti se:
c. dei militi di protezione civile sono impiegati per far fronte a una situazione d’emergenza nel settore dell’asilo in virtù dell’articolo 46 capoversi 1 lettera a o 2 LPPC; e
Art. 12 cpv. 2
2 Per quanto concerne la prescrizione di pretese di risarcimento secondo il capoverso 1 si applicano le disposizioni di cui all’articolo 83 capoversi 1 e 4 LPPC.
Art. 13 cpv. 3
3 La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 31 dicembre 2025.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.
22 settembre 2023 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset |