AS 2023 549
Ordinanza concernente l’entrata e il rilascio del visto (OEV)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 15 agosto 20181 concernente l’entrata e il rilascio del visto è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 4, frase introduttiva e lett. k
4 La presente ordinanza disciplina parimenti la competenza di concludere trattati internazionali di portata limitata in relazione con gli atti dell’UE seguenti:
k. decisione n. 1105/2011/UE2.
Art. 6 cpv. 2 lett. a n. 2
2 Il documento di viaggio deve soddisfare i requisiti seguenti:
a. la sua validità supera:
di almeno tre mesi la data del transito o dell’ultimo transito consentito, in caso di transito aeroportuale di passeggeri di aeromobili soggetti all’obbligo del visto di transito aeroportuale,
Art. 20
Abrogato
Art. 22 cpv. 1 e 3
1 Gli stranieri devono presentare le loro domande di visto per soggiorni di lunga durata presso la rappresentanza svizzera del circondario consolare in cui hanno il proprio domicilio legale.
3 Una rappresentanza svizzera può accettare la domanda di uno straniero il cui domicilio legale non si trova nel proprio circondario consolare se reputa pertinenti i motivi per i quali lo straniero non ha potuto presentare la sua domanda presso la rappresentanza svizzera competente.
Art. 32 cpv. 2 lett. d
2 I provvedimenti di cui al capoverso 1 mirano a garantire l’esecuzione delle operazioni seguenti:
d. verificare se sono stati raggiunti la durata massima del soggiorno e il numero di entrate autorizzate.
Art. 34g Conclusione di trattati internazionali legati alla decisione n. 1105/2011/UE
La SEM ha la competenza di concludere trattati internazionali in vista del recepimento di atti di esecuzione della Commissione europea che riguardano l’allestimento o l’aggiornamento dell’elenco dei documenti di viaggio con i quali è consentito attraversare le frontiere esterne e sono emanati sulla base della decisione n. 1105/2011/UE3, sempreché questi trattati internazionali siano di portata limitata ai sensi dell’articolo 7a LOGA4.
Art. 39a Delega di compiti nel quadro della procedura del visto
1 Il DFAE e la SEM si accertano che la delega di compiti in virtù dell’articolo 98b LStrI sia limitata a prestatori di servizi esterni che garantiscono un livello adeguato di protezione dei dati.
2 Il DFAE conclude una convenzione con i prestatori di servizi incaricati di svolgere compiti nel quadro della procedura del visto, conformemente all’articolo 43 paragrafo 2 e all’allegato X del codice dei visti5.
3 Spetta al DFAE:
a. verificare la solvenza e l’affidabilità dei prestatori di servizi;
b. verificare che i prestatori di servizi rispettino le condizioni e modalità stabilite nella convenzione di cui al capoverso 2;
c. controllare l’attuazione della convenzione di cui al capoverso 2, conformemente all’articolo 43 paragrafo 11 del codice dei visti;
d. formare i prestatori di servizi affinché abbiano le conoscenze necessarie per fornire un servizio adeguato e comunicare informazioni sufficienti ai richiedenti;
e. garantire che i dati trasferiti per via elettronica alle rappresentanze svizzere siano resi sicuri ai sensi dell’articolo 44 del codice dei visti.
4 Le rappresentanze svizzere possono, in collaborazione con altre rappresentanze di Stati Schengen, condividere il medesimo prestatore di servizi. In tal caso, i compiti di cui al capoverso 3 sono svolti in collaborazione.
5 Per i loro servizi i prestatori di servizi, oltre agli emolumenti usuali percepiti per il rilascio del visto, possono fatturare gli emolumenti di cui all’articolo 17 paragrafi 4, 4bis e 4ter del codice dei visti, secondo il principio della copertura delle spese effettive.
6 Conformemente all’articolo 42 del codice dei visti, i consoli onorari possono altresì essere autorizzati a svolgere alcuni o tutti i compiti di cui all’articolo 43 paragrafo 6 del codice dei visti.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 15 ottobre 2023.
15 settembre 2023 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset |