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AS 2023 555

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell’Iran

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza dell’11 novembre 20151 che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell’Iran è modificata come segue:

Art. 2a Divieti concernenti beni e tecnologie per i veicoli aerei senza equipaggio

1 Sono vietati la vendita, la fornitura, l’esportazione e il transito di beni e tecnologie per i veicoli aerei senza equipaggio di cui all’allegato 1a a persone od organizzazioni iraniane o per un uso in Iran.

2 Sono vietati i servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, i servizi di mediazione e la consulenza tecnica, la concessione di mezzi finanziari, gli investimenti, le partecipazioni e le joint venture in relazione con la vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito, la messa a disposizione, la manutenzione, la fabbricazione o l’impiego di beni e tecnologie di cui all’allegato 1a.

3 Sono vietati l’acquisizione, l’importazione, il transito, il trasporto e la mediazione di beni e tecnologie di cui all’allegato 1a provenienti dall’Iran.

4 La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) può autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento, il transito o l’esportazione di beni e tecnologie di cui all’allegato 1a o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, se i beni o le tecnologie o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono necessari per:

  • a. usi medici o farmaceutici;

  • b. scopi umanitari, emergenze sanitarie, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull’ambiente, o in risposta a catastrofi naturali.

Art. 7 cpv. 1, 3bis e 4 bis

1 Sono bloccati gli averi e le risorse economiche di proprietà o sotto il controllo delle persone fisiche, delle imprese e delle organizzazioni di cui agli allegati 5–7.

3bis Il divieto di cui al capoverso 2 lettera a non si applica se il trasferimento di averi o la messa a disposizione di averi o risorse economiche alle persone fisiche, alle imprese o alle organizzazioni di cui all’allegato 6a sono necessari per lo svolgimento di attività umanitarie in Iran da parte di organismi pubblici o di imprese e organizzazioni che ricevono a tal fine un finanziamento dalla Confederazione.

4bis La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2 in relazione con le persone fisiche, le imprese e le organizzazioni di cui all’allegato 6a per consentire lo svolgimento di attività umanitarie o di sostegno alla popolazione civile in Iran.

Art. 10 cpv. 1 e 3 frase introduttiva

1 L’ingresso in Svizzera e il transito attraverso la Svizzera sono vietati alle persone fisiche di cui agli allegati 5, 6 e 6a.

3 La SEM può concedere deroghe alle persone fisiche di cui agli allegati 6 e 6a:

Art. 14a Pubblicazione

Le voci secondo gli allegati 5–7 sono pubblicate nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) e nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS) soltanto mediante rimando.

Art. 15a Disposizione transitoria della modifica del 29 settembre 2023

I divieti secondo l’articolo 2a capoversi 1–3 per i beni e le tecnologie di cui all’allegato 1a non si applicano fino al 27 ottobre 2023 agli obblighi derivanti da contratti conclusi prima del 29 settembre 2023.

II

1 L’allegato 1 è modificato secondo la versione qui annessa.

2 Alla presente ordinanza sono aggiunti gli allegati 1a e 6a secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 29 settembre 2023 alle ore 18.002.

29 settembre 2023

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

(art. 2 cpv. 1)

Rimando tra parentesi sotto l’indicazione «Allegato 1»

(art. 2 cpv. 1, 2 e 4)

Titolo

Beni, tecnologie e software per i sistemi di lancio che rientrano nell’ambito d’applicazione dei divieti di cui all’articolo 2

N. 1 e 3

  1. Sistemi completi di razzi e veicoli aerei senza equipaggio, compresi sottosistemi completi.

  2. Tutti i beni rimanenti che possono essere impiegati in relazione con sistemi di razzi e con veicoli aerei senza equipaggio, giusta il punto 3, e quelli contemplati dall’allegato 2, 2a parte OBDI, dall’allegato 3 OBDI e dall’allegato 1 dell’ordinanza del 25 febbraio 19983 concernente il materiale bellico (OMB).

(art. 2a cpv. 1–4)

Beni e tecnologie che rientrano nell’ambito d’applicazione dei divieti di cui all’articolo 2a

A. Categoria 1 – Veicoli aerei senza equipaggio

Codice SA

Designazione

8806.91

Veicoli aerei senza equipaggio, non concepiti per il trasporto di passeggeri, non concepiti unicamente per essere teleguidati, di peso a pieno carico al decollo non eccedente 250 g

8806.92

Veicoli aerei senza equipaggio, non concepiti per il trasporto di passeggeri, non concepiti unicamente per essere teleguidati, di peso a pieno carico al decollo eccedente 250 g ma non eccedente 7 kg

8806.93

Veicoli aerei senza equipaggio, non concepiti per il trasporto di passeggeri, non concepiti unicamente per essere teleguidati, di peso a pieno carico al decollo eccedente 7 kg ma non eccedente 25 kg

8806.94

Veicoli aerei senza equipaggio, non concepiti per il trasporto di passeggeri, non concepiti unicamente per essere teleguidati, di peso a pieno carico al decollo eccedente 25 kg ma non eccedente 150 kg

8806.99

Veicoli aerei senza equipaggio, non concepiti per il trasporto di passeggeri, non concepiti unicamente per essere teleguidati, di peso a pieno carico al decollo eccedente 150 kg

B. Categoria 2 – Prodotti per la propulsione e la navigazione

Codice SA

Designazione

ex 8411.11

Turboreattori per aeromobili, di spinta non eccedente 25 kN

ex 8411.12

Turboreattori per aeromobili, di spinta eccedente 25 kN

ex 8411.21

Turbopropulsori per aeromobili, di potenza non eccedente 1100 kW

ex 8411.22

Turbopropulsori per aeromobili, di potenza eccedente 1100 kW

ex 8411.91

Componenti appositamente concepiti per turboreattori o turbopropulsori per aeromobili

8407.10

Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motoria scoppio) per l’aviazione

8409.10

Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori a pistone per l’aviazione

ex 8408.90

Motori a pistone, con accensione per compressione per l’aviazione

ex 9014.20

Sistemi di navigazione inerziale, unità di misura inerziali (IMU), accelerometri o giroscopi

ex 8526.10

Radar per veicoli aerei senza equipaggio e loro componenti appositamente concepiti

ex 8529.90

Radar per veicoli aerei senza equipaggio e loro componenti appositamente concepiti

ex 8526.91

Apparecchi di radionavigazione per aeromobili e loro componenti appositamente concepiti

ex 8529.90

Apparecchi di radionavigazione per aeromobili e loro componenti appositamente concepiti

ex 8807.30

Unità di controllo di volo per veicoli aerei senza equipaggio (UAV)

ex 8807.30

Unità di controllo a distanza per veicoli aerei senza equipaggio (UAV)

C. Categoria 3 – Componenti e dispositivi elettronici

Codice SA

Designazione

ex 8542.31

Circuiti integrati, come segue: rete di porte programmabili dall’utilizzatore (FPGA), microcontrollore, microprocessori, processore di segnale, analizzatore di segnale

ex 8542.39

Circuiti integrati, come segue: rete di porte programmabili dall’utilizzatore (FPGA), microcontrollore, microprocessori, processore di segnale, analizzatore di segnale

ex 8542.33

Amplificatori MMIC (Microwave Monolithic Integrated Circuit)

ex 8548.00

Filtri RF o filtri per interferenza elettromagnetica (EMI) adatti per aeromobili

8525.83

Apparecchi per visione notturna

ex 8525.89

Apparecchi da ripresa (visibile o termico) appositamente progettati per veicoli aerei senza equipaggio

ex 9006.30

Apparecchi da ripresa per rilevazione aerea

ex 9025.80

Sensori termici per apparecchi da ripresa in veicoli aerei senza equipaggio (UAV)

ex 9027.50

Sensori termici per apparecchi da ripresa in veicoli aerei senza equipaggio (UAV)

D. Categoria 4 – Altri prodotti

  1. Attrezzature per sistemi di navigazione satellitare, comprese le antenne adatte alla ricezione di segnali GNSS

  2. Telemetro laser avionico

  3. Sistemi LIDAR (Light Detection and Ranging)

  4. Tecnologie concepite o specificamente adattate per testare, sviluppare o produrre le attrezzature di cui sopra

(art. 7 cpv. 1, 10 cpv. 1 e 3 nonché 11 lett. b)

Persone fisiche interessate dalle sanzioni finanziarie e dal divieto di ingresso e di transito nonché imprese e organizzazioni interessate dalle sanzioni finanziarie4