AS 2023 555
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell’Iran
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza dell’11 novembre 20151 che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell’Iran è modificata come segue:
Art. 2a Divieti concernenti beni e tecnologie per i veicoli aerei senza equipaggio
1 Sono vietati la vendita, la fornitura, l’esportazione e il transito di beni e tecnologie per i veicoli aerei senza equipaggio di cui all’allegato 1a a persone od organizzazioni iraniane o per un uso in Iran.
2 Sono vietati i servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, i servizi di mediazione e la consulenza tecnica, la concessione di mezzi finanziari, gli investimenti, le partecipazioni e le joint venture in relazione con la vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito, la messa a disposizione, la manutenzione, la fabbricazione o l’impiego di beni e tecnologie di cui all’allegato 1a.
3 Sono vietati l’acquisizione, l’importazione, il transito, il trasporto e la mediazione di beni e tecnologie di cui all’allegato 1a provenienti dall’Iran.
4 La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) può autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento, il transito o l’esportazione di beni e tecnologie di cui all’allegato 1a o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, se i beni o le tecnologie o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono necessari per:
a. usi medici o farmaceutici;
b. scopi umanitari, emergenze sanitarie, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull’ambiente, o in risposta a catastrofi naturali.
Art. 7 cpv. 1, 3bis e 4 bis
1 Sono bloccati gli averi e le risorse economiche di proprietà o sotto il controllo delle persone fisiche, delle imprese e delle organizzazioni di cui agli allegati 5–7.
3bis Il divieto di cui al capoverso 2 lettera a non si applica se il trasferimento di averi o la messa a disposizione di averi o risorse economiche alle persone fisiche, alle imprese o alle organizzazioni di cui all’allegato 6a sono necessari per lo svolgimento di attività umanitarie in Iran da parte di organismi pubblici o di imprese e organizzazioni che ricevono a tal fine un finanziamento dalla Confederazione.
4bis La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2 in relazione con le persone fisiche, le imprese e le organizzazioni di cui all’allegato 6a per consentire lo svolgimento di attività umanitarie o di sostegno alla popolazione civile in Iran.
Art. 10 cpv. 1 e 3 frase introduttiva
1 L’ingresso in Svizzera e il transito attraverso la Svizzera sono vietati alle persone fisiche di cui agli allegati 5, 6 e 6a.
3 La SEM può concedere deroghe alle persone fisiche di cui agli allegati 6 e 6a:
Art. 14a Pubblicazione
Le voci secondo gli allegati 5–7 sono pubblicate nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) e nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS) soltanto mediante rimando.
Art. 15a Disposizione transitoria della modifica del 29 settembre 2023
I divieti secondo l’articolo 2a capoversi 1–3 per i beni e le tecnologie di cui all’allegato 1a non si applicano fino al 27 ottobre 2023 agli obblighi derivanti da contratti conclusi prima del 29 settembre 2023.
II
1 L’allegato 1 è modificato secondo la versione qui annessa.
2 Alla presente ordinanza sono aggiunti gli allegati 1a e 6a secondo la versione qui annessa.
III
La presente ordinanza entra in vigore il 29 settembre 2023 alle ore 18.002.
29 settembre 2023 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset |
(art. 2 cpv. 1)
Rimando tra parentesi sotto l’indicazione «Allegato 1»
(art. 2 cpv. 1, 2 e 4)
Titolo
Beni, tecnologie e software per i sistemi di lancio che rientrano nell’ambito d’applicazione dei divieti di cui all’articolo 2
N. 1 e 3
Sistemi completi di razzi e veicoli aerei senza equipaggio, compresi sottosistemi completi.
Tutti i beni rimanenti che possono essere impiegati in relazione con sistemi di razzi e con veicoli aerei senza equipaggio, giusta il punto 3, e quelli contemplati dall’allegato 2, 2a parte OBDI, dall’allegato 3 OBDI e dall’allegato 1 dell’ordinanza del 25 febbraio 19983 concernente il materiale bellico (OMB).
(art. 2a cpv. 1–4)
Beni e tecnologie che rientrano nell’ambito d’applicazione dei divieti di cui all’articolo 2a
A. Categoria 1 – Veicoli aerei senza equipaggio
Codice SA | Designazione |
|---|---|
8806.91 | Veicoli aerei senza equipaggio, non concepiti per il trasporto di passeggeri, non concepiti unicamente per essere teleguidati, di peso a pieno carico al decollo non eccedente 250 g |
8806.92 | Veicoli aerei senza equipaggio, non concepiti per il trasporto di passeggeri, non concepiti unicamente per essere teleguidati, di peso a pieno carico al decollo eccedente 250 g ma non eccedente 7 kg |
8806.93 | Veicoli aerei senza equipaggio, non concepiti per il trasporto di passeggeri, non concepiti unicamente per essere teleguidati, di peso a pieno carico al decollo eccedente 7 kg ma non eccedente 25 kg |
8806.94 | Veicoli aerei senza equipaggio, non concepiti per il trasporto di passeggeri, non concepiti unicamente per essere teleguidati, di peso a pieno carico al decollo eccedente 25 kg ma non eccedente 150 kg |
8806.99 | Veicoli aerei senza equipaggio, non concepiti per il trasporto di passeggeri, non concepiti unicamente per essere teleguidati, di peso a pieno carico al decollo eccedente 150 kg |
B. Categoria 2 – Prodotti per la propulsione e la navigazione
Codice SA | Designazione |
|---|---|
ex 8411.11 | Turboreattori per aeromobili, di spinta non eccedente 25 kN |
ex 8411.12 | Turboreattori per aeromobili, di spinta eccedente 25 kN |
ex 8411.21 | Turbopropulsori per aeromobili, di potenza non eccedente 1100 kW |
ex 8411.22 | Turbopropulsori per aeromobili, di potenza eccedente 1100 kW |
ex 8411.91 | Componenti appositamente concepiti per turboreattori o turbopropulsori per aeromobili |
8407.10 | Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motoria scoppio) per l’aviazione |
8409.10 | Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori a pistone per l’aviazione |
ex 8408.90 | Motori a pistone, con accensione per compressione per l’aviazione |
ex 9014.20 | Sistemi di navigazione inerziale, unità di misura inerziali (IMU), accelerometri o giroscopi |
ex 8526.10 | Radar per veicoli aerei senza equipaggio e loro componenti appositamente concepiti |
ex 8529.90 | Radar per veicoli aerei senza equipaggio e loro componenti appositamente concepiti |
ex 8526.91 | Apparecchi di radionavigazione per aeromobili e loro componenti appositamente concepiti |
ex 8529.90 | Apparecchi di radionavigazione per aeromobili e loro componenti appositamente concepiti |
ex 8807.30 | Unità di controllo di volo per veicoli aerei senza equipaggio (UAV) |
ex 8807.30 | Unità di controllo a distanza per veicoli aerei senza equipaggio (UAV) |
C. Categoria 3 – Componenti e dispositivi elettronici
Codice SA | Designazione |
|---|---|
ex 8542.31 | Circuiti integrati, come segue: rete di porte programmabili dall’utilizzatore (FPGA), microcontrollore, microprocessori, processore di segnale, analizzatore di segnale |
ex 8542.39 | Circuiti integrati, come segue: rete di porte programmabili dall’utilizzatore (FPGA), microcontrollore, microprocessori, processore di segnale, analizzatore di segnale |
ex 8542.33 | Amplificatori MMIC (Microwave Monolithic Integrated Circuit) |
ex 8548.00 | Filtri RF o filtri per interferenza elettromagnetica (EMI) adatti per aeromobili |
8525.83 | Apparecchi per visione notturna |
ex 8525.89 | Apparecchi da ripresa (visibile o termico) appositamente progettati per veicoli aerei senza equipaggio |
ex 9006.30 | Apparecchi da ripresa per rilevazione aerea |
ex 9025.80 | Sensori termici per apparecchi da ripresa in veicoli aerei senza equipaggio (UAV) |
ex 9027.50 | Sensori termici per apparecchi da ripresa in veicoli aerei senza equipaggio (UAV) |
D. Categoria 4 – Altri prodotti
Attrezzature per sistemi di navigazione satellitare, comprese le antenne adatte alla ricezione di segnali GNSS
Telemetro laser avionico
Sistemi LIDAR (Light Detection and Ranging)
Tecnologie concepite o specificamente adattate per testare, sviluppare o produrre le attrezzature di cui sopra
(art. 7 cpv. 1, 10 cpv. 1 e 3 nonché 11 lett. b)