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AS 2023 559

Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione di energia termica (OSMT)

Preambolo

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP),

visti gli articoli 5 capoverso 2, 8 capoverso 2, 11 capoverso 2, 16 capoverso 2, 17 capoverso 2, 24 capoverso 3 e 33 dell’ordinanza del 15 febbraio 20061 sugli strumenti di misurazione,

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina:

  • a. i requisiti dei contatori di calore e dei contatori di freddo;

  • b. le procedure per l’immissione sul mercato di tali strumenti di misurazione;

  • c. le procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione di tali strumenti.

Art. 2 Campo d’applicazione

La presente ordinanza si applica ai contatori di calore e ai contatori di freddo destinati alla determinazione dei costi energetici e utilizzati nelle economie domestiche, nelle aziende commerciali o nell’industria leggera.

Art. 3 Definizioni

Ai sensi della presente ordinanza s’intende per:

  • a. contatore di calore: strumento di misurazione che in un circuito di riscaldamento determina l’energia termica ceduta da un vettore termico liquido;

  • b. contatore di freddo: strumento di misurazione che in un circuito di raffreddamento determina l’energia termica assorbita da un vettore termico liquido.

Sezione 2: Contatori di calore

Art. 4 Requisiti essenziali

I contatori di calore devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all’allegato 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione e all’allegato 1 della presente ordinanza.

Art. 5 Procedure per l’immissione sul mercato

La conformità dei contatori di calore ai requisiti essenziali di cui all’articolo 4 è valutata e attestata, a scelta del fabbricante, secondo una delle seguenti procedure che figurano nell’allegato 2 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione:

  • a. l’esame del tipo (modulo B) seguito dalla dichiarazione di conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione (modulo D);

  • b. l’esame del tipo (modulo B) seguito dalla dichiarazione di conformità al tipo basata sulla verifica del prodotto (modulo F);

  • c. la dichiarazione di conformità basata sulla garanzia di qualità totale e sull’esame del progetto (modulo H1).

Art. 6 Procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione

I contatori di calore devono essere sottoposti come segue alla verificazione successiva da parte dell’Istituto federale di metrologia (METAS) o di un laboratorio di verificazione legittimato conformemente all’allegato 7 numero 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione:

  • a. contatori con elementi meccanici mobili di misurazione: ogni sei anni;

  • b. altri contatori di calore: ogni otto anni.

Il METAS può, in singoli casi, prorogare o abbreviare i termini per la verificazione successiva se le caratteristiche metrologiche dello strumento di misurazione lo consentono o lo richiedono.

Su richiesta dell’utilizzatore, i contatori di calore possono essere sottoposti alla sorveglianza delle misurazioni durante l’esercizio conformemente all’allegato 7 numero 3 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione e ai requisiti di cui all’allegato 2 della presente ordinanza.

I contatori di calore per la ripartizione dei costi energetici non sono sottoposti a procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione.

Sezione 3: Contatori di freddo

Art. 7 Requisiti essenziali

I contatori di freddo devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all’allegato 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione e all’allegato 3 della presente ordinanza.

Art. 8 Procedure per l’immissione sul mercato

La conformità dei contatori di freddo ai requisiti essenziali di cui all’articolo 7 è valutata e attestata, a scelta del fabbricante, secondo una delle seguenti procedure che figurano nell’allegato 2 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione:

  • a. l’esame del tipo (modulo B) seguito dalla dichiarazione di conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione (modulo D);

  • b. l’esame del tipo (modulo B) seguito dalla dichiarazione di conformità al tipo basata sulla verifica del prodotto (modulo F);

  • c. la dichiarazione di conformità basata sulla garanzia di qualità totale e sull’esame del progetto (modulo H1).

Art. 9 Procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione

I contatori di freddo devono essere sottoposti come segue a una verificazione successiva da parte del METAS o di un laboratorio di verificazione legittimato conformemente all’allegato 7 numero 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione:

  • a. contatori con elementi meccanici mobili di misurazione: ogni sei anni;

  • b. altri contatori di freddo: ogni otto anni.

Il METAS può, in singoli casi, prorogare o abbreviare i termini per la verificazione successiva se le caratteristiche metrologiche dello strumento di misurazione lo consentono o lo richiedono.

Su richiesta dell’utilizzatore, i contatori di freddo possono essere sottoposti alla sorveglianza delle misurazioni durante l’esercizio conformemente all’allegato 7 numero 3 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione e ai requisiti di cui all’allegato 2 della presente ordinanza.

I contatori di freddo per la ripartizione dei costi energetici non sono sottoposti a procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione.

Art. 10 Marcatura

I contatori di freddo devono essere muniti della marcatura di conformità e della marcatura metrologica di cui all’allegato 4.

Sezione 4: Obblighi dell’utilizzatore

Art. 11 Installazione, messa in servizio e manutenzione degli strumenti di misurazione

Oltre alla responsabilità di cui all’articolo 21 capoverso 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione, l’utilizzatore è responsabile:

  • a. dell’osservanza delle istruzioni del fabbricante relative all’installazione e alla messa in servizio degli strumenti di misurazione;

  • b. della manutenzione degli strumenti di misurazione e della revisione periodica delle loro parti sottoposte a usura, a invecchiamento e a insudiciamento.

Art. 12 Registro di controllo

L’utilizzatore tiene un registro di controllo degli strumenti di misurazione utilizzati nel suo settore di distribuzione.

Da tale registro deve risultare, per ogni strumento di misurazione:

  • a. quando e secondo quale procedura è stato immesso sul mercato;

  • b. la procedura prescritta per il mantenimento della stabilità di misurazione;

  • c. l’ultima volta in cui è stata applicata la procedura per il mantenimento della stabilità di misurazione;

  • d. il luogo d’impiego dello strumento di misurazione.

I consumatori d’energia interessati e gli organi incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza possono consultare tale registro in ogni momento.

In caso di contestazione, il METAS decide se il registro soddisfa i requisiti.

Sezione 5: Errori massimi tollerati in caso di controlli

Art. 13

In caso di contestazione ai sensi dell’articolo 29 capoverso 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione o in occasione dei controlli ufficiali fuori della verificazione, gli errori massimi tollerati corrispondono al doppio di quelli definiti per gli strumenti di misurazione completi negli allegati 1 numero 3 e 3 numero 3 della presente ordinanza.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 14 Abrogazione di un altro atto normativo

L’ordinanza del DFGP del 19 marzo 20062 sugli strumenti di misurazione di energia termica è abrogata.

Art. 15 Disposizioni transitorie

I contatori di freddo ammessi tra il 30 ottobre 2006 e il 1° gennaio 2024 possono essere immessi sul mercato e sottoposti alla verificazione iniziale conformemente all’allegato 5 numero 2 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione ancora fino alla scadenza dell’ammissione.

Art. 16 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

7 settembre 2023

Dipartimento federale di giustizia e polizia:

Elisabeth Baume-Schneider

(art. 4)

Requisiti specifici dei contatori di calore

A Definizioni

Un contatore di calore è un contatore di calore completo o un contatore di calore combinato, composto dalle sottounità sensore di flusso, coppia di sensori di temperatura e calcolatore oppure una combinazione dei due.

θ

=

temperatura del liquido di trasmissione di calore;

θin

=

valore di θ all’ingresso del circuito di scambio termico;

θout

=

valore di θ all’uscita del circuito di scambio termico;

∆θ

=

differenza di temperatura θin – θout con ∆θ ≥ 0;

θmax

=

limite superiore di θ ai fini del corretto funzionamento del contatore di calore entro i limiti degli errori massimi tollerati;

θmin

=

limite inferiore di θ ai fini del corretto funzionamento del contatore di calore entro i limiti degli errori massimi tollerati;

∆θmax

=

limite superiore di ∆θ ai fini del corretto funzionamento del contatore di calore entro i limiti degli errori massimi tollerati;

∆θmin

=

limite inferiore di ∆θ ai fini del corretto funzionamento del contatore di calore entro i limiti degli errori massimi tollerati;

q

=

portata del liquido di trasmissione di calore;

qs

=

valore massimo di q, consentito per brevi periodi ai fini del corretto funzionamento del contatore di calore;

qp

=

valore massimo di q, consentito in permanenza ai fini del corretto funzionamento del contatore di calore;

qi

=

valore minimo di q, consentito ai fini del corretto funzionamento del contatore di calore;

P

=

potenza termica dello scambio termico;

Ps

=

limite superiore di P, consentito ai fini del corretto funzionamento del contatore di calore.

B Requisiti metrologici

1 Condizioni di funzionamento nominali
  • 1.1 Il fabbricante deve specificare le condizioni di funzionamento nominali relative alla temperatura del liquido: θmax, θmin.

  • 1.2 Il fabbricante deve specificare le condizioni di funzionamento nominali relative alle differenze di temperatura del liquido. ∆θmax, ∆θmin, con le seguenti limitazioni: ∆θmax/∆θmin ≥ 10; ∆θmin = 3 K o 5 K o 10 K.

  • 1.3 Il fabbricante deve specificare le condizioni di funzionamento nominali relative alla pressione del liquido: la pressione interna positiva più elevata che il contatore di calore può sopportare in modo permanente al limite superiore di temperatura.

  • 1.4 Il fabbricante deve specificare le condizioni di funzionamento nominali relative alla portata del liquido: qs, qp, qi, dove per i valori di qp e qi si applica la seguente limitazione: qp/qi ≥ 10.

  • 1.5 Il fabbricante deve specificare le condizioni di funzionamento nominali relative alla potenza termica: Ps.

2 Classi di accuratezza
  • Per i contatori di calore si definiscono le seguenti classi di accuratezza:

    1 2 3.

3 Errori massimi tollerati per contatori di calore completi
  • Per i contatori di calore completi, gli errori massimi tollerati relativi, espressi in percentuale del valore reale per ciascuna classe di accuratezza, sono i seguenti:

    • – E = Ef + Et + Ec.

  • Ef, Et, Ec corrispondono ai numeri 7.1 – 7.3.

4 Immunità elettromagnetica
  • 4.1 Il contatore non deve essere influenzato né da campi magnetici statici né da campi elettromagnetici a frequenza di rete.

  • 4.2 L’influenza di un’interferenza elettromagnetica su un contatore di calore deve essere tale che:

    • – la variazione del risultato della misurazione non superi il valore di variazione critico di cui al numero 4.3; oppure

    • – l’indicazione del risultato della misurazione non possa essere interpretata come risultato valido.

  • 4.3 Il valore di variazione critico per un contatore di calore completo è pari al valore assoluto dell’errore massimo tollerato applicabile a tale contatore di calore di cui al numero 3.

5 Durabilità
  • 5.1 Dopo l’esecuzione di una prova appropriata, che tiene conto del periodo di tempo stimato dal fabbricante, devono essere soddisfatti i seguenti criteri:

  • 5.2 Sensori di flusso: dopo la prova di durabilità, la variazione del risultato della misurazione rispetto al risultato della misurazione iniziale non deve superare il valore di variazione critico.

  • 5.3 Sensori di temperatura: dopo la prova di durabilità, la variazione del risultato della misurazione rispetto al risultato della misurazione iniziale non deve superare 0,1 °C.

6 Iscrizioni sul contatore di calore
  • – classe di accuratezza;

  • – limiti di portata;

  • – limiti di temperatura;

  • – limiti di differenza di temperatura;

  • – posizione di montaggio del sensore di flusso: portata o ritorno;

  • – indicazione della direzione del flusso.

7 Sottounità
  • Le disposizioni per le sottounità possono essere applicate a sottounità prodotte dal medesimo fabbricante o da diversi fabbricanti. Se un contatore di calore è costituito da sottounità, i requisiti essenziali per il contatore di calore si applicano ugualmente, nei casi pertinenti, alle sottounità. Si applicano inoltre i seguenti requisiti:

  • 7.1 Per il sensore di flusso, l’errore massimo tollerato relativo, espresso in percentuale, per le classi di accuratezza, è:

    • – classe 1: Ef = (1 + 0,01 qp/q), ma non più del 5 %;

    • – classe 2: Ef = (2 + 0,02 qp/q), ma non più del 5 %;

    • – classe 3: Ef = (3 + 0,05 qp/q), ma non più del 5 %,

  • dove Ef costituisce lo scarto fra il valore indicato e il valore reale della relazione fra il segnale di uscita del sensore di flusso e la massa o il volume.

  • 7.2 Per la coppia di sensori di temperatura, l’errore massimo tollerato relativo, espresso in percentuale, è:

    • – Et = (0,5 + 3 ∆θmin/∆θ),

  • dove Et costituisce lo scarto fra il valore indicato e il valore reale della relazione fra il segnale di uscita della coppia di sensori di temperatura e la differenza di temperatura.

  • 7.3 Per il calcolatore, l’errore massimo tollerato relativo, espresso in percentuale, è:

    • – Ec = (0,5 + ∆θmin/∆θ),

  • dove Ec costituisce lo scarto fra l’energia termica indicata e il valore reale dell’energia termica.

  • 7.4 Il valore di variazione critico per una sottounità di un contatore di calore è pari al valore assoluto dell’errore massimo tollerato applicabile a tale sottounità di cui ai numeri 7.1, 7.2 o 7.3.

  • 7.5 Iscrizioni sulle sottounità

Sensore di flusso:

  • – classe di accuratezza;

  • – limiti di portata;

  • – limiti di temperatura;

  • – fattore di misura nominale del contatore (ad es. litri/impulso) o segnale di uscita corrispondente;

  • – indicazione della direzione del flusso;

Coppia di sensori di temperatura:

  • – tipo di sensore (ad es. Pt 100);

  • – limiti di temperatura;

  • – limiti di differenza di temperatura;

Calcolatore:

  • – tipo di sensori di temperatura;

  • – limiti di temperatura;

  • – limiti di differenza di temperatura;

  • – fattore di misura nominale (ad es. litri/impulso) o segnale d’entrata corrispondente proveniente dal sensore di flusso;

  • – posizione di montaggio del sensore di flusso: portata o ritorno.

(art. 6 cpv. 3 e 9 cpv. 3)

Sorveglianza delle misurazioni durante l’esercizio per contatori di calore e contatori di freddo

A Principio

  1. Per i contatori di calore e i contatori di freddo gli utilizzatori possono presentare al METAS una richiesta di sorveglianza delle misurazioni durante l’esercizio ai sensi dell’allegato 7 numero 3 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione. L’approvazione della domanda estende il periodo di verificazione dei contatori.

  2. Il METAS emana istruzioni sui dettagli amministrativi, in particolare sui requisiti della procedura e sugli obblighi dell’utilizzatore.

B Requisiti concernenti la procedura

  1. L’utilizzatore stabilisce un metodo atto a garantire la correttezza delle misurazioni. A tal fine, deve dimostrare di disporre dell’infrastruttura necessaria e del personale con le conoscenze tecniche richieste.

  2. Tutti i contatori utilizzati devono essere immessi sul mercato in conformità con l’articolo 5 o l’articolo 8 della presente ordinanza. I contatori utilizzati non devono mai essere in funzione per più di 12 anni senza essere sottoposti alla verificazione successiva ai sensi dell’allegato 7 numero 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione.

  3. Tutti i contatori impiegati devono essere in esercizio in condizioni d’utilizzazione paragonabili. I contatori difettosi devono essere sostituiti da contatori conformi.

  4. La procedura stabilita dall’utilizzatore deve consentire risultati di misurazione riferibili conformemente all’articolo 9 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione.

C Obblighi dell’utilizzatore

  1. L’utilizzatore deve essere in grado di dimostrare in qualsiasi momento che i contatori soddisfano i requisiti dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione e della presente ordinanza.

  2. L’utilizzatore deve leggere periodicamente i contatori utilizzati. I dati devono essere registrati e conservati per almeno dieci anni.

  3. L’utilizzatore informa annualmente il METAS sui risultati della procedura.

D Controllo e revoca dell’autorizzazione

  1. Il METAS può effettuare o ordinare controlli e misurazioni per campionatura in qualsiasi momento.

  2. Qualora constati che l’utilizzatore non adempie i suoi obblighi o che la procedura stabilita non soddisfa i requisiti, il METAS revoca l’autorizzazione.

(art. 7)

Requisiti specifici dei contatori di freddo

A Definizioni

Un contatore di freddo è un contatore di freddo completo o un contatore di freddo combinato, composto dalle sottounità sensore di flusso, coppia di sensori di temperatura e calcolatore oppure una combinazione dei due.

θ

=

temperatura del liquido di trasmissione del freddo;

θin

=

valore di θ all’ingresso del circuito di scambio termico;

θout

=

valore di θ all’uscita del circuito di scambio termico;

∆θ

=

differenza di temperatura θin – θout con ∆θ ≤ 0;

θmax

=

limite superiore di θ ai fini del corretto funzionamento del contatore di freddo entro i limiti degli errori massimi tollerati;

θmin

=

limite inferiore di θ ai fini del corretto funzionamento del contatore di freddo entro i limiti degli errori massimi tollerati;

∆θmax

=

limite superiore di ∆θ ai fini del corretto funzionamento del contatore di freddo entro i limiti degli errori massimi tollerati;

∆θmin

=

limite inferiore di ∆θ ai fini del corretto funzionamento del contatore di freddo entro i limiti degli errori massimi tollerati;

q

=

portata del liquido di trasmissione del freddo;

qs

=

valore massimo di q, consentito per brevi periodi ai fini del corretto funzionamento del contatore di freddo;

qp

=

valore massimo di q, consentito in permanenza ai fini del corretto funzionamento del contatore di freddo;

qi

=

valore minimo di q, consentito ai fini del corretto funzionamento del contatore di freddo;

P

=

potenza termica dello scambio termico;

Ps

=

limite superiore di P, consentito ai fini del corretto funzionamento del contatore di freddo.

B Requisiti metrologici

1 Condizioni di funzionamento nominali
  • 1.1 Il fabbricante deve specificare le condizioni di funzionamento nominali relative alla temperatura del liquido: θmax, θmin.

  • 1.2 Il fabbricante deve specificare le condizioni di funzionamento nominali relative alle differenze di temperatura del liquido. ∆θmax, ∆θmin.

  • 1.3 Il fabbricante deve specificare le condizioni di funzionamento nominali relative alla pressione del liquido: la pressione interna positiva più elevata che il contatore di freddo può sopportare in modo permanente al limite superiore di temperatura.

  • 1.4 Il fabbricante deve specificare le condizioni di funzionamento nominali relative alla portata del liquido: qs, qp, qi, dove per i valori di qp e qi si applica la seguente limitazione: qp/qi ≥ 10.

  • 1.5 Il fabbricante deve specificare le condizioni di funzionamento nominali relative alla capacità di raffreddamento. Ps.

2 Classi di accuratezza
  • Per i contatori di freddo si definiscono le seguenti classi di accuratezza:

    2 3.

3 Errori massimi tollerati per i contatori di freddo completi
  • Per un contatore di freddo completo, gli errori massimi tollerati relativi, espressi in percentuale del valore reale per ciascuna classe di accuratezza, sono i seguenti:

    • – E = Ef + Et + Ec.

  • Ef, Et, Ec corrispondono ai numeri 7.1 – 7.3.

4 Immunità elettromagnetica
  • 4.1 Il contatore non deve essere influenzato né da campi magnetici statici né da campi elettromagnetici a frequenza di rete.

  • 4.2 L’influenza di un’interferenza elettromagnetica su un contatore di freddo deve essere tale che:

    • – la variazione del risultato della misurazione non superi il valore di variazione critico di cui al numero 4.3; oppure

    • – l’indicazione del risultato della misurazione non possa essere interpretata come risultato valido.

  • 4.3 Il valore di variazione critico per un contatore di freddo completo è pari al valore assoluto dell’errore massimo tollerato applicabile a tale contatore di freddo di cui al numero 3.

5 Durabilità
  • 5.1 Dopo l’esecuzione di una prova appropriata, che tiene conto del periodo di tempo stimato dal fabbricante, devono essere soddisfatti i seguenti criteri:

  • 5.2 Sensori di flusso: dopo la prova di durabilità, la variazione del risultato della misurazione rispetto al risultato della misurazione iniziale non deve superare il valore di variazione critico.

  • 5.3 Sensori di temperatura: dopo la prova di durabilità, la variazione del risultato della misurazione rispetto al risultato della misurazione iniziale non deve superare 0,1 °C.

6 Iscrizioni sul contatore di freddo
  • – classe di accuratezza;

  • – limiti di portata;

  • – limiti di temperatura;

  • – limiti di differenza di temperatura;

  • – posizione di montaggio del sensore di flusso: portata o ritorno;

  • – indicazione della direzione del flusso.

7 Sottounità
  • Le disposizioni per le sottounità possono essere applicate a sottounità prodotte dal medesimo fabbricante o da diversi fabbricanti. Se un contatore di freddo è costituito da sottounità, i requisiti essenziali per il contatore di freddo si applicano ugualmente, nei casi pertinenti, alle sottounità. Si applicano inoltre i seguenti requisiti:

  • 7.1 Per il sensore di flusso, l’errore massimo tollerato relativo, espresso in percentuale, per le classi di accuratezza, è:

    • – classe 2: Ef = (2 + 0,02 qp/q), ma non più del 5 %;

    • – classe 3: Ef = (3 + 0,05 qp/q), ma non più del 5 %,

  • dove Ef costituisce lo scarto fra il valore indicato e il valore reale della relazione fra il segnale di uscita del sensore di flusso e la massa o il volume.

  • 7.2 Per la coppia di sensori di temperatura, l’errore massimo tollerato relativo, espresso in percentuale, è:

    • – Et = (0,5 + 3 ∆θmin/∆θ),

  • dove Et costituisce lo scarto fra il valore indicato e il valore reale della relazione fra il segnale di uscita della coppia di sensori di temperatura e la differenza di temperatura.

  • 7.3 Per il calcolatore, l’errore massimo tollerato relativo, espresso in percentuale, è:

    • – Ec = (0,5 + ∆θmin/∆θ),

  • dove Ec costituisce lo scarto fra l’energia termica indicata e il valore reale dell’energia termica.

  • 7.4 Il valore di variazione critico per una sottounità di un contatore di freddo è pari al valore assoluto dell’errore massimo tollerato applicabile a tale sottounità di cui ai numeri 7.1, 7.2 o 7.3.

  • 7.5 Iscrizioni sulle sottounità

Sensore di flusso:

  • – classe di accuratezza;

  • – limiti di portata;

  • – limiti di temperatura;

  • – fattore di misura nominale del contatore (ad es. litri/impulso) o segnale di uscita corrispondente;

  • – indicazione della direzione del flusso;

Coppia di sensori di temperatura:

  • – tipo di sensore (ad es. Pt 100);

  • – limiti di temperatura;

  • – limiti di differenza di temperatura;

Calcolatore:

  • – tipo di sensori di temperatura;

  • – limiti di temperatura;

  • – limiti di differenza di temperatura;

  • – fattore di misura nominale (ad es. litri/impulso) o segnale d’entrata corrispondente proveniente dal sensore di flusso;

  • – posizione di montaggio del sensore di flusso: portata o ritorno.

8 Documenti normativi
  • Le prescrizioni sulla costruzione e le caratteristiche metrologiche dei contatori di freddo sono ritenute adempite, se i contatori soddisfano i requisiti dei seguenti documenti normativi svizzeri ed europei:

    • – SN EN 1434-1:2019, Contatori di calore - Parte 1: Requisiti generali;

    • – SN EN 1434-4:2019, Contatori di calore - Parte 4: Prove per l’ammissione del tipo.3

(art. 10)

Marcatura di conformità per contatori di freddo

Invece della marcatura di conformità di cui all’allegato 4 numero 1.1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione, deve essere utilizzata la seguente marcatura di conformità con un’altezza minima di 5 mm:

Sono applicabili le restanti disposizioni dell’allegato 4 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione.