AS 2023 580
Ordinanza
sulla garanzia delle capacità di fornitura di gas naturale in situazioni di grave penuria
Modifica del 29 settembre 2023
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 18 maggio 20221 sulla garanzia delle capacità di fornitura di gas naturale in situazioni di grave penuria è modificata come segue:
Art. 2 Obbligo di garanzia
1 I seguenti gestori regionali della rete del gas sono tenuti ad adottare misure adeguate per garantire alla Svizzera, in situazioni di grave penuria, un approvvigionamento sufficiente di gas naturale nei mesi da ottobre ad aprile dal 2023 al 2025:
a. Aziende Industriali di Lugano SA;
b. Erdgas Ostschweiz AG;
c. Erdgas Zentralschweiz AG;
d. Gasverbund Mittelland AG;
e. Gaznat SA.
2 Devono garantire che dal 1° novembre 2023 e dal 1° novembre 2024 sia stoccato in appositi impianti un volume di gas naturale pari ad almeno il 15 per cento del consumo medio annuo svizzero nella qualità usuale commerciale e che questo volume sia disponibile.
3 I gestori regionali della rete del gas di cui al capoverso 1 lettere b–e devono garantire di disporre, dal 1° ottobre 2023 al 30 settembre 2024, di opzioni che li autorizzano a rifornirsi di gas naturale dal sistema di trasporto Transitgas in caso di restrizione della fornitura di gas dalla Germania. Il rifornimento deve consentire una produzione di 4000 MWh/h nel semestre invernale e di 2000 MWh/h nel semestre estivo.
Art. 7 cpv. 4
4 La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 30 settembre 2025.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2023.
29 settembre 2023 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset |