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AS 2023 581

Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 30 novembre 20121 sul CO2 è modificata come segue:

Art. 5b cpv. 3

3 L’accompagnamento scientifico termina quando l’effetto del progetto o del programma è stato quantificato in modo sufficientemente preciso. L’UFAM decide in merito alla conclusione dell’accompagnamento scientifico.

Art. 6 cpv. 5

5 L’organismo di convalida esamina le informazioni di cui al capoverso 2 e se il progetto è conforme ai requisiti di cui all’articolo 5 o se il programma è conforme ai requisiti di cui agli articoli 5 e 5a. Se necessario, effettua sopralluoghi, che devono essere annunciati tempestivamente alla persona richiedente e all’UFAM.

Art. 9 cpv. 3bis

3bis Se necessario, effettua sopralluoghi, che devono essere annunciati tempestivamente alla persona richiedente e all’UFAM.

Inserire prima del titolo della sezione 5a

Art. 11a Organismi di convalida e di controllo

1 Su domanda, l’UFAM ammette un organismo di convalida e di controllo se:

  • a. dispone di comprovate competenze tecniche in relazione alla convalida o al controllo di progetti di compensazione;

  • b. dispone di processi per la garanzia della qualità; e

  • c. adempie i propri compiti in modo indipendente.

2 Se un organismo di convalida o di controllo non soddisfa più le condizioni di cui al capoverso 1, l’UFAM ordina provvedimenti. Se questi non sono attuati in misura sufficiente, l’UFAM può revocare l’ammissione.

Art. 17 Importatore

1 È considerato importatore secondo l’articolo 10 capoverso 3 della legge sul CO2 chi si fa rilasciare dall’Ufficio federale dell’energia (UFE) la certificazione per un veicolo conformemente all’articolo 23 capoverso 4.

2 Se per un veicolo non è stata rilasciata alcuna certificazione, è considerato importatore chi è iscritto come tale nel sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione di cui all’articolo 89a della legge federale del 19 dicembre 19582 sulla circolazione stradale.

3 Se per un veicolo non è stata rilasciata alcuna certificazione e nel sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione non figura chi è l’importatore, è considerato importatore chi è indicato come tale nella dichiarazione doganale.

Art. 17a cpv. 2

2 Esse non si applicano ai veicoli per uso speciale di cui all’allegato I parte A numero 5 del regolamento (UE) 2018/8583.

Art. 17b cpv. 2

2 Esse non si applicano agli autofurgoni con peso a vuoto superiore a 2,585 t, le cui emissioni sono rilevate in base alla procedura di misurazione per veicoli pesanti conformemente al regolamento (CE) n. 595/20094 e che non dispongono di una propulsione esclusivamente elettrica con elettricità o idrogeno quale fonte di energia, e neppure ai veicoli per uso speciale di cui all’allegato I parte A numero 5 del regolamento (UE) 2018/8585.

Art. 17c cpv. 2

2 Esse non si applicano ai trattori a sella con peso a vuoto superiore a 2,585 t, le cui emissioni sono rilevate in base alla procedura di misurazione per veicoli pesanti conformemente al regolamento (CE) n. 595/20096, e neppure ai veicoli per uso speciale di cui all’allegato I parte A numero 5 del regolamento (UE) 2018/8587.

Art. 17d cpv. 3 e 4

3 Non sono considerati messi in circolazione per la prima volta i veicoli importati che:

  • a. sono stati immatricolati all’estero più di 12 mesi prima della dichiarazione doganale in Svizzera; oppure

  • b. sono stati immatricolati all’estero più di sei ma al massimo 12 mesi prima della dichiarazione doganale in Svizzera e presentano un chilometraggio pari o superiore a 5000 km:

    1. al momento della dichiarazione in dogana,

    2. al momento della prima ammissione alla circolazione, se il chilometraggio non è rilevato al momento della dichiarazione in dogana.

4 Abrogato

Art. 17e Anno di riferimento

Per anno di riferimento si intende l’anno civile in cui è esaminato il raggiungimento dell’obiettivo individuale.

Art. 18 cpv. 3

3 Se nel corso dell’anno precedente il parco veicoli nuovi di un importatore era costituito da un numero di veicoli inferiore a quello previsto al capoverso 1, l’importatore può chiedere all’UFE di essere trattato provvisoriamente, nell’anno di riferimento, come un grande importatore per i veicoli in questione a partire dalla data di approvazione della domanda.

Art. 22a cpv. 2

2 L’importatore o il grande importatore deve notificare tale accordo all’UFE antecedentemente alla prima messa in circolazione dei veicoli interessati.

Art. 23 Obblighi degli importatori

1 Gli importatori devono comunicare all’Ufficio federale delle strade (USTRA) antecedentemente alla prima messa in circolazione di un veicolo i dati necessari per l’assegnazione del veicolo al suo importatore e per il calcolo di un’eventuale sanzione.

2 Se, per i veicoli seguenti, i grandi importatori comunicano all’UFE, entro il 31 gennaio dell’anno successivo all’anno di riferimento, i dati basati sul certificato di conformità di cui all’articolo 36 o 37 del regolamento (UE) 2018/8588 (Certificate of Conformity, COC), per il calcolo di un’eventuale sanzione l’UFE tiene conto di questi dati invece di quelli di cui al capoverso 1:

  • a. veicoli che dispongono di un’approvazione del tipo o di una scheda tecnica secondo gli articoli 3 e 3a dell’ordinanza del 19 giugno 19959 concernente l’approvazione del tipo di veicoli stradali (OATV);

  • b. autofurgoni e trattori a sella leggeri con un’omologazione in più fasi secondo l’articolo 3 numero 8 del regolamento (UE) 2018/858.

3 Ai fini del controllo dei dati comunicati conformemente al capoverso 2, l’UFE può esigere che il grande importatore presenti un duplicato o una copia del COC.

4 I piccoli importatori devono farsi rilasciare dall’UFE la certificazione antecedentemente alla prima messa in circolazione del veicolo.

Art. 25 cpv. 1

1 Per determinare le emissioni di CO2 di un veicolo si utilizzano le emissioni secondo il WLTP.

Art. 35 cpv. 1 e 1bis

1 Se le emissioni di CO2 di un veicolo di un piccolo importatore superano l’obiettivo individuale, l’UFE ordina la sanzione.

1bis La sanzione è dovuta antecedentemente alla prima messa in circolazione del veicolo.

Art. 37 cpv. 1

1 Gli eventuali proventi dalla sanzione di cui all’articolo 13 della legge sul CO2 vengono assegnati al Fondo previsto dalla legge federale del 30 settembre 201610 concernente il Fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato.

Art. 46b cpv. 6

6 La domanda di cui al capoverso 2 e la prova di cui al capoverso 3 devono essere presentate contestualmente al rapporto di monitoraggio di cui all’articolo 52.

Art. 46e cpv. 1 e 3

1 L’UFAM calcola la quantità massima di diritti di emissione disponibile annualmente per tutti gli operatori di aeromobili. Il calcolo avviene secondo l’allegato 15 numero 1.

3 L’UFAM trattiene una quota della quantità calcolata secondo il capoverso 1 per metterla a disposizione di operatori di aeromobili nuovi o in forte crescita. L’ammontare della quota è calcolato secondo l’allegato 15 numero 2.

Art. 46f cpv. 1 e 4

1 L’UFAM calcola la quantità di diritti di emissione da assegnare annualmente a titolo gratuito a un operatore di aeromobili secondo l’allegato 15 numero 3. L’assegnazione avviene soltanto se l’operatore di aeromobili ha presentato un rapporto di monitoraggio sulle tonnellate-chilometro secondo l’ordinanza del 2 giugno 201711 sul rilevamento di dati concernenti le tonnellate-chilometro e sull’elaborazione di piani di monitoraggio per le rotte aeree.

4 Abrogato

Inserire prima del titolo della sezione 2

Art. 46g Ulteriore assegnazione a titolo gratuito nel caso di voli verso regioni ultraperiferiche

1 Per i voli verso regioni ultraperiferiche, agli operatori di aeromobili sono assegnati ulteriori diritti di emissione a titolo gratuito oltre a quelli assegnati a titolo gratuito secondo l’articolo 46f. Sono considerate regioni ultraperiferiche le regioni di cui all’allegato 13 numero 1a.

2 L’assegnazione avviene solo se, entro il 31 agosto 2024, l’operatore di aeromobili dimostra di avere effettuato voli verso regioni ultraperiferiche nel 2018. L’UFAM calcola la quantità di diritti di emissione supplementari da assegnare a titolo gratuito secondo l’allegato 15 numero 4.

3 La prova di cui al capoverso 2 deve includere i dati concernenti le rotte aeree percorse e i carichi utili trasportati nel 2018. I dati devono essere verificati da un organismo di controllo di cui all’allegato 18 numero 4.

4 Per la prova deve essere utilizzato il modello fornito dall’UFAM.

Art. 48 cpv. 1 e 1bis

1 L’UFAM vende all’asta regolarmente i diritti di emissione a disposizione per gli impianti e per gli aeromobili del relativo anno che non vengono assegnati a titolo gratuito.

1bis La quantità dei diritti di emissione per impianti da vendere all’asta viene ridotta del 50 per cento se la differenza tra l’offerta di diritti di emissione per impianti e la domanda di diritti di emissione per impianti (quantità in circolazione) corrisponde a oltre il 50 per cento della quantità massima di diritti di emissione per impianti disponibili nell’anno precedente conformemente all’articolo 45 capoverso 1. Il calcolo della quantità in circolazione viene effettuato secondo quanto previsto nell’allegato 8 numero 2.

Art. 55 cpv. 3

3 I partecipanti al SSQE adempiono questo obbligo entro il 30 settembre per le emissioni di gas serra dell’anno precedente.

Art. 91 cpv. 5

5 In una banca dati tenuta dall’UFAM, per ogni persona soggetta all’obbligo di compensazione sono gestiti i dati e i documenti seguenti:

  • a. la quantità delle emissioni di CO2 che devono essere compensate;

  • b. la quantità di attestati non ancora utilizzati per l’adempimento dell’obbligo di compensazione;

  • c. l’ammontare dei costi per tonnellata di CO2 compensata.

Art. 92 cpv. 4

4 Il termine di consegna dei diritti di emissione e degli attestati internazionali è il 1° giugno dell’anno successivo.

Art. 132 Indennizzo per le spese d’esecuzione

L’indennizzo per le spese d’esecuzione ammonta all’1,85 per cento dei proventi della tassa sul CO2 (proventi). Qualora aumentino i proventi, il DATEC, d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze, riduce adeguatamente la percentuale.

Art. 134 cpv. 1 lett. a

1 I dati rilevati nell’ambito dell’esecuzione della presente ordinanza sono a disposizione delle autorità esecutive, nella misura necessaria all’esecuzione. In particolare:

  • a. l’UDSC trasmette all’USTRA e all’UFE i dati relativi alle importazioni necessari all’esecuzione del capitolo 3 e l’USTRA trasmette all’UFE gli altri dati necessari all’esecuzione del capitolo 3;

Art. 135 lett. f nota a piè di pagina

Il DATEC adegua:

  • f. l’allegato 14: se il regolamento (CE) n. 748/200912 subisce modifiche.

Titolo dopo l’art. 146w

Sezione 2g:
Disposizioni transitorie concernenti la modifica del 29 settembre 2023

Art. 146x Veicoli già sdoganati

Ai veicoli importati la cui dichiarazione doganale in Svizzera è stata presentata prima dell’entrata in vigore della modifica del 29 settembre 2023, fino al 31 dicembre 2024 si applica l’articolo 17d capoverso 3 nella versione attuale.

Art. 146y Diritti di emissione per operatori di aeromobili

1 In deroga all’articolo 46e capoverso 3, l’UFAM non trattiene alcuna quota annua di diritti di emissione per operatori di aeromobili nuovi o in forte crescita, fintanto che nella riserva speciale di cui all’allegato IB dell’accordo SSQE13 è presente un numero sufficiente di diritti di emissione.

2 I diritti di emissione non assegnati a titolo gratuito per gli anni 2020–2023 ai sensi dell’articolo 46f sono cancellati.

II

1 Gli allegati 2a, 3, 3b, 4a, 5, 9, 13 e 16 sono modificati secondo la versione qui annessa.

2 Gli allegati 1, 3a e 15 sono sostituiti dalle versioni qui annesse.

III

1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2023.

2 Gli articoli 17, 17d, 17e, 22a, 23, 35, 46b, 46e, 46f, 46g, 48, 55, 134, 135, 146x e 146y e gli allegati 1, 4a, 5, 9, 13, 15 e 16 entrano in vigore il 1° gennaio 2024.

29 settembre 2023

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

(art. 1 cpv. 2)

Effetto riscaldante dei gas serra sul clima in CO2eq

Gas serra

Formula chimica

Effetto in CO2eq

Biossido di carbonio

CO2

1

Metano

CH4

28

Protossido di azoto, gas esilarante

N2O

265

Idrofluorocarburi (HFC)

  • – HFC-23

CHF3

12 400

  • – HFC-32

CH2F2

677

  • – HFC-41

CH3F

116

  • – HFC-43-10mee

CF3CHFCHFCF2CF3

1 650

  • – HFC-125

CHF2CF3

3 170

  • – HFC-134

CHF2CHF2

1 120

  • – HFC-134a

CH2FCF3

1 300

  • – HFC-143

CH2FCHF2

328

  • – HFC-143a

CH3CF3

4 800

  • – HFC-152

CH2FCH2F

16

  • – HFC-152a

CH3CHF2

138

  • – HFC-161

CH3CH2F

4

  • – HFC-227ca

CF3CF2CHF2

2 640

  • – HFC-227ea

CF3CHFCF3

3 350

  • – HFC-236cb

CH2FCF2CF3

1 210

  • – HFC-236ea

CHF2CHFCF3

1 330

  • – HFC-236fa

CF3CH2CF3

8 060

  • – HFC-245ca

CH2FCF2CHF2

716

  • – HFC-245cb

CF3CF2CH3

4 620

  • – HFC-245ea

CHF2CHFCHF2

235

  • – HFC-245eb

CH2FCHFCF3

290

  • – HFC-245fa

CHF2CH2CF3

858

  • – HFC-263fb

CH3CH2CF3

76

  • – HFC-272ca

CH3CF2CH3

144

  • – HFC-329p

CHF2CF2CF2CF3

2 360

  • – HFC-365mfc

CH3CF2CH2CF3

804

Perfluorocarburi

  • – Perfluorometano – PFC-14

CF4

6 630

  • – Perfluoroetano – PFC-116

C2F6

11 100

  • – Perfluorciclopropano – PFC c216

c-C3F6

9 200

  • – Perfluoropropano – PFC-218

C3F8

8 900

  • – Perfluorbutano – PFC-31-10

C4F10

9 200

  • – Perfluorociclobutano – PFC-318

c-C4F8

9 540

  • – Perfluoropentano – PFC-41-12

n-C5F12

8 550

  • – Perfluoroesano – PFC-51-14

n-C6F14

7 910

  • – Perfluorettano – PFC-61-16

n-C7F16

7 820

  • – Perfluorottano – PFC-71-18

C8F18

7 620

  • – Perfluorodecalina – PFC-91-18

C10F18

7 190

  • – Perfluorodecalina (cis)

Z-C10F18

7 240

  • – Perfluorodecalina (trans)

E-C10F18

6 290

Esafluoruro di zolfo

SF6

23 500

Trifluoruro di azoto

NF3

16 100

(art. 5 cpv. 1 lett. a)

Riduzioni delle emissioni o aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio all’estero per le quali non sono rilasciati attestati

Frase introduttiva e lett. a

1. Per un progetto o un programma realizzato all’estero non sono rilasciati attestati internazionali se le riduzioni delle emissioni o l’aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio sono conseguiti mediante:

  • a. investimenti nell’utilizzo di combustibili o carburanti fossili per la produzione di energia o nell’estrazione di vettori energetici fossili; sono eccettuati gli investimenti che contribuiscono a un miglioramento dell’efficienza energetica senza che vengano apportate modifiche all’impianto per l’utilizzo di combustibili fossili per la produzione di energia;

Numero 2

2. Nel caso di attività nel settore dei rifiuti con utilizzo energetico differito dei rifiuti, il 55 per cento delle riduzioni delle emissioni viene attestato solo al momento dell’effettivo utilizzo energetico.

(art. 5 cpv. 1 lett. a)

Riduzioni delle emissioni o aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio in Svizzera per le quali non sono rilasciati attestati

Lett. e e h

Per un progetto o un programma realizzato in Svizzera non sono rilasciati attestati nazionali se le riduzioni delle emissioni o l’aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio sono conseguiti mediante:

  • e. l’impiego di idrogeno, escluso l’impiego di:

    1. idrogeno proveniente da biomassa o da altri vettori energetici rinnovabili come biocarburante (art. 19a lett. f ordinanza del 20 novembre 199614 sull’imposizione degli oli minerali) che soddisfa le esigenze di cui all’articolo 12b della legge federale del 21 giugno 199615 sull’imposizione degli oli minerali, o

    2. idrogeno proveniente da biomassa o da altri vettori energetici rinnovabili che soddisfa le esigenze di cui all’articolo 12b della legge sull’imposizione degli oli minerali, ma che non viene utilizzato come carburante;

  • h. l’impiego di carbone vegetale; è fatto salvo l’impiego come:

    1. concime di meno di otto tonnellate per ettaro per periodo di credito, se il carbone vegetale impiegato soddisfa i requisiti di cui all’ordinanza del 10 gennaio 200116 sulla messa in commercio di concimi, oppure

    2. materiale da costruzione;

(art. 6 cpv. 3)

Requisiti per il calcolo delle riduzioni delle emissioni e il piano di monitoraggio per progetti e programmi connessi a reti di riscaldamento a distanza

1 Campo d’applicazione

Il presente allegato si applica a progetti e programmi se questi comprendono:

  • a. la costruzione di una nuova rete di riscaldamento a distanza con una o più fonti di calore a bilancio neutro di CO2;

  • b. l’ampliamento o la densificazione di una rete di riscaldamento a distanza esistente con fonti di calore prevalentemente a bilancio neutro di CO2;

  • c. la sostituzione o l’aggiunta di una o più fonti di calore fossili centralizzate in una rete di riscaldamento a distanza esistente con una o più fonti di calore prevalentemente a bilancio neutro di CO2.

2 Definizioni

Ai sensi del presente allegato si intendono per:

  • a. rete di riscaldamento a distanza: rete per la distribuzione del calore con fonti centralizzate e utilizzatori decentralizzati;

  • b. nuovi utilizzatori: utilizzatori di calore che dopo l’inizio della realizzazione del progetto (art. 5 cpv. 3) vengono allacciati a una rete di riscaldamento a distanza nuova o esistente;

  • c. utilizzatori esistenti: utilizzatori di calore che già prima dell’inizio della realizzazione del progetto erano allacciati a una rete di riscaldamento a distanza esistente;

  • d. costruzioni nuove: edifici realizzati al momento dell’allacciamento alla rete di riscaldamento a distanza e che non sono utilizzatori esistenti.

3 Requisiti per il calcolo delle riduzioni delle emissioni

3.1 Requisiti metrologici

Per il calcolo delle riduzioni delle emissioni di progetti e programmi si devono in particolare misurare:

  • a. il consumo di tutte le fonti di calore fossili centralizzate;

  • b. il consumo di elettricità delle pompe di calore;

  • c. la quantità di calore per tutti gli utilizzatori di calore, tenendo presente che le quantità di calore seguenti devono essere comprovate separatamente:

    • − quantità di calore distribuite a costruzioni nuove,

    • − quantità di calore distribuite a gestori di impianti esentati dalla tassa sul CO2 secondo l’articolo 96 capoverso 2.

3.2 Limiti del sistema

I limiti del sistema del progetto o del programma devono comprendere:

  • a. le fonti di calore centralizzate;

  • b. la rete per la distribuzione del calore;

  • c. gli utilizzatori di calore;

  • d. i flussi di energia in entrata;

  • e. le emissioni derivanti dal progetto o dal programma.

3.3 Scenario di riferimento

1. Nella descrizione del progetto o del programma devono essere illustrati almeno due plausibili scenari alternativi al progetto o al programma.

2. Gli scenari devono coprire un periodo di 20 anni al massimo.

3. Le probabilità di avveramento dei singoli scenari devono essere illustrate definendo come scenario di riferimento quello più probabile.

3.4 Calcolo delle emissioni di riferimento

Le emissioni totali annue nello scenario di riferimento si calcolano come segue:

ERify = (ERifnuovo,y + ERifin corso,y + ERifSSQE,y) (1)

dove:

  • ERify Emissioni dello scenario di riferimento nell’anno y [t CO2eq].

  • ERifnuovo,y Emissioni dello scenario di riferimento dei nuovi utilizzatori nell’anno y [t CO2eq], cfr. equazione (2).

  • ERifin corso,y Emissioni dello scenario di riferimento degli utilizzatori esistenti nell’anno y [t CO2eq], cfr. equazione (3).

  • ERifSSQE,y Parametro utilizzato per evitare doppi conteggi delle emissioni in questa sede e nel sistema di scambio di quote di emissione; questo parametro è uguale a 0.

  • Se il progetto preleva calore da una fonte di calore che si trova nel perimetro di un impianto il cui gestore partecipa al sistema di scambio di quote di emissioni, il parametro ha il valore dei diritti di emissione assegnati nell’anno y [t CO2eq]; questo valore è stabilito al momento della domanda di valutazione dell’idoneità del progetto e modificato durante il periodo di credito solo se si verificano modifiche nel sistema di scambio di quote di emissioni che rendono necessario un adeguamento.

I termini devono essere calcolati come segue:

ERifnuovo,y = ∑i Cnuovo,i,y * FEWV (2)

dove:

  • Cnuovo,i,y Fornitura attesa di calore ai nuovi utilizzatori nell’anno y [MWh]; nel monitoraggio questo parametro è sostituito dal valore misurato secondo il numero 4.2.

  • i Tutti i nuovi utilizzatori esclusi:

  • le costruzioni nuove,

  • gli edifici il cui riscaldamento era già a bilancio neutro di CO2 prima dell’allacciamento alla rete di riscaldamento a distanza e

  • gli impianti i cui gestori sono esentati dalla tassa sul CO2 secondo l’articolo 96 capoverso 2.

  • FEWV Fattore di emissione forfettario della rete di riscaldamento a distanza = 0,211 t CO2eq/MWh.

ERifin corso,y = ∑k Cin corso,k,y * FEin corso * FRy*1/(1–WVN)) (3)

dove:

  • Cin corso,k,y Fornitura attesa di calore agli utilizzatori esistenti nell’anno y [MWh]; nel monitoraggio questo parametro è sostituito dal valore misurato secondo il numero 4.2.

  • k Tutti gli utilizzatori esistenti, esclusi gli impianti i cui gestori sono esentati dalla tassa sul CO2 secondo l’articolo 96 capoverso 2.

  • FRy Fattore di riferimento dell’anno y; 100 % se y > anno d’installazione della più vecchia fonte di calore fossile centralizzata + 20 anni; in tutti gli altri casi, 70 %.

  • WVN Deduzione forfettaria del 10 % per perdite di calore della rete di distribuzione del calore.

  • FEin corso Fattore di emissione della rete di riscaldamento a distanza esistente, incluso rendimento, correlato al tipo di fonte di calore centralizzata da sostituire o alle fonti di calore centralizzate da sostituire; è calcolato come segue:

  • per progetti che sostituiscono solo fonti di calore a gas naturale: FEin corso = 0,226 t CO2/MWh

  • per progetti che sostituiscono solo fonti di calore a olio da riscaldamento: FEin corso = 0,312 t CO2/MWh

  • per progetti che sostituiscono solo fonti di calore a gas naturale e olio da riscaldamento: FEin corso = 0,269 t CO2/MWh

  • per progetti che sostituiscono fonti di calore fossili e rinnovabili: FEin corso = 0,113 t CO2/MWh

3.5 Calcolo delle emissioni del progetto o del programma

Le emissioni annuali di un progetto o le emissioni annuali di ciascun progetto di un programma devono essere calcolate come segue:

EPy = FEolio da riscald. * Qolio da riscald.,y + FEgas * Qgas,y + FEel. * Qel.,y + EPSSQE,y (4)

dove:

  • EPy Emissioni attese del progetto nell’anno y [t CO2eq].

  • Qolio da riscald.,y Quantità attesa di olio da riscaldamento bruciato per l’esercizio della fonte di calore centralizzata o delle fonti di calore centralizzate nell’anno y [l]; nel monitoraggio questo parametro è sostituito dal valore misurato secondo il numero 4.4.

  • Qgas,y Quantità attesa di gas bruciato per l’esercizio della fonte di calore centralizzata o delle fonti di calore centralizzate nell’anno y [Nm3 o in MWh]; nel monitoraggio questo parametro è sostituito dal valore misurato secondo il numero 4.5.

  • Qelettricità,y Quantità di energia elettrica attesa per l’esercizio di pompe di calore centralizzate nell’anno y [kWh]; nel monitoraggio questo parametro è sostituito dal valore misurato secondo il numero 4.6.

  • FEgas Fattore di emissione del gas naturale convertito in t CO2eq/Nm3 o in t CO2eq/MWh secondo l’allegato 10 in funzione dell’unità utilizzata per Qgas. Per la conversione dell’unità t CO2/TJ in t CO2eq/MWh deve essere applicato il fattore 0,0036 TJ/MWh.

  • FEolio da riscald. Fattore di emissione dell’olio da riscaldamento = 2,65 t CO2eq/1000 l.

  • EPSSQE,y Parametro utilizzato per evitare doppi conteggi delle emissioni in questa sede e nel sistema di scambio di quote di emissione; questo parametro è uguale a 0.

  • Se la rete di riscaldamento a distanza preleva calore da una fonte di calore che si trova nel perimetro di un impianto il cui gestore partecipa al sistema di scambio di quote di emissioni, il parametro ha il valore dei diritti di emissione assegnati nell’anno y [t CO2eq]; questo valore è stabilito annualmente nel rapporto di monitoraggio e corrisponde ai diritti di emissione rilasciati al gestore degli impianti nel sistema di scambio di quote di emissioni.

  • FEelettricità Fattore di emissione dell’elettricità = 29,6 * 10–6 t CO2eq/kWh.

3.6 Calcolo delle riduzioni delle emissioni annuali

Le riduzioni delle emissioni annuali di progetti devono essere calcolate come segue:

  • REy = ERify – EPy (5)

dove:

  • REy Riduzione delle emissioni nell’anno y [t CO2eq].

  • ERify Emissioni dello scenario di riferimento nell’anno y [t CO2eq].

  • EPy Emissioni del progetto della rete di riscaldamento a distanza nell’anno y [t CO2eq].

4 Requisiti per il piano di monitoraggio

4.1 Elenco degli utilizzatori di calore con forniture di calore comprovate

1. Al rapporto di monitoraggio deve essere allegato un elenco di tutti gli utilizzatori di calore. Questo elenco deve contenere le informazioni seguenti:

  • a. nome e indirizzo degli utilizzatori;

  • b. anno in cui gli utilizzatori sono stati allacciati alla rete di riscaldamento;

  • c. quantità di calore in MWh fornita agli utilizzatori nel periodo di monitoraggio, suddivisa per anno civile; la quantità deve essere calcolata secondo il numero 2.4.

2. Se gli utilizzatori sono gestori di impianti esentati dalla tassa sul CO2 secondo l’articolo 96 capoverso 2, nell’elenco devono figurare, oltre alle informazioni di cui al numero 1, anche le emissioni dello scenario di riferimento in t CO2 eq. Le emissioni devono essere calcolate come descritto al numero 3.4.

4.2 Misurazione della quantità di calore fornita agli utilizzatori di calore

Nella misurazione della quantità di calore fornita agli utilizzatori di calore nuovi o esistenti (Cnuovo,l,y, Cin corso,l,y) devono essere adempiuti i requisiti seguenti:

  • a. deve essere misurata la quantità di calore fornita all’utilizzatore di calore l nell’anno y;

  • b. come fonte di dati deve essere utilizzato un contatore della quantità di calore;

  • c. la misurazione deve essere effettuata in chilowattora (kWh) o megawattora (MWh);

  • d. la misurazione deve essere continua;

  • e. la qualità deve essere garantita conformemente ai requisiti dell’ordinanza del 15 febbraio 200617 sugli strumenti di misurazione (OStrM) e alle relative prescrizioni d’esecuzione del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP);

  • f. come luogo di misurazione deve essere utilizzato il punto di fornitura presso l’utilizzatore di calore.

4.3 Età della fonte di calore fossile centralizzata da sostituire

Per determinare il fattore di riferimento deve essere considerato l’anno di fabbricazione o di installazione della fonte di calore a combustibili fossili più vecchia da sostituire.

4.4 Misurazione della quantità di olio da riscaldamento

Nella misurazione della quantità di olio da riscaldamento (Qolio da riscald.,y) devono essere adempiuti i requisiti seguenti:

  • a. deve essere misurata la quantità di olio da riscaldamento bruciato per l’esercizio della fonte o delle fonti di calore centralizzate fossili nell’anno y;

  • b. come fonte di dati deve essere utilizzato un contatore di olio da riscaldamento o un saldo delle scorte di olio da riscaldamento;

  • c. la misurazione deve avvenire in litri (l);

  • d. la misurazione deve avvenire per periodo di monitoraggio o, se questo supera l’anno civile, per anno civile;

  • e. la qualità deve essere garantita mediante taratura del contatore di olio da riscaldamento; altrimenti, deve aver luogo una plausibilizzazione attraverso una fonte di dati alternativa.

4.5 Misurazione della quantità di gas

Nella misurazione della quantità di gas (Qgas,y) devono essere adempiuti i requisiti seguenti:

  • a. deve essere misurata la quantità di gas bruciato per l’esercizio della fonte o delle fonti di calore centralizzate nell’anno y;

  • b. come fonte di dati deve essere utilizzato un contatore di gas;

  • c. la misurazione deve avvenire in metri cubi normali (Nm3) o in megawattora (MWh);

  • d. la misurazione deve essere continua;

  • e. la qualità deve essere garantita conformemente alle disposizioni dell’OStrM e alle relative prescrizioni d’esecuzione del DFGP.

4.6 Misurazione della quantità di energia elettrica

Nella misurazione della quantità di energia elettrica (Qel.,y) devono essere adempiuti i requisiti seguenti:

  • a. deve essere misurata la quantità di energia elettrica per l’esercizio di pompe di calore centralizzate nell’anno y;

  • b. come fonte di dati deve essere utilizzato un contatore di elettricità;

  • c. la misurazione deve avvenire in kilowattora (kWh) o in megawattora (MWh);

  • d. la misurazione deve essere continua;

  • e. la qualità deve essere garantita conformemente alle disposizioni dell’OStrM e alle relative prescrizioni d’esecuzione del DFGP.

4.7 Emissioni del progetto attese: evitare doppi conteggi con il sistema di scambio di quote di emissioni (EPSSQE,y)

1. Se il progetto preleva calore da una fonte di calore che si trova nel perimetro di un impianto il cui gestore partecipa al sistema di scambio di quote di emissioni, questo parametro ha il valore dei diritti di emissione assegnati nell’anno y [t CO2eq].

2. Questo valore è stabilito annualmente nel rapporto di monitoraggio come i diritti di emissione rilasciati al gestore degli impianti nel sistema di scambio di quote di emissioni.

(art. 6 cpv. 4)

Requisiti per il calcolo delle riduzioni delle emissioni e il piano di monitoraggio per progetti e programmi riguardanti il gas di discarica

Titolo

Requisiti per il calcolo della riduzione di metano e il piano di monitoraggio per progetti e programmi riguardanti il gas di discarica

Numero 3.3

3.3 Calcolo ex ante della riduzione di metano

La riduzione di metano può essere calcolata ex ante basandosi sui dati delle misurazioni dell’ultimo triennio oppure applicando la formula seguente:

ERifex ante,y,torcia = (FE – OX) * SE * FODCH4,y * GWPCH4 – EPy (1)

dove:

  • ERifex ante,y,torcia Riduzioni delle emissioni stimate in caso di trattamento del gas di bassa qualità nell’anno y (t CO2eq).

  • GWPCH4 Potenziale di gas serra del metano secondo l’allegato 1.

  • FE Efficienza della torcia.

  • OX Fattore di ossidazione.

  • SE Efficienza di aspirazione.

  • FODCH4,y Quantità di metano prodotta nella discarica nell’anno y, calcolata con una formula «First Order Decay» (t CH4); cfr. equazione (2).

  • EPy Emissioni del progetto nell’anno y.

FODCH4,y = (16/12)*F*DOCf*∑xj Aj,x*DOCj*Exp(-kj(y–x))*(1–Exp(-kj)) (2)

dove:

  • y Anno per cui sono calcolate le emissioni di metano.

  • x Anno in cui nella discarica è stata depositata una determinata quantità di rifiuti Aj,x, della categoria j; da EJ fino a y.

  • 16/12 Rapporto massa molecolare CH4/C.

  • F= 0,5 Frazione di metano nella miscela metano/diossido di carbonio nel gas di discarica.

  • DOCf Frazione di carbonio biodegradabile degradato in condizioni anaerobiche (% in massa).

  • Aj,x Quantità di rifiuti della categoria j depositata nell’anno x (t di rifiuti).

  • EJ Primo anno in cui sono stati depositati rifiuti (anno di apertura della discarica).

  • j Categoria di rifiuti.

  • DOCj Frazione di carbonio organico degradabile della relativa categoria di rifiuti (t C/t di rifiuti).

  • kj Costante di degradazione della categoria di rifiuti j (1/anno).

Numero 3.4

3.4 Calcolo ex post della riduzione di metano

Per gli impianti di degassificazione nuovi ed esistenti la riduzione di metano ex post deve essere calcolata come segue:

ERifex post,y,torcia = (FE – OX) * GWPCH4 * VDG,y * cCH4 * DCH4 – EPy (3)

dove:

  • ERifex post,y,torcia Riduzione delle emissioni computabili, determinate ex post in base alle emissioni misurate durante il trattamento del gas di bassa qualità nell’anno y (t CO2eq).

  • FE Efficienza della torcia.

  • OX Fattore di ossidazione.

  • GWPCH4 Potenziale di gas serra del metano secondo l’allegato 1.

  • VDG,y Portata del gas di discarica misurata all’entrata del trattamento del gas di bassa qualità nell’anno y (Nm3); nel monitoraggio questo parametro è sostituito dal valore misurato secondo il numero 4.

  • cCH4 Tenore di metano nel gas di discarica (% vol.); nel monitoraggio questo parametro è sostituito dal valore misurato secondo il numero 4.

  • DCH4 Densità del metano in condizioni standard (0,0007202 tCH4/Nm3).

  • EPy Emissioni del progetto nell’anno y.

(art. 28)

Calcolo dell’obiettivo di emissione individuale

Numero 2.1 lett. h

2 Peso a vuoto medio

2.1 Automobili

Il peso a vuoto medio delle automobili messe in circolazione per la prima volta era nel:

  • h. 2022: 1727 kg.

Numero 2.2 lett. e

2.2 Autofurgoni e trattori a sella leggeri

Il peso a vuoto medio degli autofurgoni e dei trattori a sella leggeri messi in circolazione per la prima volta era nel:

  • e. 2022: 2117 kg.

(art. 29 cpv. 1)

Importi delle sanzioni in caso di superamento dell’obiettivo individuale (art. 13 cpv. 1 della legge sul CO2)

Numero 3 lett. f

3 Importi delle sanzioni per gli anni di riferimento 2019 e seguenti

Gli importi dovuti in caso di superamento dell’obiettivo individuale per ogni grammo di CO2/km in eccesso (da 0,1 g) sono i seguenti:

  • f. per l’anno di riferimento 2024: 95 franchi.

(art. 46 cpv. 1, 46a cpv. 2 e 46b cpv. 1 e 3)

Calcolo dei diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito per i gestori di impianti nel SSQE

Numero 1.3, 1.4 e 1.8

  • 1.3 Se non è applicabile alcun parametro di riferimento relativo al prodotto né il parametro di riferimento relativo al calore, la quantità dei diritti di emissione da assegnare annualmente a titolo gratuito è calcolata secondo il parametro di riferimento relativo ai combustibili nel modo seguente:

  • 42,6 diritti di emissione per TJ di potere calorifico se all’interno dei limiti del sistema del gestore di impianti che prende parte al SSQE:

    • a. mediante combustione di vettori energetici si produce calore non misurabile utilizzato per fabbricare prodotti, generare energia meccanica impiegata a scopi diversi dalla generazione di energia elettrica, riscaldare o refrigerare, ma non per generare energia elettrica; oppure

    • b. mediante combustione in torcia per ragioni di sicurezza si produce calore non misurabile.

  • 1.4 Se non è applicabile nessuno dei parametri di riferimento di cui ai numeri 1.1–1.3, la quantità dei diritti di emissione da assegnare annualmente a titolo gratuito per le emissioni risultanti direttamente e immediatamente da un processo di produzione è calcolata moltiplicando le emissioni di processo per 0,97.

  • 1.8 Per gli impianti destinati principalmente allo smaltimento dei rifiuti speciali secondo l’articolo 3 lettera c OPSR18, la quantità dei diritti di emissione da assegnare annualmente a titolo gratuito viene calcolata secondo il numero 1.3 per i combustibili di supporto impiegati e secondo il numero 1.4 per le emissioni risultanti dalla combustione dei rifiuti speciali.

(art. 46d)

Operatori di aeromobili con obbligo di partecipazione al SSQE

Rimando tra parentesi sotto l’indicazione «Allegato 13»

(art. 46d, 46f, 46g e 53)

Numero 1 lett. b

  1. Gli operatori di aeromobili hanno l’obbligo di partecipazione al SSQE se effettuano i seguenti voli:

    • b. voli provenienti dalla Svizzera verso gli Stati membri dello SEE, inclusi voli verso regioni ultraperiferiche;

Numero 1a

  1. 1a Sono considerate regioni ultraperiferiche:

    • a. Guadalupa;

    • b. Guyana francese;

    • c. Martinica;

    • d. Mayotte;

    • e. Riunione;

    • f. Saint-Martin;

    • g. Azzorre;

    • h. Madeira;

    • i. Isole Canarie.

Numero 2 lett. l

Abrogato

(art. 46e, 46f e 46g)

Calcolo della quantità massima di diritti di emissione disponibili e della quantità di diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito per gli operatori di aeromobili

  • 1. Calcolo della quantità massima di diritti di emissione disponibili annualmente per tutti gli operatori di aeromobili

  • 1.1 Base per il calcolo

  • 1.1.1 La quantità massima di diritti di emissione disponibili annualmente per tutti gli operatori di aeromobili è calcolata in base ai seguenti valori del parametro di riferimento (PR):

    • a. per gli anni dal 2020 al 2023: 0,000642186914222035 diritti di emissione per tonnellata-chilometro (PR2020);

    • b. per l’anno 2024: 0,000481640185666526 diritti di emissione per tonnellata-chilometro (PR2024);

    • c. per l’anno 2025: 0,000321093457111017 diritti di emissione per tonnellata-chilometro (PR2025);

  • 1.1.2 Dove:

    • – tonnellate-chilometro (tkm): distanza [km] * carico utile [t];

    • – distanza: distanza ortodromica tra l’aerodromo di partenza e l’aerodromo di arrivo maggiorata di 95 km;

    • – carico utile: massa totale di merci, posta, passeggeri e bagagli trasportata.

  • 1.1.3 Per calcolare il carico utile si applica quanto segue:

    • a. il numero dei passeggeri comprende il numero di persone a bordo dell’aeromobile, escluso l’equipaggio;

    • b. l’operatore di aeromobile può applicare:

      • – la massa (massa effettiva o massa standard riferita ai passeggeri e al bagaglio imbarcato) che figura nella sua documentazione sul calcolo della massa e del bilanciamento, o

      • – un valore standard pari a 100 kg per passeggero e relativo bagaglio imbarcato.

  • 1.2. Calcolo per i singoli anni

  • La quantità massima di diritti di emissione disponibili annualmente per tutti i gestori di aeromobili è calcolata come segue:

  • 1.2.1 Quantità massima disponibile nel 2020

  • Cap2020 = ∑tkmCH-SSQE * PR2020 * 100 / 82

  • dove:

  • Cap2020 Limite massimo delle emissioni per il 2020

  • ∑tkmCH-SSQE Somma delle tonnellate-chilometro nel 2018 nel SSQE svizzero (senza voli nelle regioni ultraperiferiche)

  • PR2020 Parametro di riferimento per il 2020

  • 1.2.2 Quantità massima annua disponibile negli anni dal 2021 al 2023

  • Cap202x = Cap2020 – x * 0,022 * Cap2020

  • dove:

  • Cap202x Limite massimo delle emissioni per il 202x; con x = 1, 2, 3.

  • 1.2.3 Quantità massima annua disponibile a partire dal 2024

  • Cap202x = Cap2023 consolidato + Cap(RUP)2023 virtuale – (x–3) * 0,043 * (Cap2020 consolidato + Cap(RUP)2020 virtuale)

  • dove:

  • Cap202x Limite massimo delle emissioni per il 202x; con x = 4, 5.

  • Cap2023 consolidato = 0,934 * 0,97 * Cap2020

  • Cap(RUP)2023 virtuale = 0,934 * ∑tkmRUP * PR2020 * 0,97 / 0,82

  • ∑tkmRUP = somma delle tonnellate-chilometro nel 2018 risultante dai voli nelle regioni ultraperiferiche (RUP).

  • Cap2020 consolidato = 0,97 * Cap2020

  • Cap(RUP)2020 virtuale= ∑tkmRUP * PR2020 * 0,97 / 0,82

  • 2. Utilizzazione della quantità massima di diritti di emissione disponibili annualmente per tutti gli operatori di aeromobili

  • La quantità massima di diritti di emissione disponibili annualmente per tutti gli operatori di aeromobili è utilizzata come segue negli anni dal 2020 al 2023:

    • a. l’82 per cento è a disposizione per l’assegnazione a titolo gratuito agli operatori di aeromobili;

    • b. il 15 per cento è trattenuto per l’asta;

    • c. il 3 per cento è trattenuto per gli operatori di aeromobili che partecipano per la prima volta o che si trovano in forte crescita.

  • 3. Quantità di diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito a un operatore di aeromobili secondo l’articolo 46f

  • La quantità di diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito a un operatore di aeromobili di cui all’articolo 46f è calcolata come segue:

  • 3.1 Quantità da assegnare a titolo gratuito per il 2020

  • Assegnazione2020 = ∑tkmgestore * PR2020

  • dove:

  • ∑tkmgestore Somma delle tonnellate-chilometro nel 2018 del gestore nel SSQE svizzero (senza voli nelle regioni ultraperiferiche).

PR2020 Parametro di riferimento per gli anni dal 2020 al 2023.

  • 3.2 Quantità da assegnare a titolo gratuito per gli anni dal 2021 al 2023

  • Assegnazione202x = Assegnazione2020 – x * 0,022 * assegnazione2020

  • dove:

Assegnazione202x Assegnazione per l’anno 202x; con x = 1, 2, 3.

  • 3.3 Quantità da assegnare a titolo gratuito per il 2024

  • Assegnazione2024; senza RUP = 0,891*∑tkmgestore * PR2024

  • 3.4 Quantità da assegnare a titolo gratuito per il 2025

  • Assegnazione2025; senza RUP = 0,848*∑tkmgestore * PR2025

  • 4. Quantità di diritti di emissione supplementari da assegnare a titolo gratuito a un operatore di aeromobili secondo l’articolo 46g per i voli verso regioni ultraperiferiche

  • La quantità di diritti di emissione supplementari da assegnare a titolo gratuito a un operatore di aeromobili secondo l’articolo 46g per i voli verso regioni ultraperiferiche è calcolata come segue:

  • 4.1 Quantità supplementare da assegnare a titolo gratuito per il 2024

  • Assegnazione2024; RUP = 0,891*∑tkmgestoreRUP * PR2024

  • ∑tkmgestoreRUP Somma delle tonnellate-chilometro del gestore nel 2018 risultante dai voli nelle regioni ultraperiferiche

  • 4.2. Quantità supplementare da assegnare a titolo gratuito per il 2025

  • Assegnazione2025; RUP = 0,848*∑tkmgestoreRUP * PR2025

(art. 51)

Requisiti relativi al piano di monitoraggio

Numero 3.2

  • 3.2 Devono essere utilizzati i seguenti fattori di emissione [t CO2/t combustibile] per i diversi combustibili:

  • cherosene (Jet A-1 o Jet A): 3,16

  • Jet B: 3,10

  • carburante per aeromobili (AvGas): 3,10