AS 2023 582
Ordinanza contro l’inquinamento fonico (OIF)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 15 dicembre 19861 contro l’inquinamento fonico è modificata come segue:
Sostituzione di un’espressione
In tutta l’ordinanza «Ufficio federale dell’ambiente» è sostituito con «UFAM».
Art. 6 Direttive sul rumore dei cantieri
L’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) emana direttive sui provvedimenti di costruzione e d’esercizio per limitare il rumore dei cantieri.
Art. 7 cpv. 3
3 Nel caso di pompe di calore aria-acqua nuove utilizzate prevalentemente per il riscaldamento di locali o di acqua potabile e le cui immissioni foniche non superano i valori di pianificazione, le ulteriori limitazioni delle emissioni di cui al capoverso 1 lettera a devono essere adottate solo se è possibile ottenere una limitazione delle emissioni di almeno 3 dB con al massimo l’1 per cento dei costi di investimento dell’impianto.
II
L’allegato 6 è modificato secondo la versione qui annessa.
III
1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2023.
2 L’allegato 6 cifra 34 entra in vigore il 1° novembre 2024.
29 settembre 2023 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset |
(art. 40 cpv. 1)
Valori limite d’esposizione al rumore dell’industria e delle arti e mestieri
Cifra 34
34 Pompe di calore aria-acqua
1 Per stabilire il livello di valutazione delle pompe di calore aria-acqua utilizzate prevalentemente per il riscaldamento di locali o di acqua potabile è determinante il livello di potenza sonora a una temperatura esterna di 2 °C.
2 Per le pompe di calore aria-acqua, l’UFAM raccomanda metodi di misurazione e di calcolo adeguati in base allo stato della tecnica.