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AS 2023 582

Ordinanza contro l’inquinamento fonico (OIF)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 15 dicembre 19861 contro l’inquinamento fonico è modificata come segue:

Sostituzione di un’espressione

In tutta l’ordinanza «Ufficio federale dell’ambiente» è sostituito con «UFAM».

Art. 6 Direttive sul rumore dei cantieri

L’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) emana direttive sui provvedimenti di costruzione e d’esercizio per limitare il rumore dei cantieri.

Art. 7 cpv. 3

3 Nel caso di pompe di calore aria-acqua nuove utilizzate prevalentemente per il riscaldamento di locali o di acqua potabile e le cui immissioni foniche non superano i valori di pianificazione, le ulteriori limitazioni delle emissioni di cui al capoverso 1 lettera a devono essere adottate solo se è possibile ottenere una limitazione delle emissioni di almeno 3 dB con al massimo l’1 per cento dei costi di investimento dell’impianto.

II

L’allegato 6 è modificato secondo la versione qui annessa.

III

1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2023.

2 L’allegato 6 cifra 34 entra in vigore il 1° novembre 2024.

29 settembre 2023

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

(art. 40 cpv. 1)

Valori limite d’esposizione al rumore dell’industria e delle arti e mestieri

Cifra 34

34 Pompe di calore aria-acqua

1 Per stabilire il livello di valutazione delle pompe di calore aria-acqua utilizzate prevalentemente per il riscaldamento di locali o di acqua potabile è determinante il livello di potenza sonora a una temperatura esterna di 2 °C.

2 Per le pompe di calore aria-acqua, l’UFAM raccomanda metodi di misurazione e di calcolo adeguati in base allo stato della tecnica.