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AS 2023 583

Ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 23 dicembre 19991 sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti è modificata come segue:

Art. 6

Se, dopo la sua messa in esercizio, un nuovo impianto è modificato ai sensi dell’allegato 1, si applicano le prescrizioni sulla limitazione delle emissioni per gli impianti nuovi.

Art. 11a Obbligo di notifica concernente gli impianti di trasmissione per la telefonia mobile e per i collegamenti telefonici senza filo

1 Il titolare di un impianto di trasmissione per la telefonia mobile e per i collegamenti telefonici senza filo deve notificare all’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM):

  • a. i dati indicati dall’UFCOM d’intesa con i competenti servizi della protezione dell’ambiente riportati nella versione autorizzata o notificata della scheda dei dati sul sito: entro 14 giorni dalla conclusione della procedura di autorizzazione o di notifica, ma al più tardi entro la messa in esercizio;

  • b. la data in cui l’impianto è messo in esercizio in base alla scheda dei dati sul sito: entro la messa in esercizio;

  • c. i dati di esercizio attuali: in un intervallo definito dall’UFCOM, ma almeno ogni 14 giorni.

2 Per gli impianti che comprendono antenne di trasmissione di più gestori, i dati di cui al capoverso 1 lettera c sono notificati dai rispettivi gestori.

Art. 11b Sistema d’informazione

1 L’UFCOM gestisce un sistema d’informazione elettronico per la registrazione dei dati di cui all’articolo 11a capoverso 1.

2 Le autorità incaricate dell’esecuzione della presente ordinanza e della vigilanza, i titolari di un impianto di trasmissione per la telefonia mobile e per i collegamenti telefonici senza filo come pure i gestori nei casi di cui all’articolo 11a capoverso 2 sono autorizzati al trattamento dei dati contenuti nel sistema d’informazione, nella misura in cui ciò è necessario per l’adempimento dei loro compiti e obblighi legali.

3 L’UFCOM concede l’accesso online agli aventi diritto di cui al capoverso 2.

Art. 19b cpv. 1, primo periodo e 1bis

1 L’UFAM pubblica periodicamente una panoramica nazionale dell’esposizione della popolazione alle radiazioni. ...

1bis L’UFCOM pubblica i dati sugli impianti di trasmissione per la telefonia mobile e per i collegamenti telefonici senza filo di cui all’articolo 11a capoverso 1. Sono fatti salvi interessi preponderanti pubblici o privati che esigono l’osservanza del segreto; il segreto di fabbricazione e d’affari è in ogni caso protetto.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2023.

29 settembre 2023

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr