AS 2023 585
Ordinanza sul principio di trasparenza dell’amministrazione (OTras)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 24 maggio 20061 sulla trasparenza è modificata come segue:
Art. 6, rubrica (concerne soltanto il testo francese) e cpv. 2 lett. a
2 L’interesse pubblico alla trasparenza può prevalere quando:
a. la pubblicazione risponde a un particolare bisogno di informazione da parte del pubblico, in particolare in seguito a eventi importanti;
Art. 11 cpv. 3
Concerne soltanto il testo francese
Art. 12b cpv. 3
Concerne soltanto il testo tedesco
Art. 14 Principi
(art. 17 cpv. 2 LTras)
1 Può essere riscosso un emolumento se il trattamento di una domanda di accesso richiede più di otto ore di lavoro da parte dell’autorità. Per il calcolo dell’emolumento è preso in considerazione solo il tempo di lavoro che supera le otto ore.
2 Si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20042 sugli emolumenti, fatte salve le disposizioni speciali della presente ordinanza.
Art. 15, rubrica e cpv. 4
Condono o riduzione degli emolumenti
(art. 17 cpv. 2 LTras)
4 L’autorità riduce del 50 per cento l’emolumento riscosso per una domanda di accesso presentata da professionisti dei media.
Art. 16, rubrica e cpv. 2
Tariffa degli emolumenti e informazione sui costi previsti
(art. 17 cpv. 2 LTras)
2 Quando informa il richiedente della prevista riscossione di un emolumento, l’autorità fissa un termine di 10 giorni entro il quale il richiedente deve confermare la domanda di accesso. In caso di mancata conferma, la domanda è considerata ritirata. L’autorità rammenta al richiedente le conseguenze del non rispetto del termine impartito.
Art. 20 lett. c
La Cancelleria federale e i Dipartimenti designano almeno un consulente per la trasparenza. Il consulente ha il compito di:
c. collaborare all’applicazione della legislazione sul principio di trasparenza dell’amministrazione.
Art. 21 lett. c
Ogni autorità comunica annualmente all’IFPDT:
c. l’importo totale degli emolumenti riscossi ai sensi della legge sulla trasparenza, nonché il numero dei casi in cui è stato riscosso un emolumento.
II
L’allegato 1 è modificato come segue:
N. 1
1. Riproduzioni
Completare la voce «Copia elettronica memorizzata su supporto elettronico leggibile da una macchina, oltre al prezzo per pagina» con la riga seguente:
| costi effettivi del materiale |
III
La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2023.
29 settembre 2023 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset |