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AS 2023 599

AS 2023 599
(Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)

Preambolo

L’Ufficio federale dell’agricoltura,

visti gli articoli 37 capoverso 2 e 39 dell’ordinanza del 26 ottobre 20111
sulle importazioni agricole,

ordina:

I

L’allegato 3 dell’ordinanza del 26 ottobre 2011 sulle importazioni agricole è modificato come segue:

N. 7

7. Disciplinamento del mercato: patate e prodotti a base di patate

Contingente doganale n.

Prodotto

Volume del contingente doganale (tonnellate)

[1]

[1]

[1]

14

Patate e prodotti a base di patate, in equivalenti di patate, di cui:

23 750

14.1

Patate da semina

4000

14.1.1

Aumento temporaneo del contingente doganale parziale per il 2024: dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024

5000

14.2

Patate destinate alla valorizzazione

9250

14.2.1

Aumento temporaneo del contingente doganale parziale per il 2024: dal 1° gennaio al 30 giugno 2024

10 000

14.3

Patate da tavola

6500

14.4

Prodotti a base di patate, di cui:

4000

14.4.1

Categoria di merce prodotti semilavorati

1000

14.4.2

Categoria di merce prodotti finiti

3000

  • [1] In grassetto le indicazioni che divergono dalla tariffa generale. Le importazioni dalle zone franche secondo il regolamento del 22 dic. 1933 concernente le importazioni in Svizzera dei prodotti delle zone franche (RS 0.631.256.934.953) non sono computate sul contingente da ripartire.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

16 ottobre 2023

Ufficio federale dell’agricoltura:

Christian Hofer

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