Lexipedia

AS 2023 628

Legge federale
sulla lotta contro l’abuso del fallimento
(Modifica del Codice delle obbligazioni, della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, del Codice penale, del Codice penale militare, della legge sul casellario giudiziale e della legge federale sull’imposta federale diretta)
del 18 marzo 2022

Preambolo

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del 26 giugno 20191,

decreta:

I

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Codice delle obbligazioni RS 220

Art. 684a

III. Società oberate di debiti senza attività commerciale e senza attivi

1 Il trasferimento di azioni è nullo se la società non esercita più un’attività commerciale, non ha più attivi realizzabili ed è oberata di debiti.

2 Se, in relazione a una notificazione, ha un sospetto fondato di un tale trasferimento di azioni, l’ufficio del registro di commercio intima alla società di produrre l’ultimo conto annuale firmato e, se la società ha designato un ufficio di revisione, l’ultimo conto annuale verificato. Se la società non dà seguito alla richiesta o se il conto annuale conferma il sospetto, l’ufficio del registro di commercio rifiuta l’iscrizione.

3 È fatto salvo l’articolo 934.

Art. 727a cpv. 2, secondo periodo, e 2bis

2 … La rinuncia vale soltanto per gli esercizi futuri e deve essere notificata all’ufficio del registro di commercio prima dell’inizio dell’esercizio.

2bis All’iscrizione della rinuncia nel registro di commercio deve essere allegato il conto annuale dell’esercizio annuale precedente.

Art. 787a

d. Società oberate di debiti senza attività commerciale e senza attivi

Le disposizioni del diritto della società anonima si applicano per analogia alla cessione di quote sociali di società oberate di debiti senza attività commerciale e senza attivi realizzabili.

Art. 928a cpv. 2bis–2quater

2bis L’autorità federale di alta vigilanza sul registro di commercio provvede affinché la banca dati centrale delle persone non contenga iscrizioni incompatibili con l’interdizione di esercitare un’attività secondo l’articolo 67 del Codice penale2, l’articolo 50 del Codice penale militare del 13 giugno 19273 o l’articolo 16a capoverso 1 del diritto penale minorile del 20 giugno 20034. Esamina in particolare se le funzioni registrate nella banca dati centrale delle persone sono compatibili con le interdizioni di esercitare un’attività comunicate secondo l’articolo 64a della legge del 17 giugno 20165 sul casellario giudiziale.

2ter Se constata un’incompatibilità, informa il competente ufficio cantonale del registro di commercio.

2quater L’ufficio cantonale del registro di commercio intima all’ente giuridico di prendere le misure necessarie.

Art. 928b cpv. 1, primo periodo, 2, primo periodo, nonché 3, secondo periodo

1 L’autorità federale di alta vigilanza sul registro di commercio gestisce le banche dati centrali degli enti giuridici e delle persone iscritti nei registri dei Cantoni. …

2 La registrazione dei dati nella banca dati centrale degli enti giuridici è di competenza dell’autorità federale di alta vigilanza sul registro di commercio. …

3 … L’autorità federale di alta vigilanza sul registro di commercio provvede affinché i dati delle persone fisiche siano gratuitamente accessibili per la consultazione individuale via Internet.

Art. 942 cpv. 3

3 Le autorità giudiziarie cantonali comunicano senza indugio le loro decisioni all’ufficio del registro di commercio e le notificano all’autorità federale di alta vigilanza sul registro di commercio.

2. Legge federale dell’11 aprile 1889 RS 281.1 sulla esecuzione e sul fallimento

Art. 11, titolo marginale, cpv. 2 e 3

H. Funzionari e impiegati degli uffici d’esecuzione e degli uffici dei fallimenti

2 Gli ufficiali dei fallimenti sono tenuti a denunciare alle autorità di perseguimento penale tutti i crimini e i delitti perseguibili d’ufficio che essi o le persone a loro sottoposte constatano nell’esercizio della loro funzione o che sono loro segnalati e in relazione ai quali sussistono concreti elementi di sospetto.

3 Alle stesse condizioni, le persone che operano per l’ufficio dei fallimenti possono inoltre denunciare alle autorità di perseguimento penale i reati perseguibili d’ufficio constatati.

Art. 43 n. 1 e 1bis

Abrogati

Art. 222a

Bbis. Consegna e apertura di invii postali

1 Per la durata del fallimento, l’ufficio del fallimento può chiedere ai fornitori di servizi postali di concedergli l’accesso agli invii postali indirizzati al debitore e di farseli consegnare.

2 L’ufficio del fallimento è autorizzato ad aprire gli invii postali consegnatigli, a meno che non appaia evidente che il loro contenuto non riveste alcuna importanza per la liquidazione del fallimento.

3 Il debitore ha il diritto di assistere all’apertura degli invii postali.

Art. 230 cpv. 2

2 L’ufficio dei fallimenti pubblica la sospensione della procedura di fallimento e comunica con lettera non raccomandata tale decisione ai creditori conosciuti. La pubblicazione avverte che la procedura sarà chiusa se entro venti giorni nessun creditore ne chiederà la continuazione fornendo la garanzia richiesta per la quota di spese non coperte dalla massa.

3. Codice penale RS 311.0

Art. 67a cpv. 2

2 Lʼinterdizione ai sensi dellʼarticolo 67 vieta allʼautore di esercitare attività a titolo indipendente o in veste di organo di una persona giuridica o di una società commerciale o in un’altra funzione da iscrivere nel registro di commercio, nonché di mandatario o rappresentante di terzi, come pure di farle esercitare da una persona sottoposta alle sue istruzioni.

4. Codice penale militare del 13 giugno 1927 RS 321.0

Art. 50a cpv. 2

2 Lʼinterdizione ai sensi dellʼarticolo 50 vieta allʼautore di esercitare attività a titolo indipendente o in veste di organo di una persona giuridica o di una società commerciale o in un’altra funzione da iscrivere nel registro di commercio, nonché di mandatario o rappresentante di terzi, come pure di farle esercitare da una persona sottoposta alle sue istruzioni.

5. Legge del 17 giugno 2016 RS 330 sul casellario giudiziale

Art. 47 lett. e

Le seguenti autorità collegate possono consultare mediante procedura di richiamo tutti i dati figuranti nell’estratto 3 per autorità (art. 39), nella misura necessaria per adempiere i compiti elencati qui appresso:

  • e. l’autorità federale di alta vigilanza sul registro di commercio:

per effettuare l’esame di cui all’articolo 928a capoverso 2bis del Codice delle obbligazioni (CO)6.

Inserire prima del titolo ottavo

Art. 64a Comunicazione all’autorità federale di alta vigilanza sul registro di commercio

1 Il Servizio del casellario giudiziale comunica periodicamente all’autorità federale di alta vigilanza sul registro di commercio un elenco di tutte le interdizioni di esercitare un’attività in vigore e iscritte in VOSTRA ordinate nei confronti di persone registrate nella banca dati centrale delle persone di cui all’articolo 928b CO7, se tali indicazioni sono rilevanti per l’esame di cui all’articolo 928a capoverso 2bis CO.

2 La comunicazione dei dati di cui al capoverso 1 è effettuata mediante un’interfaccia elettronica tra la banca dati centrale delle persone e VOSTRA. I dati sono selezionati e trasmessi in modo automatizzato in base al numero AVS dell’interessato.

6. Legge federale del 14 dicembre 1990 RS 642.11 sull’imposta federale diretta

Art. 112 cpv. 4

4 Se una persona giuridica non ha prodotto i suoi conti annuali secondo l’articolo 125 capoverso 2 lettera a, le autorità fiscali lo comunicano all’ufficio cantonale del registro di commercio entro tre mesi dalla scadenza dei rispettivi termini.

II

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 18 marzo 2022

Il presidente: Thomas Hefti
La segretaria: Martina Buol

Consiglio nazionale, 18 marzo 2022

La presidente: Irène Kälin
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Referendum ed entrata in vigore

1 Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 7 luglio 2022.8

2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2025.

25 ottobre 2023

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset
Il cancelliere della Confederazione,Walter Thurnherr

Legge federale<br />sulla lotta contro l’abuso del fallimento<br />(Modifica del Codice delle obbligazioni, della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, del Codice penale, del Codice penale militare, della legge sul casellario giudiziale e della legge federale sull’imposta federale diretta)<br />del 18 marzo 2022 | Lexipedia | Lexipedia