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AS 2023 629

Ordinanza sull’imposizione degli oli minerali (OIOm)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 20 novembre 19961 sull’imposizione degli oli minerali è modificata come segue:

Art. 19d cpv. 1 lett. b nonché 2, frase introduttiva e lett. gbis e i

1 Le esigenze di cui all’articolo 12b capoverso 1 lettere d ed e LIOm (esigenze sociali) sono adempiute se:

  • b. all’atto della coltivazione delle materie prime e della produzione dei biocarburanti sono osservate la legislazione sociale applicabile nel luogo di produzione o, almeno, i principi e diritti fondamentali dei lavoratori oggetto delle convenzioni principali dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL).

2 Le convenzioni principali dell’OIL sono:

  • gbis. Convenzione n. 155 del 22 giugno 19812 sulla salute e sicurezza sul lavoro;

  • i. Convenzione n. 187 del 15 giugno 20063 sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro.

Art. 48 cpv. 2 e 3

2 Le domande di restituzione devono essere inoltrate entro sei mesi dalla fine dell’anno d’esercizio nel quale il carburante è stato consumato. La restituzione non è accordata in caso di domande inoltrate in ritardo.

3 Per le seguenti restituzioni l’anno civile è considerato come anno d’esercizio:

  • a. restituzioni a richiedenti che non devono tenere la contabilità conformemente all’articolo 957 capoverso 1 del Codice delle obbligazioni4;

  • b. restituzioni per il carburante utilizzato da imprese di trasporto concessionarie della Confederazione;

  • c. restituzioni per il carburante utilizzato per l’agricoltura.

Art. 51 cpv. 2

2 Esse vertono sul consumo durante un periodo di un mese sino a 12 mesi nell’arco di un anno civile.

Art. 62b cpv. 3

3 Se un veicolo o una macchina non è dotato di serie di un contachilometri o di un contatore delle ore di funzionamento e se il suo equipaggiamento con un contatore risulta sproporzionato, l’autorità fiscale può autorizzare, su domanda, che nel controllo del consumo non siano menzionati i dati di cui al capoverso 2 lettera a.

Art. 66a cpv. 3

3 Se una macchina o un impianto non è dotato di serie di un contatore delle ore di funzionamento e se il suo equipaggiamento con un contatore risulta sproporzionato, l’autorità fiscale può autorizzare, su domanda, che nel controllo del consumo non siano menzionati i dati di cui al capoverso 2 lettera a.

Art. 90 cpv. 1 lett. b

1 Per 1000 litri a 15 °C l’olio da riscaldamento extra leggero deve contenere, ben amalgamato, almeno:

  • b. 6,0 g N-etil-N-[2-(1-isobutossietossi)etil]-4-(fenilazo)anilina

    (n. CAS 34432-92-3) o 9,5 g butossibenzene (n. CAS 1126-79-0).

II

L’allegato 2 è modificato come segue:

La voce di tariffa 2710.1912/1919 è sostituita dalla versione seguente:

Voce di tariffa

Designazione della merce

Aliquota d’imposta

Supplemento fiscale

per 1000 l
a 15 °C
fr.

per 1000 l
a 15 °C
fr.

Biocarburanti sintetici:

2710.1911

1912
1919

  • – oli e grassi vegetali e animali idrogenati

0.00

0.00

III

Disposizioni transitorie della modifica del 25 ottobre 2023

1 Le agevolazioni fiscali per biocarburanti concesse con decisione datata tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2024 sono valide fino al 31 dicembre 2024.

2 Alle domande di agevolazione fiscale per biocarburanti inoltrate prima dell’entrata in vigore della modifica del 25 ottobre 2023 si applica l’articolo 19d secondo il diritto anteriore.

IV

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

25 ottobre 2023

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr