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AS 2023 635

Ordinanza sull’assicurazione per l’invalidità (OAI)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 17 gennaio 19611 sull’assicurazione per l’invalidità è modificata come segue:

Art. 26bis cpv. 3

3 Al valore determinato in base a valori statistici secondo il capoverso 2 è applicata una deduzione del 10 per cento. Se a causa dell’invalidità l’assicurato può lavorare soltanto con una capacità funzionale secondo l’articolo 49 capoverso 1bis pari o inferiore al 50 per cento, è applicata una deduzione del 20 per cento. Non sono ammesse ulteriori deduzioni.

II

Disposizione transitoria della modifica del 18 ottobre 2023

1 Le rendite correnti al momento dell’entrata in vigore della modifica del 18 ottobre 2023 per un grado d’invalidità inferiore al 70 per cento per le quali il reddito con invalidità è stato determinato in base a valori statistici senza applicarvi già una deduzione del 20 per cento sono sottoposte a revisione entro tre anni dall’entrata in vigore della presente modifica. Nei casi in cui la revisione determinerebbe una riduzione o soppressione della rendita, vi si rinuncia. Un aumento della rendita ha effetto dal momento dell’entrata in vigore della presente modifica.

2 In caso di presentazione di una nuova richiesta di prestazioni da parte di un assicurato cui prima dell’entrata in vigore della modifica del 18 ottobre 2023 è stata negata una rendita o una riformazione professionale perché il suo grado d’invalidità era insufficiente, si entra nel merito della richiesta qualora sia reso verosimile che l’applicazione della nuova regolamentazione di cui all’articolo 26bis capoverso 3 al calcolo del grado d’invalidità potrebbe determinare il diritto a una rendita o a una riformazione professionale.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

18 ottobre 2023

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr