AS 2023 651
Ordinanza sull’imposizione degli autoveicoli (OIAut)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 20 novembre 19961 sull’imposizione degli autoveicoli è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 1 lett. d e 3
1 È esente dall’imposta l’importazione di:
d. Abrogata
3 In caso di fabbricazione in Svizzera sono esenti da imposta:
a. la fornitura o l’uso proprio di autoveicoli di cui al capoverso 1 lettere a numeri 2–4 nonché b e c;
b. la fornitura di autoveicoli dei quali è comprovata l’esportazione diretta all’estero; non è esente da imposta la messa a disposizione per l’uso o il godimento di autoveicoli dei quali è comprovata l’esportazione diretta all’estero.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.
8 novembre 2023 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset |