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AS 2023 651

Ordinanza sull’imposizione degli autoveicoli (OIAut)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 20 novembre 19961 sull’imposizione degli autoveicoli è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 1 lett. d e 3

1 È esente dall’imposta l’importazione di:

  • d. Abrogata

3 In caso di fabbricazione in Svizzera sono esenti da imposta:

  • a. la fornitura o l’uso proprio di autoveicoli di cui al capoverso 1 lettere a numeri 2–4 nonché b e c;

  • b. la fornitura di autoveicoli dei quali è comprovata l’esportazione diretta all’estero; non è esente da imposta la messa a disposizione per l’uso o il godimento di autoveicoli dei quali è comprovata l’esportazione diretta all’estero.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

8 novembre 2023

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr