Nell’ambito di un programma d’impulso la Confederazione promuove, mediante un importo di 200 milioni di franchi all’anno durante dieci anni, la sostituzione degli impianti di riscaldamento a combustibili fossili e dei riscaldamenti elettrici a resistenza fissi con una produzione di calore mediante energie rinnovabili, come pure misure volte a migliorare l’efficienza energetica.
L’esecuzione compete ai Cantoni nell’ambito delle strutture esistenti conformemente all’articolo 34 della legge del 23 dicembre 2011 sul CO2.
I fondi sono versati ai Cantoni sotto forma di contributo di base pro capite. Per il loro versamento il Consiglio federale può tenere conto degli sforzi già profusi dai singoli Cantoni nel settore degli edifici.
Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare l’importo dei contributi di promozione, tenendo conto dell’eventuale assenza di sistemi di distribuzione di calore. Ai fini della sostituzione degli impianti di riscaldamento a combustibili fossili, promuove in particolare gli impianti di media e grande potenza; stabilisce le esigenze minime del programma d’impulso.
L’Assemblea federale stanzia un credito d’impegno della durata di dieci anni mediante decreto federale semplice.
Art. 53 cpv. 2, primo periodo, 2 e 3 lett. a
Gli aiuti finanziari di cui agli articoli 47, 48 e 50 non possono superare il 40 per cento dei costi computabili. …
Gli aiuti finanziari di cui all’articolo 49 capoverso 2 non possono superare il 50 per cento dei costi computabili. Eccezionalmente, per gli impianti e i progetti pilota con un basso livello di maturità tecnologica e un elevato rischio finanziario gli aiuti finanziari possono essere aumentati al 70 per cento dei costi computabili. L’eccezione è determinata dall’interesse particolare della Confederazione nonché dal rapporto tra costi e benefici.
Sono considerati costi computabili: