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AS 2023 664

Ordinanza del DFF concernente la Cassa di risparmio del personale federale

Preambolo

Il Dipartimento federale delle finanze (DFF)

ordina:

I

L’ordinanza del DFF del 18 dicembre 20151 concernente la Cassa di risparmio del personale federale è modificata come segue:

Titolo

Ordinanza del DFF
concernente la Cassa di risparmio del personale federale

(Ordinanza sulla CRPF)

Art. 6 Costituzione della relazione di conto

1 La relazione di conto è costituita con l’approvazione da parte della CRPF della richiesta di apertura di un conto.

2 La richiesta deve essere presentata in forma elettronica o cartacea; occorre utilizzare il modulo della CRPF. L’identificazione del mittente e l’integrità della trasmissione devono essere garantite.

Art. 18 cpv. 1 e 2 lettere d, g e h nonché 3

1 Le disposizioni per gli intermediari finanziari secondo la legge del 10 ottobre 19972 sul riciclaggio di denaro (LRD), l’ordinanza dell’11 novembre 20153 sul riciclaggio di denaro e l’ordinanza FINMA del 3 giugno 20154 sul riciclaggio di denaro si applicano per analogia anche alla CRPF.

2 La CRPF è tenuta in particolare a:

  • d. adempiere gli obblighi di diligenza particolari (art. 6 LRD);

  • g. adempiere gli obblighi in caso di sospetto di riciclaggio di denaro (art. 9–10a LRD);

  • h. Abrogata

3 Se la CRPF adempie gli obblighi in caso di sospetto di riciclaggio di denaro secondo il capoverso 2 lettera g, si applica l’esclusione della responsabilità penale e civile ai sensi dell’articolo 11 LRD.

Art. 20 cpv. 3 e 4

Abrogati

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

9 novembre 2023

Dipartimento federale delle finanze:

Karin Keller-Sutter