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AS 2023 677

Ordinanza del DFI sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell’assicurazione per l’invalidità (OMAI)

Preambolo

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI)

ordina:

I

L’ordinanza del DFI del 29 novembre 19761 sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell’assicurazione per l’invalidità è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 5

Abrogato

Art. 7 cpv. 2bis

2bis Se le spese per un mezzo ausiliario più caro rispetto a quello menzionato nell’elenco sono assunte secondo l’articolo 21bis capoverso 2 LAI2, le spese di riparazione sono assunte nella stessa misura percentuale.

Art. 9 cpv. 2

2 Il rimborso annuo non può superare né l’importo del reddito annuo dell’attività lucrativa svolta dall’assicurato, né quello pari a una volta e mezzo l’importo minimo annuo della rendita completa di cui all’articolo 34 della legge federale del 20 dicembre 19463 su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).

II

L’allegato è modificato secondo la versione qui annessa.

III

Disposizioni transitorie della modifica del 14 novembre 2023

1 I sussidi di ammortamento per i ciclomotori, i motocicli leggeri e i motocicli acquistati prima dell’entrata in vigore della modifica del 14 novembre 2023 sono versati secondo il diritto anteriore.

2 Alle richieste di assunzione delle spese per un cane d’assistenza alla mobilità, un cane d’allerta per epilettici o un cane d’accompagnamento per autistici utilizzato definitivamente quale cane d’accompagnamento dall’assicurato già prima dell’entrata in vigore della modifica del 14 novembre 2023 è applicabile il diritto anteriore.

IV

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

14 novembre 2023

Dipartimento federale dell’interno:

Alain Berset

Allegato

Lista dei mezzi ausiliari

N. 10.01*, 10.02*, 14.03 e 14.06

10.01*

Abrogato

10.02*

Abrogato

14.03

Letti azionati elettricamente (con staffa ma senza materasso e altri accessori)

per l’uso nell’ambito privato. Per gli assicurati che devono ricorrere a questo mezzo per coricarsi e per alzarsi. Consegna in prestito. Non hanno diritto a questa prestazione gli assicurati durevolmente degenti.

Vengono rimborsate le spese d’acquisto di un letto fino a un importo massimo di 2500 franchi (IVA inclusa). L’importo massimo per le spese di fornitura del letto azionato elettricamente è di 250 franchi (IVA inclusa).

14.06

14.06.1

Cani d’accompagnamento

Cani d’assistenza alla mobilità per disabili motori a partire dai 16 anni

se è comprovato che l’assicurato sa occuparsi di un cane d’accompagnamento e grazie a quest’ultimo può vivere a casa sua in modo più autonomo. Vi hanno diritto soltanto i disabili motori che ricevono un assegno per grandi invalidi almeno di grado lieve, con bisogno di aiuto comprovato in almeno due delle categorie seguenti: spostarsi/intrattenere contatti sociali; alzarsi/sedersi/sdraiarsi; vestirsi/svestirsi.

Il centro di consegna del cane d’assistenza alla mobilità deve essere certificato dall’organizzazione Assistance Dogs International (ADI). Al momento della consegna del cane d’assistenza alla mobilità l’assicurazione versa un sussidio forfettario di 20 280 franchi. L’importo è suddiviso nel modo seguente: 15 000 franchi per l’acquisto del cane d’assistenza alla mobilità e 5280 franchi per le spese per il cibo e il veterinario. La prestazione dell’assicurazione può essere richiesta al massimo ogni otto anni, ma una sola volta per lo stesso cane.

14.06.02

Cani d’allerta per epilettici per bambini a partire dai quattro anni e per adulti

se il centro di consegna attesta che l’assicurato o il detentore dell’autorità parentale sa occuparsi di un cane d’allerta. Il diritto sussiste soltanto se l’epilessia è diagnosticata da un medico specialista. Inoltre, grazie al cane gli adulti devono essere in grado di raggiungere un obiettivo d’integrazione secondo l’articolo 21 capoversi 1 e 2 LAI4.

Il centro di consegna del cane d’allerta per epilettici deve essere certificato dall’organizzazione Assistance Dogs International (ADI). L’assicurazione versa un sussidio forfettario di 14 280 franchi. L’importo è suddiviso nel modo seguente: 9000 franchi per l’acquisto del cane d’allerta e 5280 franchi per le spese per il cibo e il veterinario. La prestazione dell’assicurazione può essere richiesta al massimo ogni otto anni, ma una sola volta per lo stesso cane.

14.06.03

Cani d’accompagnamento per bambini autistici tra i quattro e i nove anni

se il centro di consegna attesta che l’assicurato o il detentore dell’autorità parentale sa occuparsi di un cane. Il diritto sussiste soltanto in presenza di un disturbo dello spettro dell’autismo ai sensi del numero 405 dell’ordinanza del DFI del 3 novembre 20215 sulle infermità congenite senza controindicazioni mediche alla detenzione di un cane e se l’utilizzo del cane serve per imparare a spostarsi in modo sicuro nello spazio pubblico.

Il centro di consegna del cane d’accompagnamento per bambini autistici deve essere certificato dall’organizzazione Assistance Dogs International (ADI). L’assicurazione versa un sussidio forfettario di 20 280 franchi. L’importo è suddiviso nel modo seguente: 15 000 franchi per l’acquisto del cane d’accompagnamento e 5280 franchi per le spese per il cibo e il veterinario. La prestazione può essere richiesta una sola volta.