AS 2023 679
Ordinanza sull’assicurazione militare (OAM)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 10 novembre 19931 sull’assicurazione militare è modificata come segue:
Art. 28a cpv. 1
1 Il premio mensile per le prestazioni in caso di malattia ammonta a 430 franchi.
Art. 28b Premio per prestazioni in caso di infortunio per gli assicurati dell’assicurazione di base facoltativa
Per gli assicurati dell’assicurazione di base facoltativa (assicurati a titolo facoltativo), il supplemento al premio per le prestazioni in caso di malattia previsto per le prestazioni in caso di infortunio ammonta a 52 franchi al mese.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.
15 novembre 2023 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset |