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AS 2023 679

Ordinanza sull’assicurazione militare (OAM)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 10 novembre 19931 sull’assicurazione militare è modificata come segue:

Art. 28a cpv. 1

1 Il premio mensile per le prestazioni in caso di malattia ammonta a 430 franchi.

Art. 28b Premio per prestazioni in caso di infortunio per gli assicurati dell’assicurazione di base facoltativa

Per gli assicurati dell’assicurazione di base facoltativa (assicurati a titolo facoltativo), il supplemento al premio per le prestazioni in caso di malattia previsto per le prestazioni in caso di infortunio ammonta a 52 franchi al mese.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

15 novembre 2023

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr