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AS 2023 683

Ordinanza del DFGP sul tasso d’interesse massimo per i crediti al consumo

Preambolo

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP)

ordina:

I

L’ordinanza del DFGP del 22 novembre 20211 sul tasso d’interesse massimo per i crediti al consumo è modificata come segue:

Art. 1 Tasso d’interesse massimo

1 Il tasso d’interesse massimo di cui all’articolo 9 capoverso 2 lettera b della legge federale del 23 marzo 20012 sul credito al consumo (LCC) ammonta al 12 per cento per i crediti in contanti (art. 9 LCC), il contratto di credito per il finanziamento dell’acquisto di beni o servizi (art. 10 LCC) e il contratto di leasing (art. 11 LCC).

2 Il tasso d’interesse massimo ammonta al 14 per cento per il credito sotto forma di anticipo su conto corrente o su conto connesso a carte di credito o carte‑cliente con opzione di credito (art. 12 LCC).

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

23 novembre 2023

Dipartimento federale di giustizia e polizia:

Elisabeth Baume-Schneider

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