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AS 2023 685

Ordinanza sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OSCPT)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 15 novembre 20171 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni è modificata come segue:

Sostituzione di espressioni

1 Negli articoli 19 capoverso 2, 64 capoverso 1, 65 capoverso 1 e 66 capoverso 1 «punto di accesso WLAN» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «accesso WLAN».

2 Negli articoli 17 capoverso 1, 19 capoverso 1, 22 rubrica e capoverso 1, 25, 31 capoverso 1, 52 rubrica e capoverso 1, 74 capoversi 5 e 7 lettera c e 8, nonché 74a capoverso 2 «fornitori di servizi di comunicazione derivati» o «fornitore di servizi di comunicazione derivati» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «FSCD».

3 Nell’articolo 74 capoverso 4 «fornitori di servizi di comunicazione» è sostituito con «FSCD».

4 Negli articoli 50 capoversi 4 e 69 «identificativo sorvegliato (Target ID)» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «Target ID».

5 In tutta l’ordinanza «multimedia» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «multimediale».

Art. 1 cpv. 1 e 2 lett. j

1 La presente ordinanza disciplina l’organizzazione e la procedura applicabili alla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni nonché alla fornitura di informazioni sui servizi postali e di telecomunicazione.

2 Essa si applica:

  • j. ai fornitori di servizi di comunicazione derivati (FSCD);

Art. 3 Richieste al Servizio SCPT

L’autorità che dispone la sorveglianza e quella d’approvazione usano uno dei canali seguenti per trasmettere al Servizio SCPT gli ordini di sorveglianza, le relative proroghe o revoche, le approvazioni e i diritti di accesso da concedere:

  • a. un mezzo di trasmissione sicuro autorizzato dal DFGP;

  • b. una lettera, se per motivi tecnici non è disponibile un mezzo di trasmissione di cui alla lettera a; o

  • c. in casi urgenti il telefono, con trasmissione successiva, entro 24 ore, dell’ordine di sorveglianza come previsto nella lettera a o b.

Art. 4a Inizio e fine della sorveglianza retroattiva

1 La sorveglianza retroattiva inizia al più presto sei mesi prima del giorno di ricezione dell’ordine da parte del Servizio SCPT; il numero del primo giorno della sorveglianza corrisponde a quello del giorno di ricezione dell’ordine. In mancanza del giorno corrispondente nel mese di inizio della sorveglianza, quest’ultima inizia non prima dell’ultimo giorno di detto mese.

2 La sorveglianza retroattiva finisce al più tardi il giorno di ricezione dell’ordine da parte del Servizio SCPT.

Art. 11 Prestazioni al di fuori degli orari d’ufficio ordinari e nei giorni festivi

1 Al di fuori degli orari d’ufficio ordinari e nei giorni festivi, il Servizio SCPT, i FST, eccettuati quelli con obblighi di sorveglianza ridotti (art. 51), e i FSCD con obblighi di sorveglianza supplementari (art. 52) forniscono un servizio di picchetto durante il quale sono sempre raggiungibili per riparare eventuali guasti e, nella misura in cui sono tenuti a farlo secondo gli articoli 18 e 50, garantire le prestazioni seguenti:

  • a. la fornitura di informazioni secondo gli articoli 35–43 e 48a–48c, nonché secondo l’articolo 27 in combinato disposto con gli articoli 35, 40, 42 e 43;

  • b. l’attivazione di sorveglianze in tempo reale secondo gli articoli 54–59;

  • c. l’esecuzione di sorveglianze retroattive secondo gli articoli 60–63, 65 e 66 dichiarate urgenti;

  • d. l’esecuzione di ricerche d’emergenza secondo l’articolo 67 e di ricerche di condannati secondo l’articolo 68, eccettuata l’analisi della copertura di rete in vista di una ricerca per zona di copertura dell’antenna secondo l’articolo 64;

  • e. l’attribuzione di mandati di localizzazione di potenziali terroristi tramite telefonia mobile secondo l’articolo 68a.

2 Le autorità annunciano per telefono le prestazioni di cui al capoverso 1 al servizio di picchetto del Servizio SCPT, a meno che le informazioni siano fornite in forma automatizzata tramite l’interfaccia di consultazione del sistema di trattamento.

3 Le domande di informazioni particolari e gli ordini di sorveglianze particolari (art. 25) non sono né accettati né trattati al di fuori degli orari d’ufficio ordinari e nei giorni festivi.

4 I FST con obblighi di sorveglianza ridotti (art. 51), i FSCD e i FSCD con obblighi di informazione supplementari (art. 22) che dispongono già di un servizio di picchetto interno comunicano al Servizio SCPT i dati di contatto aggiornati del proprio servizio di picchetto. In casi di particolare urgenza, il Servizio SCPT è autorizzato a contattarli attraverso questo canale anche al di fuori degli orari d’ufficio ordinari e nei giorni festivi.

Art. 18 Obblighi per la trasmissione di informazioni da parte di FST e di FSCD con obblighi supplementari

1 I seguenti fornitori forniscono le informazioni tramite l’interfaccia di consultazione del sistema di trattamento del Servizio SCPT:

  • a. i FST, eccettuati quelli con obblighi di sorveglianza ridotti (art. 51);

  • b. i FSCD con obblighi di informazione supplementari (art. 22);

  • c. i FSCD con obblighi di sorveglianza supplementari (art. 52).

2 I FST, eccettuati quelli con obblighi di sorveglianza ridotti, forniscono in forma automatizzata le informazioni di cui agli articoli 35–37, 40, 41 e 48b nonché all’articolo 27 in combinato disposto con gli articoli 35 e 40. Forniscono le altre informazioni standardizzate manualmente o, se lo desiderano e d’accordo con il Servizio SCPT, in forma automatizzata.

3 I FST con obblighi di sorveglianza ridotti sono esentati dal fornire le informazioni di cui all’articolo 48b. Forniscono le informazioni standardizzate come segue:

  • a. per scritto, al di fuori del sistema di trattamento, tramite un mezzo di trasmissione sicuro autorizzato dal DFGP;

  • b. manualmente, tramite l’interfaccia di consultazione del sistema di trattamento; o

  • c. in forma automatizzata, se lo desiderano e d’accordo con il Servizio SCPT.

4 I FSCD con obblighi supplementari ai sensi dell’articolo 22 o 52 forniscono in forma automatizzata le informazioni di cui agli articoli 35–37, 40 e 41 nonché all’articolo 27 in combinato disposto con gli articoli 35 e 40. Sono esentati dal fornire le informazioni di cui agli articoli 48a–48c. Forniscono le altre informazioni standardizzate manualmente o, se lo desiderano e d’accordo con il Servizio SCPT, in forma automatizzata.

Art. 18a Obblighi per la trasmissione di informazioni da parte dei FSCD senza obblighi supplementari e dei gestori di reti di telecomunicazione interne

1 Nel fornire informazioni, i FSCD senza obblighi supplementari e i gestori di reti di telecomunicazione interne non sono tenuti a rispettare i tipi previsti dalla presente ordinanza.

2 Trasmettono i dati di cui dispongono per scritto al di fuori del sistema di trattamento tramite un mezzo di trasmissione sicuro autorizzato dal DFGP.

3 Se lo desiderano, possono trasmettere i dati tramite l’interfaccia di consultazione del sistema di trattamento del Servizio SCPT manualmente o, d’accordo con il Servizio SCPT, in forma automatizzata.

Art. 18b Ricorso a terzi per fornire informazioni

Le persone obbligate a collaborare possono ricorrere a terzi per fornire informazioni.

Art. 18c Comunicazione del numero di pacchetti di dati al momento di fornire informazioni

Se il numero di pacchetti di dati trovati supera il valore massimo indicato nella domanda, la persona obbligata a collaborare ne comunica soltanto il numero.

Art. 20 Verifica dei dati degli utenti di servizi di telefonia mobile

1 Per i servizi di telefonia mobile, il FST verifica, alla consegna dei mezzi di accesso o alla prima attivazione dei servizi, l’identità dell’utente conformemente agli articoli 20a e 20b.

2 Tale obbligo non incombe al FST ma al rivenditore di cui all’articolo 2 lettera f LSCPT, nel caso in cui quest’ultimo esegua direttamente la consegna dei mezzi di accesso o la prima attivazione dei servizi.

3 Il FST verifica in modo adeguato che il rivenditore abbia registrato e identificato correttamente l’utente e abbia trasmesso al FST i dati forniti e la copia del documento d’identità presentato.

Art. 20a Prova dell’identità di persone fisiche utenti di servizi di telefonia mobile

1 Per le persone fisiche utenti di servizi di telefonia mobile, la prova dell’identità deve essere fornita esibendo uno dei seguenti documenti valido il giorno del rilevamento:

  • a. un passaporto svizzero o straniero;

  • b. una carta d’identità svizzera o straniera; o

  • c. una carta di soggiorno per stranieri secondo gli articoli 71 e 71a dell’ordinanza del 24 ottobre 20072 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa.

2 Devono essere rilevati i seguenti dati dell’utente:

  • a. in base al documento presentato:

    1. i cognomi e i nomi,

    2. la data di nascita,

    3. il tipo e il numero del documento, nonché il Paese o l’organizzazione di emissione,

    4. le cittadinanze;

  • b. l’indirizzo;

  • c. se nota, la professione.

3 Se il cliente non ha un abbonamento, devono essere inoltre rilevati i seguenti dati:

  • a. la data e l’ora della consegna dei mezzi di accesso o della prima attivazione dei servizi;

  • b. il nome e l’indirizzo completo del luogo di consegna o di attivazione;

  • c. i cognomi e i nomi della persona che effettua il rilevamento.

4 Il FST o, se del caso, il rivenditore deve allestire o far allestire una copia elettronica ben leggibile del documento originale presentato. Il rivenditore trasmette al FST entro tre giorni dal rilevamento i dati di cui ai capoversi 2 e 3 nonché la copia del documento.

Art. 20b Prova dell’identità di persone giuridiche utenti di servizi di telefonia mobile

1 Per le persone giuridiche utenti di servizi di telefonia mobile devono essere rilevati e verificati per mezzo di prove idonee i seguenti dati:

  • a. il nome, la sede e i dati di contatto;

  • b. il numero d’identificazione delle imprese (IDI) secondo la legge federale del 18 giugno 20103 sul numero d’identificazione delle imprese o il Legal Entity Identifier (LEI);

  • c. se disponibili, i cognomi e i nomi degli utenti dei servizi del fornitore.

2 Il rivenditore trasmette i dati al FST entro tre giorni dal rilevamento.

3 L’articolo 20a capoverso 3 si applica per analogia.

Art. 20c Consegna di mezzi di accesso e attivazione di servizi per il SIC e le autorità di polizia

1 Su richiesta del SIC o di un’autorità di polizia federale o cantonale, il Servizio SCPT funge da intermediario tra un FST e l’autorità in questione nella conclusione di un contratto concernente la consegna di mezzi di accesso e l’attivazione di servizi. Il contratto prevede che i dati di cui all’articolo 20b siano accessibili soltanto a una cerchia molto ristretta di persone degne di fiducia. D’accordo con il Servizio SCPT, il FST definisce i metodi per impedire l’ulteriore diffusione dei dati.

2 Il Servizio SCPT verifica l’identità delle persone autorizzate a ottenere mezzi di accesso e servizi a nome delle autorità e trasmette al FST i dati necessari per la consegna dei mezzi di accesso e per l’attivazione dei servizi. Il FST documenta internamente i mezzi di accesso consegnati alle autorità e i servizi attivati a nome delle stesse.

3 I mezzi di accesso e i servizi di cui al presente articolo possono essere impiegati soltanto nell’ambito del diritto applicabile all’autorità in questione.

Art. 21 Termini di conservazione

1 I seguenti fornitori devono conservare ed essere in grado di trasmettere, per l’intera durata della relazione commerciale e per sei mesi dopo il suo termine, le seguenti indicazioni:

  • a. i FST e i FSCD con obblighi supplementari secondo l’articolo 22 o 52: le indicazioni sui servizi e sui dati ai fini dell’identificazione ai sensi dell’articolo 19 capoverso 1;

  • b. i FST: anche le indicazioni su identificativi attribuiti a lungo termine secondo l’articolo 48a.

2 I FST devono conservare i dati relativi all’identificazione ai sensi dell’articolo 19 capoverso 2 ed essere in grado di trasmetterli durante il periodo di validità dell’autorizzazione di accesso al WLAN pubblico gestito professionalmente e per sei mesi dopo la sua scadenza.

3 Ai fini dell’identificazione, devono conservare per sei mesi i dati sull’assegnazione univoca degli indirizzi IP per l’accesso alla rete ed essere in grado di fornire le informazioni di cui all’articolo 37.

4 I FST che offrono servizi di telefonia mobile devono conservare ed essere in grado di trasmettere i dati degli utenti di cui agli articoli 20a e 20b nonché la copia del documento d’identità per l’intera durata della relazione commerciale e per sei mesi dopo il suo termine.

5 I FST, eccettuati quelli con obblighi di sorveglianza ridotti (art. 51), devono conservare per sei mesi i seguenti dati ai fini dell’identificazione:

  • a. i metadati sugli identificativi dei dispositivi effettivamente usati, per poter fornire le informazioni di cui agli articoli 36 capoverso 1 lettera b numero 4 e 41 capoverso 1 lettera b numero 2;

  • b. i metadati sull’assegnazione e la traduzione (NAT) degli indirizzi IP e dei numeri di porta per l’accesso alla rete, per poter fornire le informazioni di cui agli articoli 38 e 39; e

  • c. i metadati per la determinazione delle reti immediatamente adiacenti di una comunicazione o di un tentativo di comunicazione per i servizi di telefonia e multimediali, per poter fornire le informazioni di cui all’articolo 48c.

6 Ai fini dell’identificazione, i FSCD con obblighi di sorveglianza supplementari (art. 52) devono conservare per sei mesi i dati di cui al capoverso 5 lettere a e b.

7 I metadati di cui al capoverso 5 devono essere distrutti non appena scade il termine di conservazione, a condizione che nessun altro atto normativo preveda che debbano o possano essere conservati più a lungo.

Art. 26 Tipi di informazione

1 I tipi di informazione riguardano informazioni concernenti:

  • a. gli utenti (art. 35, 40, 42 e 43 nonché art. 27 in combinato disposto con detti articoli);

  • b. i servizi (art. 36–39 e 41);

  • c. la modalità di pagamento (art. 44);

  • d. la prova dell’identità (art. 45);

  • e. le copie delle fatture (art. 46);

  • f. le copie dei contratti (art. 47);

  • g. i dati tecnici dei sistemi di telecomunicazione e degli elementi di rete (art. 48);

  • h. gli identificativi attribuiti (art 48a e 48b); e

  • i. la determinazione delle reti adiacenti (art. 48c).

2 Le autorità possono richiedere le informazioni che le persone obbligate a collaborare sono tenute a fornire secondo la presente ordinanza soltanto attenendosi alla procedura prevista nell’ordinanza medesima.

Art. 28 Tipi di sorveglianza

Sono previsti i seguenti tipi di sorveglianza:

  • a. sorveglianza in tempo reale:

    1. di metadati per i servizi di accesso alla rete (art. 54),

    2. di contenuti e metadati per i servizi di accesso alla rete (art. 55),

    3. di metadati per le applicazioni (art. 56 e 58),

    4. tramite la determinazione della posizione mediante la rete (art. 56a e 56b),

    5. di contenuti e metadati per le applicazioni (art. 57 e 59);

  • b. sorveglianza retroattiva:

    1. dei servizi di accesso alla rete (art. 60),

    2. delle applicazioni (art. 61 e 62),

    3. tramite la determinazione della localizzazione al momento dell’ultima attività (art. 63),

    4. tramite una ricerca per zona di copertura dell’antenna (art. 66) e i pertinenti preparativi (art. 64 e 65);

  • c. ricerca d’emergenza (art. 67) tramite:

    1. la determinazione della localizzazione al momento dell’ultima attività (art. 67 lett. a),

    2. la determinazione della posizione mediante la rete (art. 67 lett. b e c),

    3. la sorveglianza in tempo reale dei contenuti e dei metadati per i servizi di accesso alla rete e per i servizi di telefonia e multimedia (art. 67 lett. d),

    4. la sorveglianza in tempo reale dei metadati per i servizi di accesso alla rete e per i servizi di telefonia e multimedia (art. 67 lett. e),

    5. la sorveglianza retroattiva dei servizi di accesso alla rete e dei servizi di telefonia e multimedia (art. 67 lett. f);

  • d. ricerca di condannati (art. 68) tramite:

    1. la determinazione della localizzazione al momento dell’ultima attività (art. 68 cpv. 1 lett. a),

    2. la determinazione della posizione mediante la rete (art. 68 cpv. 1 lett. b e c),

    3. la sorveglianza in tempo reale dei contenuti e dei metadati per i servizi di accesso alla rete o per le applicazioni (art. 68 cpv. 1 lett. d),

    4. la sorveglianza in tempo reale dei metadati per i servizi di accesso alla rete o per le applicazioni (art. 68 cpv. 1 lett. e),

    5. la sorveglianza retroattiva dei servizi di accesso alla rete o delle applicazioni (art. 68 cpv. 1 lett. f),

    6. una ricerca per zona di copertura dell’antenna e i pertinenti preparativi (art. 68 cpv. 1 lett. g);

  • e. localizzazione in tempo reale di potenziali terroristi tramite telefonia mobile (art. 68a).

Art. 30 cpv. 3

3 Le persone obbligate a collaborare mettono gratuitamente e permanentemente a disposizione del Servizio SCPT, su sua richiesta, i collegamenti test necessari e i servizi di telecomunicazione o i servizi di comunicazione derivati richiesti. Gli permettono di eseguire i collegamenti test necessari, che esse stesse non sono in grado di mettergli a disposizione.

Art. 35 cpv. 1 lett. b, c e d, frase introduttiva e n. 2, 9–13, cpv. 2, frase introduttiva e lett. g e i–k, nonché cpv. 3

1 Il tipo di informazione IR_4_NA comprende le seguenti indicazioni sugli utenti di servizi di accesso alla rete:

  • b. per i servizi di telefonia mobile:

    1. i dati delle persone fisiche o giuridiche di cui agli articoli 20–20b,

    2. se disponibili, altri indirizzi e dati di contatto nonché il loro periodo di validità, e

    3. per le persone fisiche, il sesso;

  • c. per gli altri servizi di accesso alla rete:

    1. i dati relativi all’identificazione ai sensi dell’articolo 19,

    2. se disponibili, i dati della persona fisica o giuridica, altri indirizzi e dati di contatto nonché il loro periodo di validità, e

    3. per le persone fisiche, il sesso;

  • d. le seguenti indicazioni per ogni servizio di accesso alla rete del fornitore utilizzato dall’utente:

    1. l’identificativo univoco principale del servizio (p. es. nome utente, MSISDN, GPSI),

    2. se del caso, gli ICCID associati al momento della consegna,

    3. se del caso, gli IMSI o i SUPI associati,

    4. il tipo di relazione commerciale (p. es. servizio prepagato, abbonamento),

    5. se del caso, l’elenco o il settore degli altri elementi di indirizzo (p. es. MSISDN) e identificativi (p. es. ICCID) associati al servizio o registrati in relazione a esso e il loro periodo di validità,

    6. la designazione del servizio (p. es. nome dell’abbonamento o della tariffa).

2 La domanda di informazioni precisa il periodo a cui si riferisce la stessa. Contiene almeno uno dei seguenti criteri:

  • g. l’IDI o il LEI;

  • i. l’identificativo dell’utente o l’identificativo del servizio, esclusi gli indirizzi IP (p. es. nome utente, MSISDN, GPSI);

  • j. l’IMSI o il SUPI;

  • k. l’ICCID.

3 Per i criteri di cui al capoverso 2 lettere a–d va aggiunto un secondo criterio. Per le ricerche in base a sequenze di segni (cpv. 2 lett. a, c, d, f) il fornitore deve eseguire una ricerca letterale conformemente alle prescrizioni del DFGP.

Art. 36 Tipo di informazione IR_6_NA: informazioni su servizi di accesso alla rete

1 Il tipo di informazione IR_6_NA comprende le seguenti indicazioni sui servizi di accesso alla rete:

  • a. se disponibile, l’identificativo univoco dell’utente (p. es. numero cliente);

  • b. le seguenti indicazioni sui servizi di accesso alla rete oggetto della domanda e sugli altri servizi di accesso alla rete associati:

    1. l’identificativo univoco del servizio (p. es. nome utente),

    2. se del caso, tutti gli identificativi associati a ciascuno dei servizi (p. es. nome utente, MSISDN, GPSI) e il loro periodo di validità,

    3. se disponibile, l’identificativo alternativo dell’utente, in particolare, nel caso di un accesso WLAN pubblico gestito professionalmente, un identificativo che permette di richiedere i dati relativi all’identificazione ai sensi dell’articolo 19 capoverso 2,

    4. gli identificativi univoci conformi alle norme internazionali (p. es. IMEI, PEI, indirizzo MAC) dei dispositivi usati negli ultimi sei mesi in relazione ai vari servizi presso il fornitore e, se disponibile, la designazione di ciascun dispositivi,

    5. se del caso, gli ICCID di tutte le SIM associate ai vari servizi e il loro periodo di validità, i codici PUK e PUK2, l’IMSI o il SUPI, il MSISDN o il GPSI e l’eUICC-ID,

    6. in caso di un’offerta multidispositivo, se si tratta del dispositivo principale o di un dispositivo secondario.

2 La domanda di informazioni precisa il periodo a cui si riferisce la stessa. Contiene almeno uno dei seguenti criteri:

  • a. l’identificativo del servizio, esclusi gli indirizzi IP (p. es. nome utente, MSISDN, GPSI), o un identificativo che permette di richiedere i dati identificativi ai sensi dell’articolo 19 capoverso 2;

  • b. l’IMSI o il SUPI;

  • c. l’identificativo univoco del dispositivo conforme alle norme internazionali (p. es. IMEI, PEI, indirizzo MAC);

  • d. l’indirizzo di installazione dell’accesso fisso alla rete;

  • e. l’ICCID.

Art. 37 cpv. 1, frase introduttiva e lett. b

1 Il tipo di informazione IR_7_IP comprende le seguenti indicazioni sull’utente identificato al quale, nel momento determinante, era univocamente assegnato un indirizzo IP:

  • b. l’identificativo univoco (p. es. nome utente, MSISDN, GPSI) del servizio di accesso alla rete o un identificativo che permette di richiedere i dati relativi all’identificazione ai sensi dell’articolo 19 capoverso 2;

Art. 38 cpv. 1, frase introduttiva e lett. b, nonché cpv. 2, frase introduttiva e lett. f

1 Il tipo di informazione IR_8_IP (NAT) comprende le seguenti indicazioni ai fini dell’identificazione se l’indirizzo IP non è stato assegnato in modo univoco (NAT):

  • b. l’identificativo univoco del servizio (p. es. nome utente, MSISDN, GPSI) del servizio di accesso alla rete o un identificativo che permette di richiedere i dati relativi all’identificazione ai sensi dell’articolo 19 capoverso 2.

2 La domanda di informazioni contiene le indicazioni note sul contesto di traduzione NAT oggetto della domanda:

  • f. il momento determinante, con data e ora, all’inizio, durante o alla fine del contesto di traduzione NAT.

Art. 39 Tipo di informazione IR_9_NAT: informazioni su contesti di traduzione NAT

1 Il tipo di informazione IR_9_NAT comprende le seguenti indicazioni su un determinato contesto di traduzione NAT ai fini dell’identificazione in relazione a una procedura NAT al livello del fornitore:

  • a. l’indirizzo IP sorgente prima o dopo la traduzione NAT;

  • b. il numero di porta sorgente prima o dopo la traduzione NAT.

2 La domanda di informazioni contiene le indicazioni note sul contesto di traduzione NAT oggetto della domanda:

  • a. l’indirizzo IP sorgente dopo o prima della traduzione NAT;

  • b. il numero di porta sorgente dopo o prima della traduzione NAT;

  • c. se necessario per l’identificazione, l’indirizzo IP pubblico di destinazione;

  • d. se necessario per l’identificazione, il numero di porta di destinazione;

  • e. se necessario per l’identificazione, il tipo di protocollo di trasporto;

  • f. il momento determinante, con data e ora, all’inizio, durante o alla fine del contesto di traduzione NAT.

Art. 40 cpv. 1 lett. b, c e d, frase introduttiva e n. 2, 6, 7 e 10–13, cpv. 2, frase introduttiva e lett. g, j e k, nonché cpv. 3

1 Il tipo di informazione IR_10_TEL comprende le seguenti indicazioni sugli utenti di servizi di telefonia e multimediali:

  • b. per i servizi di telefonia mobile:

    1. i dati delle persone fisiche e giuridiche di cui agli articoli 20, 20a e 20b,

    2. se disponibili, altri indirizzi e dati di contatto nonché il loro periodo di validità, e

    3. per le persone fisiche, il sesso;

  • c. per gli altri servizi di telefonia e multimediali:

    1. i dati relativi all’identificazione ai sensi dell’articolo 19,

    2. se disponibili, i dati della persona fisica o giuridica, altri indirizzi e dati di contatto nonché il loro periodo di validità, e

    3. per le persone fisiche, il sesso;

  • d. le seguenti indicazioni per ogni servizio di telefonia e multimediale del fornitore utilizzato dall’utente:

    1. l’identificativo univoco principale del servizio (p. es. numero di telefono, SIP URI),

    2. lo stato del servizio secondo la designazione interna del fornitore (p. es. attivo, sospeso, bloccato) e il suo periodo di validità,

    3. se del caso, l’elenco o il settore degli altri elementi di indirizzo (p. es. numeri di telefono, IMPU) e identificativi (p. es. ICCID) associati al servizio o registrati in relazione a esso e il loro periodo di validità,

    4. se del caso, gli IMSI o i SUPI associati,

    5. se del caso, gli ICCID associati al momento della consegna,

    6. il tipo di relazione commerciale (p. es. servizio prepagato, abbonamento),

    7. la designazione del servizio (p. es. nome dell’abbonamento o della tariffa).

2 La domanda di informazioni precisa il periodo a cui si riferisce la stessa. Contiene almeno uno dei seguenti criteri:

  • g. l’IDI o il LEI;

  • j. l’IMSI o il SUPI;

  • k. l’ICCID.

3 Per i criteri di cui al capoverso 2 lettere a–d va aggiunto un secondo criterio. Per le ricerche in base a sequenze di segni (cpv. 2 lett. a, c, d, f) il fornitore deve eseguire una ricerca letterale conformemente alle prescrizioni del DFGP.

Art. 41 Tipo di informazione IR_12_TEL: informazioni su servizi di telefonia e multimediali

1 Il tipo di informazione IR_12_TEL comprende le seguenti indicazioni sui servizi di telefonia e multimediali:

  • a. se disponibile, l’identificativo univoco dell’utente (p. es. il numero cliente);

  • b. le seguenti indicazioni sui servizi di telefonia e multimediali oggetto della domanda e sugli altri servizi di telefonia e multimediali associati:

    1. se del caso, tutti gli elementi di indirizzo pubblici (p. es. MSISDN, SIP URI, TEL URI) e privati (p. es. IMPI) associati a ciascun servizio e il loro periodo di validità,

    2. gli identificativi univoci conformi alle norme internazionali (p. es. IMEI, PEI) dei dispositivi usati negli ultimi sei mesi in relazione a ciascuno dei servizi presso il fornitore e, se disponibile, la designazione di ciascuno di questi dispositivi,

    3. se del caso, gli ICCID di tutte le SIM associate a ciascuno dei servizi e il loro periodo di validità, i codici PUK e PUK2, l’IMSI o il SUPI, il MSISDN o il GPSI e l’eUICC-ID,

    4. in caso di un’offerta multidispositivo, se si tratta del dispositivo principale o di un dispositivo secondario.

2 La domanda di informazioni precisa il periodo a cui si riferisce la stessa. Contiene almeno uno dei seguenti criteri:

  • a. l’elemento di indirizzo pubblico (p. es. SIP URI, MSISDN, GPSI);

  • b. l’IMSI o il SUPI;

  • c. l’identificativo univoco del dispositivo conforme alle norme internazionali (p. es. IMEI, PEI, indirizzo MAC);

  • d. l’indirizzo di installazione dell’accesso fisso alla rete;

  • e. l’elemento di indirizzo privato (p. es. IMPI);

  • f. l’ICCID.

Art. 42 cpv. 1 lett. c, frase introduttiva (concerne soltanto i testi tedesco e francese) e n. 6, e d, cpv. 2, frase introduttiva e lett. g e j, nonché cpv. 3

1 Il tipo di informazione IR_13_EMAIL comprende su utenti di servizi di posta elettronica:

  • c. le seguenti indicazioni su ogni servizio di posta elettronica del fornitore utilizzato dall’utente:

    1. la designazione del servizio;

  • d. se del caso, gli altri elementi di indirizzo o identificativi registrati presso il fornitore in relazione al servizio (p. es. indirizzo di posta elettronica, MSISDN, GPSI, elemento di indirizzo per ripristinare un accesso perduto a un indirizzo di posta elettronica).

2 La domanda di informazioni precisa il periodo a cui si riferisce la stessa. Contiene almeno uno dei seguenti criteri:

  • g. l’IDI o il LEI;

  • j. gli identificativi connessi al servizio oggetto della domanda, ad esempio un elemento di indirizzo per il ripristino.

3 Per i criteri di cui al capoverso 2 lettere a–d va aggiunto un secondo criterio. Per le ricerche in base a sequenze di segni (cpv. 2 lett. a, c, d, f) il fornitore deve eseguire una ricerca letterale conformemente alle prescrizioni del DFGP.

Art. 43 cpv. 1, frase introduttiva, lett. c, frase introduttiva (concerne soltanto i testi tedesco e francese) e n. 6, cpv. 2, frase introduttiva e lett. g, i e j, nonché cpv. 3

1 Il tipo di informazione IR_15_COM comprende le indicazioni seguenti sugli utenti di altri servizi di telecomunicazione o servizi di comunicazione derivati (p. es. servizi di messaggeria, servizi di comunicazione nei media sociali):

  • c. le seguenti informazioni per ogni altro servizio di telecomunicazione o servizio di comunicazione derivato del fornitore utilizzato dall’utente:

    1. la designazione del servizio.

2 La domanda di informazioni precisa il periodo a cui si riferisce la stessa. Contiene almeno uno dei seguenti criteri:

  • g. l’IDI o il LEI;

  • i. l’elemento di indirizzo o l’identificativo del servizio (p. es. indirizzo dell’utente, pseudonimo, identificativo univoco specifico dell’applicazione);

  • j. l’identificativo connesso al servizio oggetto della domanda, ad esempio un elemento di indirizzo per il ripristino.

3 In caso di indicazione di un criterio di cui al capoverso 2 lettere a–d va aggiunto un secondo criterio. Per le ricerche in base a sequenze di segni (cpv. 2 lett. a, c, d, f) il fornitore deve eseguire una ricerca letterale conformemente alle prescrizioni del DFGP.

Art. 44 cpv. 1, frase introduttiva e lett. c ed f, nonché cpv. 3, frase introduttiva e lett. c, d ed f

1 Il tipo di informazione IR_17_PAY comprende le seguenti indicazioni sulle modalità di pagamento degli utenti di servizi di telecomunicazione e servizi di comunicazione derivati:

  • c. Concerne soltanto il testo tedesco e francese

  • f. Concerne soltanto il testo tedesco

3 La domanda di informazioni precisa il periodo a cui si riferisce la stessa. Contiene almeno uno dei seguenti criteri:

  • c. Concerne soltanto il testo tedesco e francese

  • d. Concerne soltanto il testo tedesco

  • f. il codice per la ricarica del credito o per il pagamento del servizio.

Art. 45 Tipo di informazione IR_18_ID: prova dell’identità

1 Il tipo di informazione IR_18_ID comprende la trasmissione della copia elettronica del documento registrato dell’utente conformemente all’articolo 20a capoverso 4.

2 La domanda di informazioni precisa il momento e l’identificativo dell’utente o del servizio, l’ICCID, l’IMSI, il SUPI oppure, se del caso, l’identificativo del dispositivo a cui si riferisce la richiesta.

Art. 46 cpv. 1

Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 47 cpv. 1 e 2

1 Concerne soltanto il testo tedesco.

2 La domanda di informazioni precisa il momento e l’identificativo dell’utente o del servizio, l’ICCID, l’IMSI, il SUPI oppure, se del caso, l’identificativo del dispositivo a cui si riferisce la richiesta.

Art. 48 Tipo di informazione IR_21_TECH: dati tecnici

1 Il tipo di informazione IR_21_TECH comprende la trasmissione dei dati tecnici dei sistemi di telecomunicazione e degli elementi di rete nella localizzazione oggetto della domanda, in particolare i dati di localizzazione delle celle radio e degli accessi WLAN pubblici gestiti professionalmente.

2 I dati di localizzazione comprendono:

  • a. gli identificativi degli elementi di rete (p. es. identificativo della cella o della zona) o un’altra designazione idonea (p. es. nome dell’hotspot) e le coordinate geografiche o altre indicazioni sulla localizzazione conformi alle norme internazionali;

  • b. se disponibile, l’indirizzo postale della localizzazione;

  • c. se del caso, la direzione principale di trasmissione delle celle;

  • d. se disponibili, altre caratteristiche della localizzazione; e

  • e. se del caso, le marche temporali connesse.

3 La domanda di informazioni precisa il periodo a cui si riferisce la stessa. Contiene almeno uno dei seguenti criteri:

  • a. le coordinate geografiche della localizzazione, oggetto della domanda, dell’elemento di rete;

  • b. l’identificativo di un elemento di rete nella localizzazione oggetto della domanda (p. es. identificativo della cella o della zona) o un’altra designazione idonea (p. es. nome dell’hotspot).

Art. 48a Tipo di informazione IR_51_ASSOC_PERM: informazioni su identificativi attribuiti a lungo termine

1 Il tipo di informazione IR_51_ASSOC_PERM comprende la trasmissione di tutti gli identificativi (IMPU e IMPI) che nel momento determinante sono o erano attribuiti all’identificativo (IMPU o IMPI) oggetto della domanda allo scopo di fornire un determinato servizio di telefonia e multimediale, nonché il periodo di validità di tale attribuzione.

2 La domanda di informazioni precisa il momento determinante, l’identificativo oggetto della domanda e il tipo di identificativo (IMPU o IMPI).

Art. 48b Tipo di informazione IR_52_ASSOC_TEMP: informazioni immediate su identificativi attribuiti per breve tempo

1 Il tipo di informazione IR_52_ASSOC_TEMP comprende la trasmissione degli identificativi permanenti (p. es. SUPI) attribuiti, al momento della richiesta, agli identificativi temporanei (p. es. SUCI, GUTI 5G) oggetto della domanda allo scopo di fornire un determinato servizio di telecomunicazione.

2 La domanda di informazioni precisa gli identificativi temporanei oggetto della domanda e la corrispondente zona coperta dalla rete di telefonia mobile.

Art. 48c Tipo di informazione IR_53_TEL_ADJ_NET: determinazione delle reti adiacenti di servizi di telefonia e multimediali

1 Il tipo di informazione IR_53_TEL_ADJ_NET comprende, se del caso, la determinazione e la trasmissione della designazione delle reti immediatamente adiacenti di una comunicazione o di un tentativo di comunicazione di servizi di telefonia e multimediali (p. es. Inter Operator Identifier, indirizzo IP).

2 La domanda di informazioni precisa la comunicazione o il tentativo di comunicazione a cui si riferisce la stessa. Contiene i seguenti criteri:

  • a. il momento della comunicazione o del tentativo di comunicazione;

  • b. gli elementi di indirizzo a cui la comunicazione o il tentativo di comunicazione erano indirizzati; e

  • c. se disponibili, gli elementi di indirizzo da cui proviene la comunicazione o il tentativo di comunicazione.

Art. 50 cpv. 1 e 5–9

1 Ogni FST, eccettuati quelli con obblighi di sorveglianza ridotti (art. 51), e ogni FSCD con obblighi di sorveglianza supplementari (art. 52) deve essere in grado di eseguire o far eseguire da terzi i tipi di sorveglianza previsti nelle sezioni 8–12 del presente capitolo (art. 54–69) e riguardanti i servizi da esso offerti. I FSCD con obblighi di sorveglianza supplementari sono esentati dai tipi di sorveglianza previsti agli articoli 56a, 56b, 67 lettere b e c nonché 68 capoverso 1 lettere b e c.

5 Il fornitore assiste il Servizio SCPT, su richiesta di quest’ultimo, nel verificare che i dati della sorveglianza trasmessi corrispondano effettivamente al traffico delle telecomunicazioni indicato nel mandato di sorveglianza.

6 Se al Target ID sono associati altri identificativi (p. es. IMPI con IMPU, indirizzo di posta elettronica con indirizzi alias, SIM supplementare, multidispositivo), il fornitore garantisce che anche questi siano sorvegliati nell’ambito del tipo di sorveglianza.

7 La sorveglianza in tempo reale di servizi di telefonia mobile comprende anche la sorveglianza di elementi di rete rilevanti quali l’HLR, l’HSS e l’UDM, in particolare per rilevare e trasmettere in modo standardizzato nell’IRI informazioni sulla rete che fornisce il servizio, sulla modifica degli identificativi del servizio e del dispositivo attribuiti, sugli eventi relativi alla localizzazione, sul cambio dell’elemento di rete che fornisce il servizio e sugli eventi di identificazione e autenticazione del Target ID.

8 Se del caso, per la sorveglianza in tempo reale nell’IMS deve essere attivata la determinazione da parte della rete dei dati di localizzazione del Target ID.

9 Se, nel corso di una sorveglianza in tempo reale o di una determinazione periodica della posizione già attivate, a un servizio si aggiunge un nuovo dispositivo (multidispositivo) o una nuova SIM (SIM supplementare), anche il nuovo dispositivo o la nuova SIM vanno sorvegliati. A tal fine non è riscosso alcun emolumento supplementare né è versata alcuna indennità supplementare. Se necessario, il fornitore può chiedere un numero amministrativo supplementare di identificazione della sorveglianza.

Art. 53 Accesso agli impianti

1 Le persone obbligate a collaborare che devono garantire al Servizio SCPT o ai suoi incaricati l’accesso ai propri impianti rendono loro possibile l’accesso a edifici, dispositivi, linee, sistemi, reti e servizi nei limiti necessari alla sorveglianza o ai collegamenti test (art. 30).

2 Mettono gratuitamente a disposizione gli accessi esistenti alle reti di telecomunicazione pubbliche. D’accordo con il Servizio SCPT o i suoi incaricati, creano, se necessario per la sorveglianza, nuovi accessi alla rete a spese del Servizio SCPT.

Art. 54 Tipo di sorveglianza RT_22_NA_IRI: sorveglianza in tempo reale dei metadati per i servizi di accesso alla rete

1 Il tipo di sorveglianza RT_22_NA_IRI comprende la sorveglianza in tempo reale di un servizio di accesso alla rete nel settore della telefonia mobile.

2 Devono essere trasmessi in tempo reale i seguenti metadati del traffico delle telecomunicazioni inviato o ricevuto tramite il servizio di accesso alla rete sorvegliato:

  • a. il momento dell’accesso alla rete o del distacco dalla stessa: la data, l’ora, il tipo di evento e la tecnologia nonché, se del caso, il motivo del distacco;

  • b. il tipo di accesso alla rete nel momento esaminato;

  • c. le informazioni AAA del servizio di accesso alla rete sorvegliato, in particolare gli identificativi dell’utente e l’IMSI o il SUPI associati;

  • d. gli indirizzi IP assegnati al servizio di accesso alla rete sorvegliato e ai dispositivi associati nonché la data e l’ora della rispettiva assegnazione;

  • e. gli elementi di indirizzo e gli identificativi disponibili del servizio di accesso alla rete sorvegliato, in particolare il MSISDN o il GPSI e l’IMSI o il SUPI associati;

  • f. gli identificativi univoci, conformi alle norme internazionali, dei dispositivi associati del servizio di accesso alla rete sorvegliato, usati nel momento esaminato (p. es. IMEI, PEI, indirizzo MAC);

  • g. il tipo, la data e l’ora di inizio ed eventualmente di fine degli eventi che modificano le caratteristiche tecniche del servizio di accesso alla rete sorvegliato o la sua gestione della mobilità e, se note, le cause di tali eventi;

  • h. i dati attuali di localizzazione del target, delle celle utilizzate o dell’accesso non 3GPP utilizzato, determinati per quanto possibile dalla rete e contrassegnati come tali, compresi i dati di localizzazione riguardanti il target dedotti dai messaggi di segnalazione NAS e, nel caso dei sistemi EPS e 5GS, i dati di localizzazione integrati, se disponibili, dalla marca temporale connessa o dall’età dei dati di localizzazione;

  • i. se possibile, informazioni sulla rete che forniva precedentemente il servizio e su quella che lo fornisce attualmente;

  • j. informazioni sulla modifica degli identificativi del servizio e del dispositivo attribuiti, sugli eventi relativi alla localizzazione e, se del caso, sul loro motivo, sul cambio dell’elemento di rete che fornisce il servizio nonché sugli eventi di identificazione e autenticazione del target;

  • k. per la tecnologia 5G, anche informazioni sull’attribuzione di un nuovo identificativo temporaneo del target.

3 I dati di localizzazione comprendono le marche temporali associate e, se disponibile, il tipo di tecnologia di accesso alla rete utilizzato nonché:

  • a. gli identificativi (p. es. identificativo della cella o della zona) e le coordinate geografiche delle celle e, se del caso, le direzioni principali di trasmissione delle celle nonché, per un gruppo di celle radio (combined cell), altri dati di localizzazione conformemente alle prescrizioni applicabili del DFGP;

  • b. la posizione del target determinata dalla rete, ad esempio sotto forma di coordinate geografiche assieme al valore di incertezza associato oppure sotto forma di poligoni con indicazione delle coordinate geografiche di ogni punto poligonometrico;

  • c. altre indicazioni, conformi alle norme internazionali, sulla localizzazione del target oppure delle celle; o

  • d. in caso di un accesso non 3GPP:

    1. gli identificativi o un’altra designazione idonea (p. es. nome dell’hotspot) dell’accesso non 3GPP, l’indirizzo IP sorgente pubblico per la connessione sicura del target al gateway nonché, nel caso di NAT, il numero di porta sorgente e il protocollo, o

    2. l’identificativo dell’accesso alla rete e, se disponibile, l’indirizzo postale di tale accesso.

Art. 56 Tipo di sorveglianza RT_24_TEL_IRI: sorveglianza in tempo reale dei metadati per servizi di telefonia e multimediali

1 Il tipo di sorveglianza RT_24_TEL_IRI comprende la sorveglianza in tempo reale di un servizio di telefonia e multimediale e, se del caso, dei servizi convergenti, in particolare SMS, segreteria vocale e RCS.

2 Devono essere trasmessi in tempo reale i seguenti metadati del traffico delle telecomunicazioni inviato, trattato o ricevuto tramite i servizi sorvegliati:

  • a. la data e l’ora delle procedure di login e di logout e il loro risultato;

  • b. le informazioni AAA dei servizi sorvegliati e le informazioni sugli eventi di registrazione e sottoscrizione nonché le relative risposte, in particolare l’identificativo dell’utente (p. es. SIP URI, IMPI) e, per i servizi di telefonia mobile, l’IMSI o il SUPI e, se del caso, gli indirizzi IP e i numeri di porta del client e del server nonché i dati sul protocollo usato;

  • c. le informazioni di segnalazione, in particolare quelle relative al sistema di servizio, allo stato dell’utente e alla qualità del servizio;

  • d. se del caso, le informazioni di presenza;

  • e. in caso di comunicazioni, tentativi di comunicazione e modifiche tecniche (p. es. integrazione di servizi supplementari, integrazione di servizi convergenti o passaggio a servizi di questo tipo, passaggio a un’altra tecnologia di accesso alla rete, location update), se del caso:

    1. il tipo, la data e l’ora di inizio ed eventualmente di fine,

    2. gli elementi di indirizzo (p. es MSISDN, GPSI, numero E.164, SIP URI, IMPU) di tutti i partecipanti alla comunicazione e il loro ruolo specifico,

    3. l’indirizzo di destinazione reale conosciuto e gli indirizzi intermedi disponibili, se la comunicazione o il tentativo di comunicazione sono stati deviati o trasferiti,

    4. gli identificativi univoci, conformi alle norme internazionali, dei dispositivi dei servizi sorvegliati (p. es. IMEI, PEI, indirizzo MAC),

    5. gli altri identificativi disponibili,

    6. il motivo della fine della comunicazione, della sua non riuscita o della modifica tecnica,

    7. le informazioni di segnalazione sui servizi supplementari (p. es. teleconferenza, trasferimento di chiamata, DTMF),

    8. lo stato della comunicazione o del tentativo di comunicazione,

    9. per i servizi di telefonia mobile, anche i dati attuali di localizzazione secondo l’articolo 54 capoversi 2 lettera h e 3;

  • f. per i servizi di telefonia mobile, anche informazioni sulla rete che forniva precedentemente il servizio e su quella che lo fornisce attualmente, sulla modifica degli identificativi del servizio e del dispositivo attribuiti, sugli eventi relativi alla localizzazione e, se del caso, sul loro motivo, sul cambio dell’elemento di rete che fornisce il servizio nonché sugli eventi di identificazione e autenticazione del target.

Art. 56a Tipo di sorveglianza RT_54_POS_ONCE: determinazione unica e immediata della posizione mediante la rete

1 Il tipo di sorveglianza RT_54_POS_ONCE comprende la determinazione unica e immediata mediante la rete della posizione di tutti i dispositivi mobili associati al Target ID.

2 La posizione deve essere determinata dalla rete con l’aiuto di una funzione di posizionamento immediata conformemente alle prescrizioni del DFGP.

3 Devono essere trasmesse immediatamente le seguenti indicazioni:

  • a. i MSISDN o i GPSI, gli IMEI o i PEI e gli IMSI o i SUPI osservati: almeno una di queste indicazioni, le altre se disponibili;

  • b. l’identificativo della rete del location service client e la marca temporale della determinazione della posizione;

  • c. se la posizione è stata determinata: la marca temporale della posizione e i dati della posizione come segue:

    1. se disponibile, il metodo utilizzato per determinare la posizione,

    2. se disponibili, indicazioni sul grado di precisione della posizione,

    3. la posizione sotto forma di:

      • – coordinate geografiche e, se del caso, i relativi valori d’incertezza,

      • – poligoni con indicazione delle coordinate geografiche di ogni punto poligonometrico, o

      • – altre indicazioni conformi alle norme internazionali, e

    4. se disponibili, l’altitudine della posizione, la qualità del servizio, lo stato di spostamento del dispositivo nonché la velocità e la direzione di tale spostamento;

  • d. se la posizione non è stata determinata: il motivo dell’insuccesso (codice d’errore) e i dati di localizzazione definiti nell’articolo 63 al momento dell’ultima attività rilevabile, senza costi aggiuntivi.

Art. 56b Tipo di sorveglianza RT_55_POS_PERIOD: determinazione ricorrente e periodica della posizione mediante la rete

1 Il tipo di sorveglianza RT_55_POS_PERIOD comprende la determinazione ricorrente e periodica mediante la rete della posizione di tutti i dispositivi mobili associati al Target ID.

2 La posizione deve essere determinata dalla rete con l’aiuto di una funzione di posizionamento periodica conformemente alle prescrizioni del DFGP.

3 Devono essere trasmesse immediatamente le seguenti indicazioni:

  • a. i MSISDN o i GPSI, gli IMEI o i PEI e gli IMSI o i SUPI osservati: almeno una di queste indicazioni, le altre se disponibili;

  • b. l’identificativo della rete del location service client e la marca temporale della determinazione della posizione;

  • c. se la posizione è stata determinata: la marca temporale della posizione e i dati della posizione come segue:

    1. il metodo utilizzato per determinare la posizione,

    2. indicazioni sul grado di precisione della posizione,

    3. la posizione sotto forma di:

      • – coordinate geografiche e, se del caso, i relativi valori d’incertezza,

      • – poligoni con indicazione delle coordinate geografiche di ogni punto poligonometrico, o

      • – altre indicazioni conformi alle norme internazionali, e

    4. se disponibili, l’altitudine della posizione, la qualità del servizio, lo stato di spostamento del dispositivo nonché la velocità e la direzione di tale spostamento;

  • d. se la posizione non è stata determinata: il motivo dell’insuccesso (codice d’errore).

Art. 60 Tipo di sorveglianza HD_28_NA: sorveglianza retroattiva dei metadati per i servizi di accesso alla rete

Il tipo di sorveglianza HD_28_NA comprende la sorveglianza retroattiva dei metadati di un servizio di accesso alla rete. Devono essere trasmessi i seguenti metadati del traffico delle telecomunicazioni inviato o ricevuto tramite il servizio di accesso alla rete sorvegliato:

  • a. la data e l’ora d’inizio ed eventualmente di fine della sessione o la sua durata;

  • b. il tipo e lo stato dell’accesso alla rete;

  • c. l’identificativo usato per autenticare l’utente presso l’accesso sorvegliato, ad esempio il nome utente;

  • d. l’indirizzo IP assegnato al target e il relativo tipo oppure, in caso di accesso non 3GPP, l’indirizzo IP sorgente pubblico per la connessione sicura del target al gateway e il numero di porta sorgente associato;

  • e. l’identificativo univoco, conforme alle norme internazionali, del dispositivo del target (p. es. indirizzo MAC, IMEI o PEI nel caso di servizi di telefonia mobile);

  • f. il volume di dati caricato e scaricato durante la sessione;

  • g. per i servizi di telefonia mobile: le informazioni GPRS, EPS o 5GS (in particolare IMSI, SUPI, MSISDN, GPSI) e i dati di localizzazione a inizio e fine sessione nonché, se disponibili, quelli durante la sessione conformemente alle prescrizioni applicabili del DFGP;

  • h. in caso di accesso alla rete tramite WLAN pubblico gestito professionalmente: gli identificativi (p. es. BSSID) o altre designazioni idonee (p. es. nome dell’hotspot), i dati di localizzazione (coordinate geografiche o indirizzo postale) nonché, se disponibili, il tipo di autenticazione, un identificativo che permetta di richiedere i dati identificativi ai sensi dell’articolo 19 capoverso 2 e l’indirizzo IP dell’accesso usato dal target;

  • i. se disponibili, in aggiunta alle indicazioni di cui alle lettere g e h, le informazioni relative alla localizzazione provenienti dalla navigazione marittima e aerea;

  • j. in caso di accesso alla rete fissa: gli elementi di indirizzo dell’accesso e, se disponibile, l’indirizzo postale.

Art. 61, frase introduttiva e lett. b, d, g, gbis, i e j

Il tipo di sorveglianza HD_29_TEL comprende la sorveglianza retroattiva dei metadati di un servizio di telefonia e multimediale e, se del caso, dei servizi convergenti, in particolare SMS, segreteria vocale e RCS. Devono essere trasmessi i seguenti metadati delle comunicazioni e dei tentativi di comunicazione dei servizi sorvegliati:

  • b. gli elementi di indirizzo (p. es MSISDN, GPSI, numero E.164, SIP URI, IMPU) di tutti i partecipanti alla comunicazione e il loro ruolo;

  • d. per i servizi di telefonia mobile: l’IMEI o il PEI del dispositivo del target e l’IMSI o il SUPI del target;

  • g. per i servizi di telefonia mobile: i dati di localizzazione, determinati per quanto possibile dalla rete e contrassegnati come tali, delle celle utilizzate dal target o dell’accesso non 3GPP all’inizio e alla fine della comunicazione o del tentativo di comunicazione nonché, se disponibili, quelli durante la comunicazione conformemente alle prescrizioni applicabili del DFGP;

  • gbis. se disponibili, in aggiunta ai dati di cui alla lettera g, le informazioni relative alla localizzazione provenienti dalla navigazione marittima e aerea;

  • i. per i servizi multimediali: le informazioni sull’accesso alla rete del target:

    1. il tipo di accesso,

    2. la classe di accesso,

    3. l’indicazione se le informazioni sull’accesso alla rete provengono dalla rete, e

    4. i dati di localizzazione relativi all’accesso alla rete all’inizio e alla fine della sessione multimediale nonché, se disponibili, quelli durante la sessione multimediale conformemente alle prescrizioni applicabili del DFGP;

  • j. se del caso, la designazione delle reti immediatamente adiacenti della comunicazione o del tentativo di comunicazione.

Art. 62 Tipo di sorveglianza HD_30_EMAIL: sorveglianza retroattiva dei metadati per servizi di posta elettronica

Il tipo di sorveglianza HD_30_EMAIL comprende la sorveglianza retroattiva dei metadati di un servizio di posta elettronica. Devono essere trasmessi i seguenti metadati del traffico delle telecomunicazioni inviato, trattato o ricevuto tramite il servizio sorvegliato:

  • a. la data, l’ora, il tipo di evento, gli identificativi dell’utente, gli eventuali indirizzi alias, gli indirizzi di mittente e destinatario, il protocollo usato, gli indirizzi IP e i numeri di porta del server e del client, nonché eventualmente lo stato di recapito del messaggio nei casi di invio, ricezione, login nella casella di posta, logout e, se disponibile, anche nei casi di download, upload, eliminazione, elaborazione, aggiunta di un messaggio;

  • b. gli indirizzi IP e i nomi dei server di posta elettronica in uscita e in arrivo.

Art. 63 Tipo di sorveglianza HD_31_PAGING: determinazione della localizzazione al momento dell’ultima attività

1 Il tipo di sorveglianza HD_31_PAGING comprende la determinazione della localizzazione al momento dell’ultima attività rilevabile dal fornitore di telefonia mobile per i servizi di accesso alla rete e per i servizi di telefonia e multimediali di tutti i dispositivi mobili della persona sorvegliata associati al Target ID.

2 Devono essere trasmessi:

  • a. il MSISDN o il GPSI;

  • b. l’IMSI o il SUPI;

  • c. se disponibile, l’IMEI o il PEI;

  • d. il tipo di tecnologia di accesso alla rete utilizzato;

  • e. se del caso, la banda di frequenza;

  • f. l’identificativo univoco della rete di telefonia mobile;

  • g. la data e l’ora dell’ultima attività rilevabile per i servizi di accesso alla rete e i servizi di telefonia e multimediali; e

  • h. i dati di localizzazione conformemente alle prescrizioni applicabili del DFGP.

Art. 64 cpv. 2

2 Il FST trasmette al Servizio SCPT un elenco degli identificativi della cella o della zona delle celle radio identificate e degli identificativi (p. es. BSSID) o altre designazioni idonee (p. es. nome dell’hotspot) degli accessi WLAN pubblici gestiti professionalmente identificati.

Art. 65 cpv. 2, frase introduttiva, e 3

2 L’autorità che dispone la sorveglianza fa eseguire di sua iniziativa comunicazioni di riferimento e accessi di riferimento alla rete nella localizzazione determinante e trasmette al Servizio SCPT un elenco con le seguenti indicazioni:

3 Il Servizio SCPT incarica i FST di identificare, sulla scorta dei metadati del traffico delle telecomunicazioni, le celle radio o gli accessi WLAN pubblici usati all’inizio e alla fine delle comunicazioni di riferimento e degli accessi di riferimento alla rete di cui al capoverso 2 e di trasmettergli l’elenco di cui al capoverso 2 completo dei relativi identificativi della cella o della zona delle celle radio, dei relativi identificativi (p. es. BSSID) o di altre designazioni idonee (p. es. nome dell’hotspot) degli accessi WLAN.

Art. 67 Tipi di sorveglianza EP: ricerca d’emergenza

Per la ricerca d’emergenza secondo l’articolo 35 LSCPT possono essere ordinati i seguenti tipi di sorveglianza:

  • a. il tipo EP_35_PAGING: la localizzazione al momento dell’ultima attività, rilevabile dal fornitore di telefonia mobile, di tutti i dispositivi mobili, associati al Target ID, della persona dispersa o di terzi; corrisponde al tipo HD_31_PAGING secondo l’articolo 63;

  • b. il tipo EP_56_POS_ONCE: la determinazione unica e immediata mediante la rete della posizione di tutti i dispositivi mobili, associati al Target ID, della persona dispersa o di terzi; corrisponde al tipo RT_54_POS_ONCE secondo l’articolo 56a;

  • c. il tipo EP_57_POS_PERIOD: la determinazione ricorrente e periodica mediante la rete della posizione di tutti i dispositivi mobili, associati al Target ID, della persona dispersa o di terzi; corrisponde al tipo RT_55_POS_PERIOD secondo l’articolo 56b;

  • d. il tipo EP_36_RT_CC_IRI: sorveglianza in tempo reale dei contenuti e dei metadati; corrisponde alla combinazione dei tipi di sorveglianza secondo gli articoli 55 (servizi di accesso alla rete) e 57 (servizi di telefonia e multimediali);

  • e. il tipo EP_37_RT_IRI: sorveglianza in tempo reale dei metadati; corrisponde alla combinazione dei tipi di sorveglianza secondo gli articoli 54 (servizi di accesso alla rete) e 56 (servizi di telefonia e multimediali);

  • f. il tipo EP_38_HD: sorveglianza retroattiva dei metadati; corrisponde alla combinazione dei tipi di sorveglianza secondo gli articoli 60 (servizi di accesso alla rete) e 61 (servizi di telefonia e multimediali).

Art. 68 Ricerca di condannati

1 Per la ricerca di condannati secondo l’articolo 36 LSCPT possono essere ordinati i seguenti tipi di sorveglianza, indicando nell’ordine di sorveglianza «ricerca di condannati» come motivo della sorveglianza (art. 49 cpv. 1 lett. e):

  • a. la determinazione della localizzazione al momento dell’ultima attività rilevabile dal fornitore di telefonia mobile di tutti i dispositivi mobili, del condannato o di terzi, associati al Target ID secondo l’articolo 63;

  • b. la determinazione unica e immediata della posizione mediante la rete di tutti i dispositivi mobili, del condannato o di terzi, associati al Target ID secondo l’articolo 56a;

  • c. la determinazione periodica e ricorrente mediante la rete della posizione di tutti i dispositivi mobili, del condannato o di terzi, associati al Target ID secondo l’articolo 56b;

  • d. uno dei tipi di sorveglianza in tempo reale dei contenuti e dei metadati dei servizi di accesso alla rete o delle applicazioni secondo gli articoli 55, 57 o 59;

  • e. uno dei tipi di sorveglianza in tempo reale dei metadati dei servizi di accesso alla rete o delle applicazioni secondo gli articoli 54, 56 o 58;

  • f. uno dei tipi di sorveglianza retroattiva secondo gli articoli 60–62;

  • g. la ricerca per zona di copertura dell’antenna secondo l’articolo 66 e i pertinenti preparativi secondo gli articoli 64 e 65.

2 Per il tipo di sorveglianza di cui al capoverso 1 lettera f, l’inizio e la fine della sorveglianza sono retti dall’articolo 4a.

Art. 74b Disposizione transitoria della modifica del 15 novembre 2023

1 I FST garantiscono la disponibilità a fornire le informazioni di cui agli articoli 48a e 48c entro 24 mesi dall’entrata in vigore della modifica del 15 novembre 2023.

2 I FST, eccettuati quelli con obblighi di sorveglianza ridotti (art. 51), devono essere in grado di fornire in modo standardizzato le informazioni di cui all’articolo 48b dalla messa in esercizio del loro primo accesso commerciale alla rete di telefonia mobile che nasconde gli identificativi permanenti sull’interfaccia radio.

3 Devono essere in grado di effettuare in modo standardizzato le sorveglianze di cui agli articoli 56a e 67 lettera b entro 24 mesi dall’entrata in vigore della modifica del 15 novembre 2023.

4 Devono attuare l’integrazione della sorveglianza retroattiva di cui all’articolo 61 lettera j entro 24 mesi dall’entrata in vigore della modifica del 15 novembre 2023 e garantire la memorizzazione dei dati necessari a tal fine entro 18 mesi dall’entrata in vigore di detta modifica.

5 Devono essere in grado di effettuare in modo standardizzato le sorveglianze di cui agli articoli 56b e 67 lettera c entro 24 mesi dal rinnovo della componente del sistema di trattamento relativa alla sorveglianza in tempo reale.

6 Il Servizio SCPT adegua il suo sistema di trattamento entro 24 mesi dall’entrata in vigore della modifica del 15 novembre 2023, affinché:

  • a. possano essere fornite in modo standardizzato le informazioni di cui agli articoli 48a e 48c ed effettuate in modo standardizzato le sorveglianze di cui agli articoli 56a e 67 lettera b e tali informazioni e sorveglianze possano essere rilevate nelle statistiche;

  • b. possano essere ricevuti i dati di cui all’articolo 61 lettera j.

7 Adegua il suo sistema di trattamento affinché le informazioni di cui all’articolo 48b possano essere fornite in modo standardizzato dalla messa in esercizio del primo accesso commerciale alla rete di telefonia mobile che nasconde gli identificativi permanenti sull’interfaccia radio e possano essere rilevate nelle statistiche.

8 Adegua il suo sistema di trattamento entro 24 mesi dal rinnovo della componente del sistema di trattamento relativa alla sorveglianza in tempo reale affinché le sorveglianze di cui agli articoli 56b e 67 lettera c possano essere effettuate in modo standardizzato e rilevate nelle statistiche.

II

L’allegato è sostituito dalla versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

15 novembre 2023

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Allegato

(art. 2)

Termini e abbreviazioni

  1. Servizio di comunicazione: servizio che permette la telecomunicazione; ne fanno parte i servizi di telecomunicazione e i servizi di comunicazione derivati.

  2. Utente: persona che ha concluso con un FST o un FSCD un contratto sulla fruizione di tali servizi, che si è registrata per usufruire degli stessi o che ha ricevuto dal fornitore un mezzo di accesso agli stessi.

  3. WLAN (Wireless Local Area Network): rete locale senza fili.

  4. Identificativo: elemento di indirizzo, il numero identificativo o un altro elemento che identifica in modo univoco un determinato utente, servizio o dispositivo.

  5. Indirizzo IP (Internet Protocol Adress): numero identificativo di tutti i dispositivi collegati a una rete che comunicano mediante il protocollo Internet. Esistono indirizzi IP della versione 4 (IPv4) e della versione 6 (IPv6).

  6. Numero di porta: indirizzo di una porta. Una porta è il punto terminale logico di una comunicazione con o in un sistema informatico; è collegata con l’indirizzo IP e il tipo di protocollo della comunicazione.

  7. NAT (Network Address Translation): procedura per la traduzione degli indirizzi di rete. Consiste nella sostituzione automatizzata, da parte di un elemento di rete (p. es. router), delle informazioni di indirizzo in pacchetti IP con altre informazioni di indirizzo.

  8. Servizio di telefonia: servizio interattivo che permette agli interlocutori di comunicare verbalmente in tempo reale; il relativo indirizzamento avviene secondo un piano di numerazione. Sono considerati servizi di telefonia anche i sistemi di segreteria telefonica offerti da un fornitore e collegati a un servizio di telefonia (p. es. casella vocale, segreteria vocale, segreteria visiva).

  9. Servizio multimediale: servizio di telefonia che, oltre a servizi vocali, permette di usare anche altri tipi di media e funzioni quali video, immagini, audio, trasferimento di file, condivisione di contenuti, presentazione di contenuti, trasmissione di informazioni di presenza (p. es. videotelefonia, comunicazione unificata, RCS, teleconferenza, sedute di videoconferenza in linea).

  10. GPSI (Generic Public Subscription Identifier): elemento di indirizzo pubblico univoco all’interno e all’esterno di reti 5G (p. es. MSISDN).

  11. MSISDN (Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number): numero di telefono univoco mediante il quale è possibile raggiungere gli utenti in una rete di telefonia mobile.

  12. Prefisso IP: parte dell’indirizzo IP che identifica la rete.

  13. Settore di indirizzi IP (range): serie di indirizzi IP che si succedono l’uno all’altro.

  14. Maschera di sottorete: nella versione 4 del protocollo di rete (IPv4), numero di bit all’inizio dell’indirizzo IP, che identifica la rete.

  15. Lunghezza di prefisso: nella versione 6 del protocollo di rete (IPv6), numero di bit all’inizio dell’indirizzo IP, che identifica la rete.

  16. ICCID (Integrated Circuit Card Identifier): numero di serie di una scheda munita di chip (p. es. ICCID di una carta SIM) o di un profilo su un chip integrato (p. es. eUICC-ID) che identifica in modo univoco il chip o il profilo a livello internazionale.

  17. IMSI (International Mobile Subscriber Identity): numero che identifica in modo univoco a livello internazionale un utente di una rete di telefonia mobile.

  18. SUPI (SUbscription Permanent Identifier): numero che identifica in modo univoco a livello internazionale un utente di una rete di telefonia mobile 5G.

  19. IMEI (International Mobile Equipment Identity): numero che identifica in modo univoco a livello internazionale un dispositivo di telefonia mobile.

  20. PEI (Permanent Equipment Identifier): numero che identifica in modo univoco a livello internazionale un dispositivo di telefonia mobile in una rete 5G.

  21. Indirizzo MAC (Media Access Control Address): codice hardware sulla scheda di rete o sull’adattatore di rete utilizzato come indirizzo univoco al livello dello strato 2 OSI.

  22. SIM (Subscriber Identity Module): scheda munita di chip o il chip integrato nel dispositivo su cui sono memorizzati in modo sicuro l’IMSI o il SUPI e la relativa chiave usati per autenticare gli utenti di una rete di telefonia mobile, compresi USIM (Universal Subscriber Identity Module), UICC (Universal Integrated Circuit Card) ed eSIM (embedded SIM).

  23. Codice PUK (Personal Unblocking Key): numero segreto non modificabile usato per sbloccare la SIM; è vincolato alla SIM e sovraordinato al codice PIN. Se viene inserito più volte un codice PIN errato, la SIM può essere sbloccata mediante il codice PUK.

  24. Codice PUK2 (Personal Unblocking Key 2): analogo al codice PUK, ma sovraordinato al codice PIN2.

  25. eUICC-ID (abbreviato: EID, embedded Universal Integrated Circuit Card-Identifier): identificativo univoco internazionale di un chip integrato nel dispositivo e che funge da SIM (cfr. ICCID e SIM).

  26. Indirizzo IP sorgente: indirizzo IP del punto terminale di una comunicazione (normalmente il client) che stabilisce una connessione.

  27. Numero di porta sorgente: numero di porta del punto terminale di una comunicazione (normalmente il client) che stabilisce una connessione.

  28. Indirizzo IP di destinazione: indirizzo IP del punto terminale di una comunicazione (normalmente il server) con cui è stabilita una connessione.

  29. Numero di porta di destinazione: numero di porta del punto terminale di una comunicazione (normalmente il server) con cui è stabilita una connessione.

  30. SIP (Session Initiation Protocol): protocollo di comunicazione usato per la segnalazione e la gestione delle sessioni di comunicazione multimediali.

  31. SIP URI (SIP Uniform Resource Identifier): schema URI per l’indirizzamento del SIP. Si tratta di elementi di indirizzo nel formato utente@domain.tld.

  32. IMPU (IP Multimedia Public Identity): identificatore per comunicare con altri utenti. Oltre all’IMPI, un utente dell’IMS ha una o più IMPU. A un IMPI possono essere assegnate più IMPU e, viceversa, un’IMPU può essere condivisa con altri utenti.

  33. TEL URI (Telephone Uniform Resource Identifier): schema URI per i numeri di telefono. Si tratta di elementi di indirizzo nel formato tel: numero, ad esempio tel: +41-868-868-868.

  34. IMPI (IP Multimedia Private Identity): identificativo univoco internazionale che è assegnato in via permanente nell’IMS all’utente dal fornitore e usato, tra le altre cose, per la registrazione e i protocolli AAA.

  35. Servizio di posta elettronica: casella di posta o interfaccia per la lettura, la redazione, la modifica, l’invio, la ricezione o l’inoltro di messaggi di posta elettronica, basata su SMPT.

  36. Indirizzo alias: indirizzo di posta elettronica supplementare che l’utente può creare, modificare e cancellare a piacere. Gli indirizzi alias, il cui numero massimo e la cui struttura sono stabiliti dal fornitore, sono collegati all’account di posta elettronica principale dell’utente, nella cui cartella di posta in entrata sono visualizzati i messaggi inviati a un indirizzo alias.

  37. Mailing list: gruppo di indirizzi di posta elettronica, chiamato anche lista di distribuzione, a cui è assegnato un indirizzo di posta elettronica proprio. I messaggi inviati all’indirizzo della mailing list sono inoltrati agli indirizzi di posta elettronica dei membri del gruppo.

  38. Servizi di messaggistica (messaging): servizi per la trasmissione di comunicazioni o messaggi, indipendenti dai servizi di telefonia e multimediali, ad esempio: messaggistica istantanea, IMS messaging, applicazioni per messaggistica e SMS di fornitori terzi (ovvero servizi SMS non forniti dal FST dell’utente). I servizi di messaggistica possono includere anche altre funzioni come la comunicazione multimediale, la trasmissione di file e le informazioni di presenza (p. es. l’utente può visualizzare lo stato attuale ed eventualmente la localizzazione di altri utenti).

  39. Identificativo della cella: identificativo invariabile di una cella radio in una rete di telefonia mobile, ad esempio CGI (Cell Global Identity), ECGI (E‑UTRAN Cell Global Identity), NCGI (New Radio Cell Global Identity).

  40. Identificativo della zona: identificativo invariabile di una zona in una rete di telefonia mobile, ad esempio SAI (Service Area Identity), RAI (Routing Area Identity), TAI (Tracking Area Identity).

  41. Nome dell’hotspot (SSID): designazione a libera scelta del fornitore di un hotspot di norma facilmente leggibile e indicata all’utente. Nella presente ordinanza per hotspot si intende un accesso pubblico a Internet tramite WLAN (Wi‑Fi) e non un hotspot privato fisso o mobile (tethering).

  42. Target ID: identificativo sorvegliato, ovvero l’identificativo dell’oggetto della sorveglianza (target);

  43. IRI (Intercept Related Information): i metadati del traffico delle telecomunicazioni del target rilevati nell’ambito di una sorveglianza in tempo reale; sono trasmessi di regola anche in tempo reale. Vanno distinti dai metadati conservati (dati storici) i quali sono rilevati solo in modo selettivo e di regola a posteriori ai fini della sorveglianza retroattiva.

  44. HLR (Home Location Register): nelle reti di telefonia mobile di seconda e terza generazione, banca dati di un fornitore di telefonia mobile in cui sono memorizzate le caratteristiche delle funzioni dei suoi utenti (p. es. IMSI, MSISDN, configurazione, profili del servizio) e la rete utilizzata in ogni singolo caso per fornire il servizio.

  45. HSS (Home Subscriber Server): nelle reti di telefonia mobile di quarta generazione; banca dati con funzioni analoghe a HLR.

  46. UDM (Unified Data Management): nelle reti di telefonia mobile di quinta generazione; banca dati con funzioni analoghe a HLR e HSS.

  47. IMS (IP Multimedia Subsystem): un sistema di telecomunicazione basato sul protocollo Internet che mira all’integrazione di servizi vocali mobili e di funzioni Internet.

  48. Informazioni AAA (Authentication, Authorisation and Accounting Information): informazioni riguardanti il tipo di servizi autorizzati per determinati utenti e usate per conteggiarne l’uso (accounting). Ai sensi della presente ordinanza le password non sono considerate informazioni AAA. L’autenticazione consente di identificare un utente prima di concedergli l’accesso al sistema; l’autorizzazione stabilisce, da un lato, quali diritti di accesso a risorse o servizi sono assegnati a un utente e permette, dall’altro, il controllo degli accessi; per il conteggio è misurato il consumo delle risorse, da parte dell’utente, durante l’impiego.

  49. 3GPP (3rd Generation Partnership Project): collaborazione a livello mondiale fra enti che si occupano di standardizzazione nella telefonia mobile.

  50. Accesso non 3GPP (non-3GPP access): accesso a una rete di telefonia mobile basato su una tecnologia non standardizzata dal 3GPP (p. es. accesso WLAN).

  51. EPS (Evolved Packet System): architettura dello standard di telefonia mobile LTE del 3GPP, in commercio come «4G».

  52. 5GS (5G System): architettura di sistema dello standard di telefonia mobile 5G del 3GPP.

  53. SMS (Short Message Service): servizio di messaggistica che permette la trasmissione di brevi messaggi di testo.

  54. Segreteria vocale: dispositivo di memorizzazione usato nelle reti di telecomunicazioni che mette a disposizione servizi di segreteria (p. es. ricezione, inoltro e salvataggio di messaggi vocali). Esistono estensioni per diversi tipi di media e servizi, ad esempio SMS, posta elettronica, telefax o messaggi video, nonché funzionalità aggiuntive che consentono, ad esempio, la conversione tra diversi tipi di media (p. es. da scritto a orale) e l’invio di messaggi.

  55. RCS (Rich Communications Services, originariamente: Rich Communication Suite): specifica dell’associazione di categoria internazionale dei fornitori di servizi di telefonia mobile (GSM Association, GSMA) per la fornitura basata su IMS di servizi multimediali interoperabili (cioè indipendenti dal fornitore e dal dispositivo) con funzionalità aggiuntive. Consente di combinare diversi tipi di media (p. es. voce, musica, foto, video) e servizi (p. es. chat, chat di gruppo, chiamate, messaggi multimediali, messaggi brevi o istantanei, informazioni di presenza, trasmissione di file, rubrica); s’intendono solo i servizi RCS messi a disposizione dell’utente dal fornitore di servizi di telefonia mobile.

  56. Numero E.164: numero di telefono secondo il piano di numerazione internazionale E.164 dell’ITU-T.

  57. DTMF (Dual-Tone Multi-Frequency): la multifrequenza è una procedura di segnalazione, grazie alla quale è possibile, ad esempio, inviare segnali acustici per l’uso della segreteria telefonica o di un servizio vocale interattivo automatico premendo determinati tasti durante una telefonata.

  58. BSSID (Basic Service Set Identifier): identificativo univoco (indirizzo MAC) dell’accesso WLAN.

  59. Interfaccia radio: l’interfaccia della trasmissione radio nella rete di telefonia mobile, p. es. 5G New Radio (5G NR), chiamata anche interfaccia aerea o accesso 3GPP.