AS 2023 686
Ordinanza del DFGP sull’esecuzione della sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OE-SCPT)
Preambolo
Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP)
ordina:
I
L’ordinanza del 15 novembre 20171 sull’esecuzione della sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni è modificata come segue:
Sostituzione di espressioni
Negli articoli 20 capoversi 1 e 2 e 27 «fornitori di servizi di telecomunicazione» e «fornitori di servizi di comunicazione derivati» sono sostituiti, con i necessari adeguamenti grammaticali, rispettivamente con «FST» e «FSCD».
Art. 1 Campo d’applicazione
La presente ordinanza si applica al Servizio Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (Servizio SCPT), alle autorità di cui all’articolo 1 capoverso 2 lettere a‑f OSCPT e alle persone obbligate a collaborare di cui all’articolo 2 LSCPT.
Art. 3 Sicurezza della comunicazione
1 Il Servizio SCPT, le autorità e le persone obbligate a collaborare comunicano tra loro mediante i seguenti mezzi di trasmissione sicuri:
a. il sistema di trattamento del Servizio SCPT;
b. le soluzioni di criptaggio per messaggi di posta elettronica di cui all’allegato 1; o
c. d’intesa con il Servizio SCPT, un altro mezzo equivalente.
2 Soltanto persone in precedenza designate possono inviare e ricevere comunicazioni confidenziali tra le persone obbligate a collaborare e il Servizio SCPT.
Art. 10 cpv. 2bis
2bis Il Servizio SCPT trasmette al fornitore di servizi postali il mandato per l’esecuzione di una sorveglianza in tempo reale entro un’ora dalla ricezione dell’ordine.
Art. 11 Sorveglianza retroattiva
1 Il Servizio SCPT trasmette al fornitore di servizi postali il mandato entro un’ora dalla ricezione dell’ordine.
2 I fornitori di servizi postali eseguono la sorveglianza retroattiva secondo l’articolo 16 lettera c OSCPT entro tre giorni lavorativi dalla ricezione del mandato.
Art. 14 cpv. 2, 3 e 4
2 I fornitori di servizi di telecomunicazione (FST), ad eccezione di quelli con obblighi di sorveglianza ridotti (art. 51 OSCPT), e i fornitori di servizi di comunicazione derivati (FSCD) con obblighi supplementari secondo l’articolo 22 o 52 OSCPT devono rispondere, se sono tenuti a farlo ai sensi dell’articolo 18 OSCPT, entro i termini seguenti:
a. alle domande di informazioni secondo l’articolo 48b OSCPT: immediatamente;
b. alle domande di informazioni secondo gli articoli 35‑37, 40, 41 e 48a OSCPT nonché secondo l’articolo 27 in combinato disposto con gli articoli 35 e 40 OSCPT: entro un’ora;
c. alle domande di informazioni secondo gli articoli 38, 39, 42, 43 e 48c OSCPT nonché secondo l’articolo 27 in combinato disposto con gli articoli 42 e 43 OSCPT:
entro un giorno lavorativo, in caso di ricezione durante gli orari d’ufficio ordinari,
entro sei ore, in caso di ricezione al di fuori degli orari d’ufficio ordinari o nei giorni festivi;
d. alle domande di informazioni secondo gli articoli 44‑48 OSCPT: entro un giorno lavorativo.
3 I FST con obblighi di sorveglianza ridotti devono rispondere come segue:
a. alle domande di informazioni secondo gli articoli 35‑37, 40, 41 e 48a OSCPT nonché secondo l’articolo 27 in combinato disposto con gli articoli 35 e 40 OSCPT: entro un giorno lavorativo;
b. alle domande di informazioni secondo gli articoli 38, 39, 42‑48 e 48c OSCPT nonché secondo l’articolo 27 in combinato disposto con gli articoli 42 e 43 OSCPT: entro due giorni lavorativi.
4 I FSCD senza obblighi supplementari e i gestori di reti di telecomunicazione interne devono rispondere alle domande di informazioni entro due giorni lavorativi dalla ricezione.
Art. 18 cpv. 2 e 3
2 In caso di ricerca d’emergenza secondo l’articolo 67 lettere a‑e OSCPT o di ricerca di condannati secondo l’articolo 68 capoverso 1 lettere a‑e OSCPT, il fornitore esegue o attiva la sorveglianza quanto prima, ma di regola al più tardi entro un’ora dalla ricezione del mandato.
3 In caso di ricerca d’emergenza secondo l’articolo 67 lettera f OSCPT o di ricerca di condannati secondo l’articolo 68 capoverso 1 lettera f o g OSCPT, il fornitore esegue la sorveglianza quanto prima, ma di regola al più tardi entro quattro ore dalla ricezione del mandato.
II
Gli allegati 1 e 2 sono sostituiti dalle versioni qui annesse.
III
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.
15 novembre 2023 | Dipartimento federale di giustizia e polizia: Elisabeth Baume-Schneider |
(art. 7 cpv. 3 lett. a, 26 e 27a)
Prescrizioni tecniche in materia di interfacce per l’esecuzione della sorveglianza delle telecomunicazioni (versione 3.0)2
(art. 20 cpv. 4 e 26)