AS 2023 687
Ordinanza sul sistema di trattamento per la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OST-SCPT)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 15 novembre 20171 sul sistema di trattamento per la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni è modificata come segue:
Art. 3 cpv. 2 lett. a‑c
2 Il sistema di trattamento è in grado di trattare i seguenti dati:
a. i dati relativi a informazioni (cap. 3 sez. 1 e 4‑6 dell’ordinanza del 15 novembre 20172 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni [OSCPT]);
b. i dati delle sorveglianze in tempo reale (cap. 3 sez. 1, 8, 9 e 11 OSCPT);
c. i dati delle sorveglianze retroattive (cap. 3 sez. 1, 10 e 11 OSCPT);
Art. 8 cpv. 3-6
3 Il Servizio SCPT autorizza singoli collaboratori secondo l’articolo 7 capoverso 2 ad assegnare accessi all’interno della loro autorità, ad autorità d’approvazione e a persone autorizzate secondo il capoverso 2, per quanto tale accesso sia necessario all’adempimento dei loro compiti o all’esercizio dei diritti di terzi.
4 Previo consenso scritto dell’autorità incaricata del procedimento, il Servizio SCPT può permettere ai suoi collaboratori e ad altri ausiliari di conoscere il contenuto dei dati delle sorveglianze, se ciò è necessario per fornire consulenza all’autorità interessata o alla persona interessata obbligata a collaborare, ai fini del controllo della qualità o per assicurare il funzionamento regolamentare del sistema di trattamento.
5 Il consenso non è necessario:
a. per assicurare il funzionamento regolamentare del sistema di trattamento:
in caso di gravi guasti o rischio di gravi guasti, o
se è impossibile o sproporzionato individuare la sorveglianza interessata o contattare l’autorità competente per detta sorveglianza; oppure
b. se è sproporzionato contattare tutte le autorità competenti visto il gran numero di sorveglianze interessate.
6 Il Servizio SCPT adotta adeguati provvedimenti contrattuali, organizzativi e tecnici per impedire l’ulteriore diffusione dei dati.
Art. 10 cpv. 4
4 Conserva i verbali per tutta la durata di conservazione che si applica ai dati ottenuti dalle sorveglianze e dalle informazioni. I verbali della distruzione dei dati devono essere conservati per altri due anni.
Art. 11 Misure per la sicurezza del sistema
Il Servizio SCPT decide le misure da adottare in caso di guasti o rischio di guasti nel funzionamento regolamentare del sistema di trattamento. Se può attribuire il guasto a uno o più procedimenti, consulta previamente, se possibile, l’autorità incaricata del procedimento.
II
L’allegato è modificato secondo la versione qui annessa.
III
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.
15 novembre 2023 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset |
Allegato
(art. 7 cpv. 4)
Matrice di accesso al sistema di trattamento dei dati del Servizio SCPT
Voci n. 1 lett. m e af, 2 lett. c e af, 3 lett. af nonché legenda
Gruppi di persone autorizzati | 1. Servizio SCPT | ||||||
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Funzione | 1.1 Svolgimento del mandato | 1.2 Amministrazione tecnica | 1.3 Controlling | 1.4 Supporto tecnico | 1.5 Finanze | 1.6 Formazione | 1.7 Gestione tecnica e sviluppo |
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| D**** | D**** | D**** | ||||
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Gruppi di persone autorizzati | 2. Autorità autorizzate | |||||||
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Funzione | 2.1 Amministratore dell’organizzazione (OrgAdmin), superuser | 2.2 Autorità che dispone la sorveglianza | 2.3 Responsabile delle informazioni | 2.4 Responsabile delle sorveglianze | 2.5 Traduttore | 2.6 Formazione | 2.7 Autorità d’approvazione | 2.8 Autorità giudiziaria che dirige il procedimento |
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Gruppi di persone autorizzati Funzione | 3. Persona interessata e rappresentante legale | 4. Persona obbligata a collaborare |
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Legenda:
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