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AS 2023 687

Ordinanza sul sistema di trattamento per la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OST-SCPT)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 15 novembre 20171 sul sistema di trattamento per la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 2 lett. a‑c

2 Il sistema di trattamento è in grado di trattare i seguenti dati:

  • a. i dati relativi a informazioni (cap. 3 sez. 1 e 4‑6 dell’ordinanza del 15 novembre 20172 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni [OSCPT]);

  • b. i dati delle sorveglianze in tempo reale (cap. 3 sez. 1, 8, 9 e 11 OSCPT);

  • c. i dati delle sorveglianze retroattive (cap. 3 sez. 1, 10 e 11 OSCPT);

Art. 8 cpv. 3-6

3 Il Servizio SCPT autorizza singoli collaboratori secondo l’articolo 7 capoverso 2 ad assegnare accessi all’interno della loro autorità, ad autorità d’approvazione e a persone autorizzate secondo il capoverso 2, per quanto tale accesso sia necessario all’adempimento dei loro compiti o all’esercizio dei diritti di terzi.

4 Previo consenso scritto dell’autorità incaricata del procedimento, il Servizio SCPT può permettere ai suoi collaboratori e ad altri ausiliari di conoscere il contenuto dei dati delle sorveglianze, se ciò è necessario per fornire consulenza all’autorità interessata o alla persona interessata obbligata a collaborare, ai fini del controllo della qualità o per assicurare il funzionamento regolamentare del sistema di trattamento.

5 Il consenso non è necessario:

  • a. per assicurare il funzionamento regolamentare del sistema di trattamento:

    1. in caso di gravi guasti o rischio di gravi guasti, o

    2. se è impossibile o sproporzionato individuare la sorveglianza interessata o contattare l’autorità competente per detta sorveglianza; oppure

  • b. se è sproporzionato contattare tutte le autorità competenti visto il gran numero di sorveglianze interessate.

6 Il Servizio SCPT adotta adeguati provvedimenti contrattuali, organizzativi e tecnici per impedire l’ulteriore diffusione dei dati.

Art. 10 cpv. 4

4 Conserva i verbali per tutta la durata di conservazione che si applica ai dati ottenuti dalle sorveglianze e dalle informazioni. I verbali della distruzione dei dati devono essere conservati per altri due anni.

Art. 11 Misure per la sicurezza del sistema

Il Servizio SCPT decide le misure da adottare in caso di guasti o rischio di guasti nel funzionamento regolamentare del sistema di trattamento. Se può attribuire il guasto a uno o più procedimenti, consulta previamente, se possibile, l’autorità incaricata del procedimento.

II

L’allegato è modificato secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

15 novembre 2023

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Allegato

(art. 7 cpv. 4)

Matrice di accesso al sistema di trattamento dei dati del Servizio SCPT

Voci n. 1 lett. m e af, 2 lett. c e af, 3 lett. af nonché legenda

Gruppi di persone autorizzati

1. Servizio SCPT

Funzione

1.1 Svolgimento del mandato

1.2 Amministrazione tecnica

1.3 Controlling

1.4 Supporto tecnico

1.5 Finanze

1.6 Formazione

1.7 Gestione tecnica e sviluppo

  • m. Trattamento dei dati delle sorveglianze

D****

D****

D****

  • af. Visualizzazione dello stato di funzionamento delle parti del sistema di trattamento cui la persona ha accesso

  • M

  • M

  • G

  • D

  • G

  • G

  • M

Gruppi di persone autorizzati

2. Autorità autorizzate

Funzione

2.1 Amministratore dell’organizzazione (OrgAdmin), superuser

2.2 Autorità che dispone la sorveglianza

2.3 Responsabile delle informazioni

2.4 Responsabile delle sorveglianze

2.5 Traduttore

2.6 Formazione

2.7 Autorità d’approvazione

2.8 Autorità giudiziaria che dirige il procedimento

  • c. Contabilità

  • G**

  • G**

  • G**

  • G**

  • G**

  • af. Visualizzazione dello stato di funzionamento delle parti del sistema di trattamento cui la persona ha accesso

  • G

  • G

  • G

  • G

  • G

  • G

  • G

  • G

Gruppi di persone autorizzati

Funzione

3. Persona interessata e rappresentante legale

4. Persona obbligata a collaborare

  • af. Visualizzazione dello stato di funzionamento delle parti del sistema di trattamento cui la persona ha accesso

Legenda:

  • G (get) =

    consultare

  • A (add) =

    consultare, registrare

  • M (mutate) =

    consultare, registrare, modificare

  • D (delete) =

    consultare, registrare, modificare, cancellare

  • P (produce) =

    creare

  • Q (request) =

    domanda/istruzione

  • * =

    soltanto all’interno della stessa unità organizzativa

  • ** =

    soltanto dati delle sorveglianze e delle domande di informazioni assegnate

  • *** =

    soltanto con il consenso dell’autorità che dispone o approva la sorveglianza o dell’autorità giudiziaria che dirige il procedimento o delle persone da essa designate

  • **** =

    di regola soltanto con il consenso dell’autorità che dispone o approva la sorveglianza o dell’autorità giudiziaria che dirige il procedimento o delle persone da essa designate; senza consenso, in caso di guasti, impossibilità o sproporzionalità (cfr. art. 8 cpv. 5)

  • ( ) =

    accesso limitato ai soli metadati, p. es. quale tipo di dati è stato copiato, in che quantità, quando, da dove a dove