AS 2023 690
Ordinanza dell’USAV
che istituisce provvedimenti per evitare l’introduzione dell’influenza aviaria da taluni Stati membri dell’Unione europea
Modifica del 24 novembre 2023
Preambolo
L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV)
ordina:
I
L’allegato dell’ordinanza dell’USAV del 15 ottobre 20211 che istituisce provvedimenti per evitare l’introduzione dell’influenza aviaria da taluni Stati membri dell’Unione europea è sostituito dalla versione qui annessa.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 29 novembre 20232.
24 novembre 2023 | Ufficio federale della sicurezza alimentare Hans Wyss |
Allegato
(art. 1, 2 cpv. 1 e art. 3–5)
Territori interessati e zone soggette a restrizioni
1 Zone soggette a restrizioni negli Stati membri dell’UE interessati
Gli Stati membri dell’UE interessati nonché le zone soggette a restrizioni nellʼUE sono stabiliti nella decisione di esecuzione seguente:
Atto normativo di base UE | Titolo e data di pubblicazione dell’atto normativo di base nonché atti modificatori con date di pubblicazione |
|---|---|
Decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 | Decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 della Commissione, del 24 ottobre 2023, relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri, GU L del 30.10.2023; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2023/2578, GU L del 20.11.2023 |
2 Stati membri dell’UE interessati
Nei seguenti Stati membri dell’UE vi sono zone soggette a restrizioni:
Bulgaria
Danimarca
Polonia
Romania
Ungheria