Lexipedia

AS 2023 690

Ordinanza dell’USAV
che istituisce provvedimenti per evitare l’introduzione dell’influenza aviaria da taluni Stati membri dell’Unione europea
Modifica del 24 novembre 2023

Preambolo

L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV)

ordina:

I

L’allegato dell’ordinanza dell’USAV del 15 ottobre 20211 che istituisce provvedimenti per evitare l’introduzione dell’influenza aviaria da taluni Stati membri dell’Unione europea è sostituito dalla versione qui annessa.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 29 novembre 20232.

24 novembre 2023

Ufficio federale della sicurezza alimentare
e di veterinaria:

Hans Wyss

Allegato

(art. 1, 2 cpv. 1 e art. 3–5)

Territori interessati e zone soggette a restrizioni

1 Zone soggette a restrizioni negli Stati membri dell’UE interessati

Gli Stati membri dell’UE interessati nonché le zone soggette a restrizioni nellʼUE sono stabiliti nella decisione di esecuzione seguente:

Atto normativo di base UE

Titolo e data di pubblicazione dell’atto normativo di base nonché atti modificatori con date di pubblicazione

Decisione di esecuzione (UE) 2023/2447

Decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 della Commissione, del 24 ottobre 2023, relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri, GU L del 30.10.2023; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2023/2578, GU L del 20.11.2023

2 Stati membri dell’UE interessati

Nei seguenti Stati membri dell’UE vi sono zone soggette a restrizioni:

Bulgaria

Danimarca

Polonia

Romania

Ungheria

Ordinanza dell’USAV<br />che istituisce provvedimenti per evitare l’introduzione dell’influenza aviaria da taluni Stati membri dell’Unione europea<br />Modifica del 24 novembre 2023 | Lexipedia | Lexipedia