AS 2023 696
Ordinanza concernente le tasse dell’Ufficio federale dell’agricoltura
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’allegato 1 dell’ordinanza del 16 giugno 20061 concernente le tasse dell’Ufficio federale dell’agricoltura è modificato come segue:
N. 8.6 e 8.7
Franchi | ||
|---|---|---|
8 | Ordinanza del 26 ottobre 20112 sugli alimenti per animali | |
... | ||
8.6 | Maggiori controlli degli alimenti per animali provenienti da Paesi terzi, anche se non danno luogo a contestazioni (art. 58 in combinato disposto con l’art. 3 dell’ordinanza del 26 ottobre 20113 sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale, OLAIA), tassa per lotto | 50 |
8.7 | Analisi nel quadro dei maggiori controlli di alimenti per animali provenienti da Paesi terzi (art. 58 in combinato disposto con l’art. 3 OLAIA) | costi effettivi |
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.
1° novembre 2023 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset |