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AS 2023 696

Ordinanza concernente le tasse dell’Ufficio federale dell’agricoltura

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’allegato 1 dell’ordinanza del 16 giugno 20061 concernente le tasse dell’Ufficio federale dell’agricoltura è modificato come segue:

N. 8.6 e 8.7

Franchi

8

Ordinanza del 26 ottobre 20112 sugli alimenti per animali

...

8.6

Maggiori controlli degli alimenti per animali provenienti da Paesi terzi, anche se non danno luogo a contestazioni (art. 58 in combinato disposto con l’art. 3 dell’ordinanza del 26 ottobre 20113 sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale, OLAIA), tassa per lotto

50

8.7

Analisi nel quadro dei maggiori controlli di alimenti per animali provenienti da Paesi terzi (art. 58 in combinato disposto con l’art. 3 OLAIA)

costi effettivi

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

1° novembre 2023

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr