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AS 2023 699

AS 2023 699 (OTerm)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 7 dicembre 19981 sulla terminologia agricola è modificata come segue:

Art. 16 cpv. 1 lett. f e 5

1 Non sono considerate superficie agricola utile:

  • f. le superfici con impianti solari.

5 Le superfici con impianti solari sono considerate superficie agricola utile se:

  • a. gli impianti solari adempiono una delle condizioni di cui all’articolo 32c capoverso 1 lettera a o c dell’ordinanza del 28 giugno 20002 sulla pianificazione del territorio (OPT); e

  • b. il gestore dimostra che:

    1. si tratta di superfici di proprietà o per le quali è stato concluso un contratto scritto di affitto conformemente all’articolo 14 capoverso 1 lettera a, d oppure e, e

    2. per gli impianti solari di cui all’articolo 32c capoverso 1 lettera a o c OPT esistono autorizzazioni edilizie passate in giudicato.

Art. 17 cpv. 4

4 I Cantoni tengono un registro delle superfici all’estero coltivate per tradizione famigliare e delle altre superfici all’estero gestite da un’azienda agricola svizzera.

Art. 18 cpv. 2

2 Per superficie coltiva aperta s’intende la superficie destinata alle colture campicole annuali, alle colture di ortaggi e di bacche annuali nonché a quelle delle piante aromatiche e medicinali annuali. Il maggese fiorito, il maggese da rotazione, le strisce su superficie coltiva e le strisce per organismi utili predisposte sulla superficie coltiva aperta fanno parte della superficie coltiva aperta.

Art. 18a cpv. 2 e 3

2 Se a seguito di danni per cause di forza maggiore ai sensi dell’articolo 106 capoversi 2 lettere f e g nonché 3 OPD3 la coltura principale non può essere raccolta e viene arata dopo il 1° giugno, la coltura piantata successivamente è considerata una coltura principale se:

  • a. è piantata al più tardi entro fine giugno; e

  • b. può essere raccolta regolarmente.

3 Una coltura piantata dopo il 1° giugno è considerata una coltura principale soltanto se:

  • a. è la prima coltura piantata dopo il raccolto della coltura principale dell’anno precedente;

  • b. è piantata al più tardi entro fine giugno; e

  • c. può essere raccolta regolarmente.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

1° novembre 2023

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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