AS 2023 701
Ordinanza
sulla protezione dei vegetali da organismi nocivi particolarmente pericolosi
(Ordinanza sulla salute dei vegetali, OSalV)
(Ordinanza sulla salute dei vegetali, OSalV)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 31 ottobre 20181 sulla salute dei vegetali è modificata come segue:
Art. 10 cpv. 3
3 Finché la diagnosi non è disponibile, il servizio cantonale competente prende misure adeguate secondo l’articolo 13 capoverso 1 lettere a–d ed i.
Art. 46 cpv. 2
2 Per prova dell’avvenuto controllo s’intende:
a. un documento fitosanitario di circolazione, debitamente compilato, dell’organizzazione della protezione dei vegetali del Paese in cui la merce giunge nell’UE;
b. un DSCE in virtù dell’allegato II parte 2 sezione C del regolamento (UE) 2019/17152 (DSCE‑PP).
Art. 110 cpv. 4
4 Per Ambrosia artemisiifolia L. le disposizioni concernenti le piante infestanti particolarmente pericolose secondo il diritto anteriore si applicano fino al 31 dicembre 2027.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.
1° novembre 2023 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset |