AS 2023 702
Ordinanza sull’allevamento di animali (OAlle)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 31 ottobre 20121 sull’allevamento di animali è modificata come segue:
Titolo prima dell’art. 1
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 2 lett. m e n
Ai sensi della presente ordinanza s’intende per:
m. regina: la madre di tutte le api di una colonia i cui fuchi non sono utilizzati per la fecondazione di regine;
n. regina fucaiola: la madre di una colonia i cui fuchi sono utilizzati per la fecondazione di regine.
Art. 4 cpv. 3 e 4
3 Le domande e i conteggi vanno presentati all’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) utilizzando gli appositi moduli.
4 L’UFAG può modificare l’allegato 1.
Titolo prima dell’art. 5
Capitolo 2: Riconoscimento di organizzazioni e imprese di allevamento
Art. 11 cpv. 5
5 L’UFAG pubblica l’elenco delle organizzazioni di allevamento riconosciute.
Titolo prima dell’art. 14a
Capitolo 3: Contributi per misure zootecniche
Art. 15 cpv. 2 lett. b n. 2 e cpv. 6
2 Il contributo per l’allevamento di bovini, inclusi bufali, è il seguente:
| 5 franchi
|
6 Il contributo per campione di latte nel quadro dell’esame dell’attitudine lattifera è assegnato per ogni vacca appartenente a un’azienda che tiene il libro genealogico. L’organizzazione di allevamento riconosciuta comunica all’UFAG se il versamento debba avvenire a cadenza trimestrale o annuale.
Art. 19 cpv. 2 lett. b n. 1 e cpv. 5
2 Il contributo per l’allevamento di caprini e di pecore da latte è il seguente:
| 6
| franchi
|
5 Il contributo per campione di latte nel quadro dell’esame dell’attitudine lattifera è assegnato per ogni capra e ogni pecora da latte appartenenti a un’azienda che tiene il libro genealogico. Il versamento avviene a cadenza annuale.
Art. 21 cpv. 4, 5 e 5bis
4 Il contributo per la determinazione della purezza della razza è assegnato per:
a. le regine per le quali è stato eseguito un esame funzionale;
b. le regine fucaiole su una stazione di fecondazione A;
c. le regine fucaiole i cui fuchi sono utilizzati per la fecondazione artificiale.
5 Il contributo per la determinazione della purezza della razza è assegnato soltanto una volta per regina e regina fucaiola. Non viene assegnato alcun contributo se sono già stati versati contributi secondo l’articolo 23c capoverso 2 lettera f.
5bis Se la determinazione della purezza della razza avviene mediante analisi del DNA, questa deve essere effettuata secondo un metodo riconosciuto scientificamente e internazionalmente, basato sulla tipizzazione del singolo nucleotide.
Art. 22 cpv. 3
3 Per i contributi di cui agli articoli 15–21, le organizzazioni di allevamento riconosciute comunicano all’UFAG, entro il 31 ottobre dell’anno che precede quello di contribuzione, il numero stimato di animali iscritti nel libro genealogico e di esami funzionali nonché il numero di puledri identificati e iscritti nel libro genealogico. La comunicazione deve essere effettuata utilizzando l’apposito modulo. L’UFAG pubblica le cifre comunicate.
Titolo prima dell’art. 23
Capitolo 4: Contribuiti per la conservazione delle razze svizzere
Sezione 1: Disposizioni comuni
Art. 23 Tipi di contributi e pubblicazione
1 Sono versati i seguenti contributi:
a. aiuti finanziari per progetti limitati nel tempo volti alla conservazione di:
razze svizzere,
razze che si erano estinte in Svizzera e che sono state nuovamente introdotte, sempre che la loro origine svizzera sia dimostrata;
b. indennità per la gestione di banche genetiche nazionali per la conservazione di razze svizzere da parte di persone di cui all’articolo 23bbis capoverso 2;
c. aiuti finanziari per la conservazione di razze svizzere delle specie bovina, equina, suina, ovina, caprina, ape mellifera il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate».
2 Per ogni contributo versato l’UFAG pubblica il nome del beneficiario e l’importo del contributo. Per gli aiuti finanziari di cui al capoverso 1 lettera c pubblica il nome dell’organizzazione di allevamento e l’importo totale versatole.
Titolo prima dell’art 23b
Sezione 2:
Contributi per progetti di conservazione limitati nel tempo e per la gestione di banche genetiche nazionali
Art. 23b rubrica nonché cpv. 1, 3 e 4
Aiuti finanziari per progetti di conservazione limitati nel tempo e indennità per la gestione di banche genetiche nazionali
1 Per progetti di conservazione limitati nel tempo e per la gestione di banche genetiche nazionali sono versati complessivamente al massimo 500 000 franchi all’anno.
3 Gli aiuti finanziari per progetti di conservazione limitati nel tempo sono versati alle organizzazioni di allevamento riconosciute e alle organizzazioni riconosciute secondo l’articolo 5 capoverso 3 lettera b. Alle organizzazioni riconosciute sono versati al massimo 150 000 franchi all’anno.
4 Gli aiuti finanziari per progetti di conservazione limitati nel tempo ammontano al massimo all’80 per cento dei costi comprovati e riconosciuti dall’UFAG.
Art. 23bbis Gestione di banche genetiche nazionali
1 Per la conservazione delle razze svizzere l’UFAG gestisce banche genetiche nazionali per il deposito a lungo termine di campioni congelati di origine animale (materiale criogenico).
2 Può demandare la gestione delle banche genetiche nazionali a:
a. stazioni di inseminazione;
b. organizzazioni di allevamento riconosciute per la gestione delle razze svizzere interessate, se queste affidano la gestione delle banche genetiche a stazioni di inseminazione.
3 Chi intende gestire una banca genetica nazionale, deve garantire una grande diversità genetica.
4 La gestione di una banca genetica nazionale è disciplinata in un contratto tra l’UFAG e il gestore. Nel contratto si concordano in particolare:
a. la quantità nonché il volume minimo del materiale criogenico da depositare;
b. i diritti di proprietà sul materiale criogenico;
c. l’importo dell’indennità.
5 Il gestore di una banca genetica ha i seguenti obblighi:
a. deve concedere all’UFAG tutti i diritti di informazione e di consultazione;
b. deve garantire che nel software per la documentazione messo a disposizione dall’UFAG siano registrati i seguenti dati e documenti:
dati di contatto di almeno tre interlocutori,
l’inequivocabile identificazione degli animali, inclusi i dati concernenti la loro ascendenza,
genere e quantità del materiale criogenico,
protocolli di produzione,
luoghi di deposito e distribuzione nel magazzino.
Art. 23bter Uso di materiale criogenico depositato in banche genetiche nazionali
1 Il materiale criogenico depositato in una banca genetica nazionale non può essere usato.
2 In deroga al capoverso 1, l’UFAG, su richiesta, può autorizzarne l’uso nei seguenti casi e allo scopo della conservazione di una razza svizzera:
a. se sono svolti esami scientifico-genetici; o
b. se la diversità genetica di una razza svizzera è fortemente in diminuzione e il suo stato è «in pericolo critico».
3 Sono autorizzate a presentare una domanda per l’uso di materiale criogenico le organizzazioni di allevamento riconosciute per la gestione della razza svizzera in questione.
4 La domanda deve comprendere il piano relativo all’uso del materiale criogenico.
5 Se l’UFAG accoglie la domanda, stipula un contratto con l’organizzazione di allevamento ed eventualmente con altri interessati. Nel contratto vengono concordati in particolare lo scopo, la portata e la durata dell’uso del materiale criogenico.
6 L’importo che la stazione di inseminazione, sia essa responsabile della gestione e della relativa banca genetica o la gestisca su mandato di un’organizzazione di allevamento riconosciuta, addebita al titolare dell’autorizzazione per la messa a disposizione del materiale criogenico, non può superare i costi per la produzione del materiale criogenico.
7 Il titolare dell’autorizzazione deve garantire che dopo l’uso il volume rimanente nella banca genetica ammonti almeno al 50 per cento del materiale criogenico del donatore.
8 L’UFAG può autorizzare l’uso con conseguente volume rimanente nella banca genetica inferiore al 50 per cento del materiale criogenico del donatore in particolare se il titolare dell’autorizzazione può dimostrare che non è assicurata la conservazione di una razza svizzera senza l’uso di ulteriore materiale criogenico del donatore.
Sezione 3:
Contributi per la conservazione di razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate»
Art. 23c rubrica nonché cpv. 1, 2 lett. f e 5
Importo dei contributi
1 Per la conservazione di razze svizzere delle specie bovina, equina, suina, ovina, caprina e ape mellifera il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate» sono versati complessivamente al massimo 4 750 000 franchi all’anno.
2 Il contributo per la conservazione di una razza svizzera il cui stato è «in pericolo critico» ammonta a:
| 285.60 franchi 285.60 franchi |
5 Se vengono già assegnati contributi secondo l’articolo 21 capoverso 2 lettera a numero 2, questi sono detratti dal contributo per la conservazione di razze svizzere della specie ape mellifera il cui stato è «in pericolo critico».
Art. 23d rubrica nonché cpv. 1 lett. c e d n. 2
Esigenze per il versamento dei contributi per le specie bovina, equina, suina, ovina e caprina
1 I contributi per la conservazione di razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate» sono versati per animali delle specie bovina, equina, suina, ovina e caprina:
c. la cui percentuale di sangue della relativa razza è di almeno l’87,5 per cento; e
d. che hanno almeno un discendente in vita:
iscritto o menzionato nel libro genealogico, e
Art. 23e Esigenze per il versamento dei contributi per la specie ape mellifera
1 I contributi per la conservazione di razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» vengono versati per una regina o una regina fucaiola della specie ape mellifera:
a. iscritta o menzionata in un libro genealogico;
b. la cui madre è iscritta o menzionata in un libro genealogico della medesima razza;
c. il cui albero genealogico paterno comprende almeno la regina fucaiola della prima o della seconda generazione di antenati; le regine fucaiole in questione devono essere iscritte o menzionate in un libro genealogico della medesima razza della regina o della regina fucaiola per la quale è richiesto un contributo, fermo restando che può essere iscritta o menzionata nel libro genealogico soltanto un’unica regina fucaiola della seconda generazione di antenati;
d. la cui percentuale di sangue della relativa razza è di almeno l’87,5 per cento ed è stabilita mediante l’analisi del DNA o mediante un certificato di ascendenza e l’analisi del DNA deve essere effettuata secondo un metodo riconosciuto scientificamente e internazionalmente basato sulla tipizzazione del singolo nucleotide; e
e. che ha almeno una regina come discendente in vita:
fecondata nel periodo di riferimento,
iscritta o menzionata nel libro genealogico, e
la cui percentuale di sangue della relativa razza è di almeno l’87,5 per cento ed è stabilita mediante l’analisi del DNA o mediante un certificato di ascendenza e l’analisi del DNA deve essere effettuata secondo un metodo riconosciuto scientificamente e internazionalmente basato sulla tipizzazione del singolo nucleotide.
2 La discendente in vita di cui al capoverso 1 lettera e deve inoltre avere un grado di consanguineità che si basi su almeno tre generazioni e non sia superiore al 6,25 per cento. Per la specie ape mellifera, in via suppletiva l’albero genealogico su tre generazioni della discendente in vita della linea paterna deve comprendere almeno la madre della rispettiva regina fucaiola o delle rispettive regine fucaiole.
3 I contributi sono versati soltanto se l’effettivo di animali femmina iscritti nel libro genealogico per i quali è stato eseguito un esame funzionale con campione reso anonimo o conosciuto non supera 1000 unità.
4 I contributi sono versati soltanto se l’organizzazione di allevamento riconosciuta mette a disposizione almeno una volta all’anno del gestore di GENMON i dati del libro genealogico e le informazioni necessarie per calcolare l’indice globale.
Art. 23f
Ex art. 23e
Art. 23f cpv. 1bis nonché 3– 5
1bis Ha diritto ai contributi:
a. per le specie bovina, equina, suina, ovina e caprina: chi, al momento della nascita del primo discendente nato vivo da un genitore nel periodo di riferimento, è proprietario di tale genitore;
b. per la specie ape mellifera: chi, al momento della fecondazione della prima discendente fecondata nel periodo di riferimento di una regina, è proprietario di tale regina.
3 Richiede all’UFAG di versare i contributi sulla base di un elenco dei genitori, maschi e femmine, o delle regine e delle regine fucaiole, per i quali vanno versati contributi nel periodo di riferimento in questione. Nell’arco di un periodo di riferimento, per animale o regina può essere richiesto il versamento di un solo contributo.
4 L’UFAG versa i contributi all’organizzazione di allevamento riconosciuta. Questa li versa agli aventi diritto al più tardi 60 giorni dopo averli ricevuti dall’UFAG.
5 L’organizzazione di allevamento riconosciuta comunica all’UFAG, entro il 31 ottobre dell’anno che precede quello di contribuzione, il numero stimato di animali maschi e femmine o il numero di regine e delle regine fucaiole, per i quali vanno versati contributi.
Titolo prima dell’art. 25
Capitolo 5: Contributi per progetti di ricerca
Art. 25 cpv. 1 e 1bis
1 Per progetti di ricerca sulle risorse zoogenetiche le organizzazioni di allevamento riconosciute e gli istituti di scuole universitarie federali e cantonali sono sostenuti mediante contributi.
1bis I contributi ammontano complessivamente al massimo a 500 000 franchi all’anno, tuttavia al massimo all’80 per cento dei costi comprovati e riconosciuti dall’UFAG.
Titolo prima dell’art. 25a
Capitolo 6: Compiti dell’Istituto nazionale svizzero di allevamento equino
Titolo prima dell’art. 26
Capitolo 7: Certificato di ascendenza per l’immissione in commercio di animali da allevamento, sperma, ovuli non fecondati ed embrioni
Titolo prima dell’art. 31
Capitolo 8: Importazione di animali da allevamento e da reddito nonché di sperma di toro nell’ambito dei contingenti doganali
Titolo prima dell’art. 36
Capitolo 9: Disposizioni finali
II
L’allegato 1 è modificato come segue:
Sostituzione di un’espressione
Nell’allegato 1 «fine della lattazione» è sostituito con «campioni di latte».
III
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.
1° novembre 2023 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset |